ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO IN CASO DI INVENTARIO CON RIMANENZE NON DISTINTE PER CATEGORIE OMOGENEE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell’articolo 15, comma 2, D.P.R. 600/1973, si determina un ostacolo nell’analisi contabile dell’amministrazione finanziaria, sicché ne discendono l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l’accertamento induttivo puro ex articolo 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973, ed il ricorso anche alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17244, depositata ieri 17 giugno.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni, con riferimento all’esercizio 2006. Con tale atto veniva rideterminato quanto dovuto ai fini Irpef, Iva ed Irap e dunque venivano accertati maggiori ricavi in quanto il contribuente era risultato non coerente per il ricarico in relazione allo studio di settore di riferimento. Dunque, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo puro, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, in seguito all’applicazione del metodo del “costo del venduto”.
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È NULLO L'ATTO DI VARIAZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE NON NOTIFICATO AGLI EREDI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, l’atto di modifica del classamento catastale, nell’ipotesi in cui l’intestatario della partita sia deceduto, deve essere notificato a pena di nullità agli eredi, non realizzandosi, in difetto di ciò, la condizione legale di efficacia della modificazione di detto classamento. A tal fine, non assume alcuna rilevanza l’inadempimento dell’obbligo di richiedere la voltura catastale dell’intestazione dell’immobile oggetto di successione. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16813, depositata ieri 15 giugno.
Nel caso di specie, gli eredi di un contribuente impugnavano la revisione di classamento relativa ad un immobile di cui erano diventati comproprietari, ma la competente Commissione tributaria provinciale riteneva il ricorso inammissibile in quanto l’atto impugnato non era mai stato notificato ai ricorrenti e inoltre non rientrava nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992.
La decisione veniva riformata dai giudici di appello i quali ritenevano che, sebbene gli eredi del de cuius fossero venuti a conoscenza della variazione del classamento tramite una visura catastale (e non tramite un atto di variazione notificato dall’Amministrazione finanziaria), questi avevano interesse a proporre l’azione per l’annullamento dell’atto impugnato.
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NON RIQUALIFICABILE IN CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE LA VENDITA DEL FABBRICATO POI DEMOLITO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata in cessione di terreno edificabile per il sol fatto che prima di tale vendita l’acquirente abbia manifestato l’intenzione di demolire il fabbricato e costruire un complesso residenziale. Conseguentemente, non è possibile porre a carico del venditore di detto fabbricato una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all’ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16374, depositata ieri 10 giugno.
La vicenda in esame prende le mosse dalla compravendita di un fabbricato, che era stata preceduta dalla presentazione da parte dell’acquirente di una dichiarazione di inizio attività finalizzata alla demolizione dello stesso e alla successiva costruzione di un complesso residenziale. Ritenendo di essere in presenza di una vendita di terreno edificabile e, quindi, di dover assoggettare a tassazione separata la relativa plusvalenza, l’Amministrazione finanziaria notificava ai venditori di detto fabbricato due avvisi di accertamento con cui riprendeva a tassazione tale plusvalenza, determinata ai sensi dell’articolo 68, commi 1 e 2, Tuir.
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È ILLEGITTIMA LA CARTELLA PRIVA DI MOTIVAZIONE SULL'ISCRIZIONE A RUOLO STRAORDINARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di riscossione, è illegittima la cartella di pagamento che non rechi le ragioni dell’iscrizione a ruolo straordinario, risultando compromesso il diritto di difesa del contribuente in violazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti tributari. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15940, depositata ieri 8 giugno.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa ad Irpeg e Irap, in seguito ad iscrizione a ruolo straordinario. Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso, il quale veniva accolto in quanto la Commissione tributaria provinciale riteneva che detto atto fosse privo di motivazione in ordine alla sussistenza del “pericolo per la riscossione”. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo rigettava, rilevando che non fosse sufficiente il mero rinvio all’avviso di accertamento e che quindi mancava il presupposto fondante dell’iscrizione nel ruolo straordinario.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, L. 212/2000 e degli articoli 11, 12, 15-bis, D.P.R. 602/1973.
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IL PRELIEVO DAL CONTO DI STUDIO SALVA IL PROFESSIONISTA DAL VERSAMENTO SOSPETTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento bancario, costituisce valida prova contraria per il professionista, cui sia stato contestato un maggior reddito in applicazione della presunzione legale di cui all’articolo 32 D.P.R. 600/1973 per aver effettuato un versamento sul proprio conto personale, quella attestante che tale somma è stata prelevata solo qualche giorno prima dal conto corrente dell’attività professionale. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15353, depositata ieri 3 giugno.
In seguito ad indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazioni sui conti correnti bancari, l’Agenzia delle entrate notificava ad un professionista un avviso di accertamento mediante il quale gli contestava un maggior reddito a fronte di quello dichiarato, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte Irpef ed Iva.
