CONCORDATO BIENNALE: SIAMO INNANZI A UN RAVVEDIMENTO “TOMBALE”?
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con la definitiva approvazione della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), in materia di concordato preventivo biennale, oltre alla riduzione alla metà delle soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, è stato introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti ISA.
In particolare, l’articolo 2-quater, D.L. 113/2024, stabilisce che i soggetti ISA aderenti, entro il prossimo 31.10.2024, al concordato preventivo biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Quindi, possiamo già notare come l’istituto in esame non offra una “copertura” totale, avendo ad oggetto soltanto le imposte sui redditi e le relative addizionali, nonché l’imposta regionale sulle attività produttive. Ciò significa che non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA.
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CONCORDATO BIENNALE: SIAMO INNANZI A UN RAVVEDIMENTO “TOMBALE”?
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con la definitiva approvazione della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), in materia di concordato preventivo biennale, oltre alla riduzione alla metà delle soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, è stato introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti ISA.
In particolare, l’articolo 2-quater, D.L. 113/2024, stabilisce che i soggetti ISA aderenti, entro il prossimo 31.10.2024, al concordato preventivo biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Quindi, possiamo già notare come l’istituto in esame non offra una “copertura” totale, avendo ad oggetto soltanto le imposte sui redditi e le relative addizionali, nonché l’imposta regionale sulle attività produttive. Ciò significa che non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA.
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LIMITI DELL’ACCERTAMENTO INDUTTIVO E INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte del contribuente si verificano delle conseguenze molto importanti in termini accertativi.
Nello specifico, è previsto che l’Amministrazione finanziaria determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cd. accertamento induttivo) quando dal verbale di ispezione fiscale risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dalla legge, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore.
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CONCORDATO BIENNALE: SÌ AL RAVVEDIMENTO “TOMBALE”
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con la definitiva approvazione della legge di conversione del cd. Decreto omnibus (D.L. 113/2024) sono state introdotte due importanti novità in materia di concordato preventivo biennale. In particolare, sono state ridotte alla metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie ed è stato introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale.
Innanzitutto, il nuovo articolo 2-ter, ha previsto che le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21, D.Lgs. 472/1997, sono dimezzate, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato biennale, se: la proposta di concordato preventivo biennale non è stata accolta; si è verificata la decadenza dal concordato biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano; per i periodi d’imposta 2018-2022 i contribuenti non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater, oppure questo è decaduto.
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NUOVO REDDITOMETRO ALLA PROVA DELLA DOPPIA FRANCHIGIA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nell’ultimo periodo la disciplina in tema di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche è stata al centro di un vivace dibattito. Si rammenta che il Ministero dell’economia e delle finanze, con D.M. 7.5.2024, aveva riattivato il cd. Redditometro, individuando nuovi indici di capacità contributiva.
Tuttavia, a seguito delle polemiche sorte in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, con atto di indirizzo del 23.5.2024, aveva disposto che l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del citato D.M. 7.5.2024 è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all’articolo 38, D.P.R. 600/1973.
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TRUST: AL DISPONENTE LA SCELTA TRA TASSAZIONE ALL’USCITA E IN ENTRATA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il Consiglio dei ministri del 7.8.2024 ha approvato in via definitiva un D.Lgs. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, in attuazione della L. 111/2023 (Legge delega sulla riforma fiscale), dovrebbe introdurre importanti modifiche, tra le altre, all’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) e all’istituto del trust.
Innanzitutto, è previsto che l’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust.
È poi stabilito che per i trust (così come per gli altri vincoli di destinazione) l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
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SANZIONI TRIBUTARIE: CUMULO GIURIDICO PER TUTTE LE VIOLAZIONI DALL’1.9.2024
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La disciplina del cumulo giuridico in materia di sanzioni tributarie, contenuta nell’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, è stata modificata più volte nel corso degli anni. L’ultima riforma è stata operata dal D.Lgs. 87/2024, che ha ampliato il campo applicativo dell’istituto, nonché rimodulato al ribasso gli aumenti previsti nei casi di violazioni riguardanti più periodi di imposta e più tributi.
La disposizione citata, nella formulazione vigente sino al 28.6.2024, contemplava il cd. concorso formale e il cd. concorso materiale, limitando quest’ultimo alle violazioni formali della medesima disposizione.
Nello specifico, il “concorso formale” ricorre quando con una sola azione o omissione vengono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo), ovvero quando con una sola azione o omissione, si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo). Invece, il “concorso materiale” si ha quando con più azioni o omissioni si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo).
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PROCESSO TRIBUTARIO: È OBBLIGATORIA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, occorre segnalare la modifica all’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022.
In via generale, si rammenta che l’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.
Nello specifico, la novella ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi...
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RAVVEDIMENTO OPEROSO: COME CAMBIA PER LE VIOLAZIONI DALL’1.9.2024
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), al fine di operare una generale rivisitazione al ribasso delle sanzioni amministrative già previste.
Nello specifico, la citata novella ha modificato l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, nei seguenti termini: lettera b-bis), ove è prevista la riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
lettera b-ter), ove è prevista la riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ...
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RAVVEDIMENTO OPEROSO: COME CAMBIA PER LE VIOLAZIONI DALL’1.9.2024
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), al fine di operare una generale rivisitazione al ribasso delle sanzioni amministrative già previste.
Nello specifico, la citata novella ha modificato l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, nei seguenti termini: lettera b-bis), ove è prevista la riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
lettera b-ter), ove è prevista la riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ...
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