NO AL NE BIS IN IDEM TRA SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, prevedendo espressamente che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Sul punto, occorre altresì richiamare l’articolo 4 del Protocollo n. 7 CEDU, a mente del quale «nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».

Tuttavia, è stato rilevato che, dall’articolo 4 in esame, non è possibile dedurre un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa, anche se qualificabile come sostanzialmente penale, per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione ad un elemento ulteriore rispetto al mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa.

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ENTI LOCALI: SÌ ALLA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI “ESECUTIVI” ANCHE PRIMA DEL 31 AGOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

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ENTI LOCALI: SÌ ALLA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI “ESECUTIVI” ANCHE PRIMA DEL 31 AGOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

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VALIDA L'OPZIONE DI RIMBORSO NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA O ULTRATARDIVA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Secondo quanto previsto dall’articolo 38 D.P.R. 602/1973, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte dirette oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d’imposta, mediante apposita istanza presentata in dichiarazione oppure separatamente dalla stessa, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata.

Il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi può, alternativamente, essere chiesto a rimborso; utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione con altri tributi da versare; riportato a nuovo.

Sul punto, è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente evidenzi nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento al fine di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 38, essendo l’Amministrazione, con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Tanto è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (cfr., Cass., ordinanza 20.11.2019, n. 30135).

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PROROGA AL 16 SETTEMBRE ANCHE PER ATTI DI ADESIONE, CONCILIAZIONE, LIQUIDAZIONE E RECUPERO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi, all’articolo 149 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) sono previste ulteriori ipotesi di sospensione dei versamenti dovuti.

Più nel dettaglio, al comma 1 della disposizione citata è prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • atti di adesione ex articolo 7 D.Lgs. 218/1997;
  • accordi conciliativi ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 546/1992 (c.d. conciliazione fuori udienza) e dell’articolo 48-bis D.Lgs. n. 546/1992 (c.d. conciliazione in udienza);
  • accordi di mediazione ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 D.L. 70/1988, dell’articolo 52 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990 (si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta);
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 1015 e 54 D.P.R. 131/1986;
  • atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, L. 311/2004 (si tratta sostanzialmente degli avvisi concernenti la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997);
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961.

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PROROGA AL 16 SETTEMBRE ANCHE PER ATTI DI ADESIONE, CONCILIAZIONE, LIQUIDAZIONE E RECUPERO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi, all’articolo 149 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) sono previste ulteriori ipotesi di sospensione dei versamenti dovuti.

Più nel dettaglio, al comma 1 della disposizione citata è prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • atti di adesione ex articolo 7 D.Lgs. 218/1997;
  • accordi conciliativi ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 546/1992 (c.d. conciliazione fuori udienza) e dell’articolo 48-bis D.Lgs. n. 546/1992 (c.d. conciliazione in udienza);
  • accordi di mediazione ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 D.L. 70/1988, dell’articolo 52 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990 (si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta);
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 1015 e 54 D.P.R. 131/1986;
  • atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, L. 311/2004 (si tratta sostanzialmente degli avvisi concernenti la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997);
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961.

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RIMBORSI SMART E COMPENSAZIONE IN F24 SINO A 1 MILIONE DI EURO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di rimborsi fiscali, l’articolo 28-ter D.P.R. 602/1973 contempla un meccanismo diretto ad evitare che il contribuente possa beneficiare di un rimborso d’imposta nel caso in cui risulti debitore di somme iscritte a ruolo.

Più precisamente, è previsto che l’Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso fiscale, verifichi se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmetta in via telematica apposita segnalazione all’Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta tale segnalazione, l’Agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la suddetta proposta.

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RIPARTE IL TURISMO, SI SCRIVE BONUS VACANZA E SI LEGGE CREDITO D'IMPOSTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le varie misure adottate dal Decreto legge Rilancio per favorire la ripresa economica post Covid-19 vi è anche un bonus vacanza. Questo potrà essere fruito da un solo componente per nucleo familiare, in parte sotto forma di detrazione d’imposta e in parte sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Ai fornitori di servizi vacanza, invece, detto sconto verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successiva cessione a terzi.

Destinatari del bonus

Per il periodo d’imposta 2020, l’articolo 176 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) riconosce, ai nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi vacanza.

A tal fine, è possibile fare riferimento non solo all’ISEE ordinario, ma anche a quello corrente, cioè riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore ai sensi dell’articolo 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

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RIPARTE IL TURISMO, SI SCRIVE BONUS VACANZA E SI LEGGE CREDITO D'IMPOSTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le varie misure adottate dal Decreto legge Rilancio per favorire la ripresa economica post Covid-19 vi è anche un bonus vacanza. Questo potrà essere fruito da un solo componente per nucleo familiare, in parte sotto forma di detrazione d’imposta e in parte sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Ai fornitori di servizi vacanza, invece, detto sconto verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successiva cessione a terzi.

Destinatari del bonus

Per il periodo d’imposta 2020, l’articolo 176 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) riconosce, ai nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi vacanza.

A tal fine, è possibile fare riferimento non solo all’ISEE ordinario, ma anche a quello corrente, cioè riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore ai sensi dell’articolo 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

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D.L. RILANCIO: DALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UNA CHANCE PER IL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 157 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede per tutti gli atti accertativi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 (quindi, relativi al periodo di imposta 2015 o 2014) una proroga dei termini di decadenza al 31 dicembre 2021.

Più precisamente, viene operata una scissione tra emissione e notifica dell’atto, nel senso che questo dovrebbe essere emesso entro il 31 dicembre 2020, ma notificato entro il 31 dicembre 2021, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione degli atti in un più ampio lasso di tempo.

Al di là di qualsivoglia considerazione circa la soluzione giuridica adottata, la vera domanda è: come potrà il contribuente verificare che l’atto sia stato effettivamente emesso entro il 31 dicembre 2020?

Probabilmente, anche al fine di dare concreta attuazione al principio di correttezza e buona fede di cui all’articolo 10 L. 212/2000 (intesi, ovviamente, in senso lato), in un’ottica di tutela del contribuente, la soluzione ideale sembrerebbe essere quella di dare seguito alla riforma, prima avviata e poi stoppata (quantomeno limitatamente all’obbligo di adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti), concernente la c.d. digitalizzazione degli atti amministrativi.

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