Il contribuente proponeva ricorso, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che era stata fornita la prova delle giustificazioni addotte. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che l’accertamento fiscale era fondato sulle presunzioni di reddito dei versamenti bancari, mentre il contribuente non aveva fornito elementi probatori a giustificazione dei versamenti.
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OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE SOLO CON IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, affinché possa ritenersi configurato, in capo al sostituto d’imposta, il delitto di omesso versamento di ritenute ex articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, deve esservi, secondo la formulazione vigente ante D.Lgs. 158/2015, la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti d’imposta, essendo questo un elemento costitutivo del reato che non può essere surrogato dalla mera avvenuta presentazione del modello 770. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20928, depositata ieri 27 maggio.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla condanna del legale rappresentante di una s.r.l. alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000 per aver omesso il versamento, in qualità di sostituto d’imposta, delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti e riferite all’anno 2013 per un ammontare superiore alla soglia di punibilità.
La Corte di appello di Caltanissetta confermava integralmente la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio e, pertanto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando segnatamente la violazione di legge in relazione all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, oltre al vizio motivazionale.
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APPLICABILE IL CUMULO GIURIDICO AL COMMERCIALISTA CHE TRASMETTE IN RITARDO LE DICHIARAZIONI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di sanzioni amministrativo-tributarie, al commercialista che, dopo aver ricevuto da più contribuenti oltre il termine di presentazione in via telematica le dichiarazioni fiscali, provvede alla trasmissione delle stesse all’Amministrazione finanziaria oltre il termine di trenta giorni di cui all’articolo 3, comma 7-ter, D.P.R. 322/1998, si applica la sanzione prevista dall’articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997.
Tale condotta integra una violazione formale nella ipotesi in cui il ritardo nella trasmissione delle suddette dichiarazioni non incida sulla posizione fiscale dei contribuenti perché questi hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalle dichiarazioni, con la conseguenza che, sebbene vi sia un concorso materiale, trova applicazione il cumulo giuridico ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 472/1997.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14246 depositata ieri 25 maggio, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un commercialista di un avviso di contestazione della tardiva trasmissione telematica di 34 dichiarazioni fiscali di alcuni dei suoi clienti, con sanzioni per l’ammontare complessivo di euro 18.060,00 (euro 516,00 per ogni dichiarazione).
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VALIDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EFFETTUATO PRESSO IL VECCHIO DOMICILIO FISCALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, nella ipotesi in cui l’avviso di accertamento venga notificato presso il vecchio domicilio fiscale del contribuente, tale notifica è valida se l’indirizzo è quello indicato nella dichiarazione dei redditi, l’unico da tenere in considerazione in virtù del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13843, depositata ieri 20 maggio.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento, di cui il contribuente eccepiva l’illegittimità per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, ma il giudice di appello, adito dall’Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza di primo grado.
In particolare, si affermava che il lamentato vizio di notifica non sussistesse, poiché il contribuente, nelle dichiarazioni dei redditi a partire dall’anno 2006, aveva indicato la precedente residenza anagrafica come quella da tenere in considerazione. Egli, infatti, nell’apposito quadro da compilare in caso di variazione di residenza, aveva inserito il codice relativo al Comune presso il quale era residente prima del trasferimento e ciò – secondo il ragionamento della CTR – aveva indotto l’Amministrazione a considerare la residenza anagrafica ad essa dichiarata.
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NULLA L'ISCRIZIONE IPOTECARIA SENZA PROVA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di riscossione, è nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dal contribuente per illegittimità derivante dall’omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, laddove l’Agente della riscossione, riscontrata l’irreperibilità relativa del destinatario, non dia prova della ricezione da parte dello stesso della raccomandata informativa prescritta dalla legge. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13314, depositata ieri 18 maggio.
La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte trae origine dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di un contribuente. Più precisamente, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza di primo grado osservando che non poteva essere accolta l’eccezione del contribuente circa la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, in quanto egli non aveva contestualmente impugnato la cartella né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo e neppure eccepito la decadenza dell’Agente della riscossione.
Il contribuente, pertanto, proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE AL SECONDO IMMOBILE REGISTRATO ENTRO UN ANNO DALL'ALIENAZIONE DEL PRIMO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12813, depositata ieri 13 maggio.
Dopo aver acquistato un immobile, un contribuente riceveva un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per decadenza dalla agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa. Tale compravendita era stata effettuata il 20 giugno 2007 tramite scrittura privata contenente la richiesta dell’agevolazione in parola, in seguito all’alienazione del 28 giugno 2006 di altro immobile acquistato precedentemente dallo stesso contribuente con rogito del 25 febbraio 2004.
Il contribuente impugnava l’atto e la competente Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso ritenendo che l’omessa trascrizione nei registri immobiliari della scrittura aveva reso l’atto non opponibile a terzi e dunque aveva ostato al perfezionamento della “piena disponibilità del bene”. Ciò aveva dunque comportato la decadenza dall’agevolazione fruita per il precedente acquisto del primo immobile successivamente alienato.
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