PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

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RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DI CARTELLE E PAGAMENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2020

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:

  • termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

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RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DI CARTELLE E PAGAMENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2020

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:

  • termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

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TAX COMPLIANCE: L'INTERPELLO ABBREVIATO E LE ALTRE FORME DI INTERLOCUZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

Negli ultimi anni il legislatore ha fortemente incentivato l’adozione di forme di comunicazione e cooperazione rafforzate (c.d. tax compliance), basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, al fine di favorire nel comune interesse la prevenzione e risoluzione delle controversie fiscali.

Regime di adempimento collaborativo

Tra le speciali forme di comunicazione introdotte allo scopo di aumentare il livello di cooperazione e affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, vi è il regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 128/2015.

Detto istituto si pone l’obiettivo di instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti desiderosi di un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

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ART-BONUS: NON AMMISSIBILI LE EROGAZIONI LIBERALI ALLA FONDAZIONE CON SCOPI AMPI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Possono beneficiare del c.d. Art-bonus le erogazioni liberali ricevute in qualità di soggetto affidatario di un bene culturale pubblico e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione del bene oggetto di tali interventi.

Al contrario, non possono godere di tale beneficio le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione con scopi ampi e finalizzate a un generico sostegno della stessa.

Sono questi i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 464, pubblicato ieri, 12 ottobre.

Nella specie, l’istanza di interpello veniva presentata da una Fondazione, istituita come ente di diritto pubblico e poi trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ma mantenendo sempre le caratteristiche di organismo pubblico, come emergente dall’inserimento nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche.

A tale Fondazione, che ha come fondatori la regione, la provincia, il comune e altri enti pubblici, è stato concesso in uso un immobile storico di eccezionale valore artistico, utilizzato quale sede propria e del relativo Museo, di cui formano parte integrante la biblioteca e la fototeca; vi sono poi aree ad esclusivo uso governativo. Essa, inoltre, persegue lo scopo di potenziare i propri strumenti scientifici e informativi, nonché di curare la costituzione e la gestione del Museo.

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ESENTE DA IVA LA CONSULENZA FINANZIARIA CONNESSA ALLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, l’articolo 10, comma 1, n. 4) e 9), D.P.R. 633/1972, recependo, in ambito domestico, quanto previsto dall’articolo 135, par. 1, lett. f), della Direttiva comunitaria n. 112/2006, prevede un regime di esenzione dall’Iva per l’attività di consulenza finanziaria.

In mancanza di una definizione univoca del servizio di “consulenza in materia di investimento”, diventa difficile individuare le ipotesi in cui trova applicazione il suddetto regime.

A tal fine, è possibile sostenere che l’attività di consulenza finanziaria consista nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, in relazione ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario (cfr., articolo 1, comma 5, lett. f, D.Lgs. 58/1998).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l’attività di negoziazione fa riferimento a quelle operazioni in grado di «creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, C235/00, punto 23)», ivi compreso il «servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione» (cfr., CGUE, sent. 13.12.2001, causa C-235/00).

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L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA NON CONFIGURA L'ABUSO DEL DIRITTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito della modifica operata dal D.Lgs. 128/2015, entrato in vigore in data 2.09.2015, la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale risulta regolamentata dal nuovo articolo 10-bis L. 212/2000.

Più precisamente, mediante l’inserimento di tale disposizione nello Statuto dei diritti dei contribuenti e l’abrogazione dell’articolo 37-bis D.P.R. 600/1973, i due concetti di abuso del diritto e di elusione fiscale sono stati unificati, così superando quella specie di doppio binario che si era venuto a creare, sia per l’esistenza di una specifica norma in tema di elusione che per la giurisprudenziale affermazione di una "clausola antielusiva non scritta" (cfr., SS.UU. sent. nn. 30055, 30056, 30057 del 2008).

In via generale, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione (cfr., Cass. sent. 13.07.2018, n. 18632).

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INDEBITA COMPENSAZIONE: NATURA DEL DEBITO ESTINTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Al fine di rafforzare la fase della riscossione, sanzionando l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, il D.L. 223/2006 ha introdotto l’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, poi modificato dal D.Lgs. 158/2015, con l’intento di punire il reato di indebita compensazione.

Così come per gli altri reati tributari, «il bene giuridico tutelato dall’articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000 va individuato nell’interesse dello Stato alla tempestiva e puntuale riscossione dei tributi sicché l’indebita compensazione, a differenza dell’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, non è di immediata percezione per l’Erario ed emerge solo se ci si accorge dell’insussistenza o della non spettanza del credito» (cfr., Cass. sent. n. 30522/2016).

Tale reato può essere commesso in via principale dagli amministratori, che, in qualità di responsabili del rispetto degli oneri tributari, provvedono al pagamento del modello F24, effettuando compensazioni relative a crediti non spettanti o inesistenti. Tuttavia, ciò non esclude che la responsabilità penale possa estendersi all’extraneus attraverso l’applicazione dei principi in materia di concorso di persone (cfr., Cass. sent. n. 662/2011).

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È AMMISSIBILE L'APPELLO NON PROPOSTO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più parti.

Come noto, infatti, l’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 prevede un’apposita disciplina in materia, distinguendo tra cause inscindibili o tra loro dipendenti e cause scindibili.

L’inscindibilità della posizione giuridica soggettiva comporta la sussistenza del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la lite deve necessariamente svolgersi con la presenza di tutti i litisconsorti. È il caso, a titolo esemplificativo, dell’impugnazione di atti impositivi notificati a società di persone in relazione a debiti tributari imputati per trasparenza.

Viceversa, la scindibilità va riferita alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e cioè a quella pluralità di rapporti che, seppur connessi tra loro, restano distinguibili e separabili. Si pensi, ad esempio, alle cause connesse per riunione e alle obbligazioni solidali non interdipendenti o aventi la stessa fonte generatrice.

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