NO AL RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSUMATORE FINALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di addizionali all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte, a meno che provi che l’azione di ripetizione di indebito esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa.
Sono questi alcuni dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15138, depositata ieri 12 maggio, in conformità a quanto statuito in recenti pronunce in tema di legittimazione attiva a presentare istanza di rimborso per le imposte addizionali all’accisa sull’energia elettrica indebitamente versate (cfr., Cass. n. 15504, n. 15505, n. 15506 del 21/07/2020).
La vicenda in esame trae origine dal diniego di rimborso delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica che era stato richiesto dalla società contribuente sia all’Agenzia delle dogane che al fornitore. Avverso tale diniego veniva quindi proposto ricorso dal consumatore finale dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva i ricorsi previa riunione.
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
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RESIDENZA ESTERA INCONTESTATA: COMPETENTE È L’UFFICIO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13983 depositata ieri 3 maggio, ha affermato un nuovo principio in materia di competenza territoriale all’accertamento nel caso di contribuente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una contribuente, iscritta all’Aire e residente nel Principato di Monaco, di un avviso di accertamento da indagini finanziarie ex articolo 32 D.P.R. 600/1973. In particolare, tali indagini avevano riguardato le movimentazioni bancarie di un conto corrente acceso in Italia e l’utilizzo di alcune carte di credito intestate a società di cui la contribuente era socia e amministratrice. Tale accertamento veniva emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, luogo in cui la contribuente aveva eletto domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi.
L’atto impositivo veniva impugnato lamentandone la nullità per incompetenza territoriale dell’Ufficio accertatore, dal momento che l’ultima residenza in Italia della contribuente era indicata in Firenze. Tuttavia, essa risultava soccombente in entrambi i giudizi di merito poiché si affermava che la competenza per gli accertamenti in Italia di soggetto residente nel Principato di Monaco è determinata dalla residenza indicata nella dichiarazione dei redditi.
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È DETRAIBILE L’IVA SULL’ACQUISTO DELLO STUDIO, ANCHE SE ACCATASTATO COME ABITAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È detraibile l’Iva relativa al fabbricato acquistato dal contribuente di professione avvocato e da questi pacificamente utilizzato come studio legale, anche se iscritto in catasto quale civile abitazione, in ragione della natura di bene strumentale allo svolgimento dell’attività professionale.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13259 depositata ieri 28 aprile, la quale consolida l’orientamento dalla stessa espresso in materia di detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di fabbricati utilizzati in maniera difforme dalla destinazione catastale.
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva pagata dal contribuente di professione avvocato per l’acquisto di un immobile classificato catastalmente come civile abitazione. In particolare, l’Ufficio sosteneva che l’Iva fosse stata indebitamente detratta in violazione dell’articolo 19-bis, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
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IL CD ROM CON LA CONTABILITÀ IN NERO COSTITUISCE CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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ACCERTAMENTO SINTETICO: VA DIMOSTRATA LA “DURATA” DEL POSSESSO DEI REDDITI ESENTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12600, depositata ieri 20 aprile, è tornata ad affrontare il tema della prova contraria in caso di accertamento sintetico, con specifico riferimento, però, all’ipotesi in cui questo sia stato emesso prima che l'articolo 38 D.P.R. 600/1973 venisse modificato dal D.L. 78/2010.
Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si contestava un maggior reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e delle rilevazioni del redditometro.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in accoglimento del ricorso proposto, procedeva al suo annullamento. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettando il gravame avanzato dall’Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che il contribuente avesse fornito la prova contraria richiesta dall’articolo 38 D.P.R. 600/1973, ovvero la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata non richiedesse la prova che tali risorse fossero state effettivamente destinate al sostenimento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico.
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SOGGETTO A TASSAZIONE IL TFM SE IL SOCIO AMMINISTRATORE VI RINUNCIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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SOGGETTO A TASSAZIONE IL TFM SE IL SOCIO AMMINISTRATORE VI RINUNCIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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