LE CONTINUE PERDITE DI ESERCIZIO NON LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento induttivo “puro” è una metodologia di controllo che si caratterizza per il minor rigore con cui l’organo accertatore procede nella ricostruzione del reddito del contribuente.

Infatti, l’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’Amministrazione finanziaria determina il reddito d’impresa «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti» di gravità, precisione e concordanza.

In ragione di questo minor rigore e della conseguente maggiore probabilità di ledere i diritti del contribuente rispetto agli accertamenti analitici o presuntivi, il citato articolo 39 individua espressamente i gravi casi in cui è possibile adottare tale tipologia di controllo.

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NULLO L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI FIRMATO DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 stabilisce che: «Gli  avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.

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NULLO L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI FIRMATO DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 stabilisce che: «Gli  avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.

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L’INVITO A COMPARIRE NON È UN “SURROGATO” DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, il D.L. 34/2019 ha introdotto il nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997, il quale prevede l’obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal prossimo 1° luglio.

Sul tema, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con circolare AdE 17/E/2020, fornendo alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’istituto, le ipotesi di esclusione, l’obbligo di “motivazione rafforzata” e la proroga dei termini di decadenza.

Innanzitutto, si è precisato che l’invito di cui al citato articolo 5-ter è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

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NO AL NE BIS IN IDEM TRA SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, prevedendo espressamente che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Sul punto, occorre altresì richiamare l’articolo 4 del Protocollo n. 7 CEDU, a mente del quale «nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».

Tuttavia, è stato rilevato che, dall’articolo 4 in esame, non è possibile dedurre un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa, anche se qualificabile come sostanzialmente penale, per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione ad un elemento ulteriore rispetto al mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa.

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ENTI LOCALI: SÌ ALLA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI “ESECUTIVI” ANCHE PRIMA DEL 31 AGOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

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ENTI LOCALI: SÌ ALLA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI “ESECUTIVI” ANCHE PRIMA DEL 31 AGOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

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VALIDA L'OPZIONE DI RIMBORSO NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA O ULTRATARDIVA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Secondo quanto previsto dall’articolo 38 D.P.R. 602/1973, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte dirette oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d’imposta, mediante apposita istanza presentata in dichiarazione oppure separatamente dalla stessa, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata.

Il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi può, alternativamente, essere chiesto a rimborso; utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione con altri tributi da versare; riportato a nuovo.

Sul punto, è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente evidenzi nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento al fine di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 38, essendo l’Amministrazione, con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Tanto è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (cfr., Cass., ordinanza 20.11.2019, n. 30135).

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PROROGA AL 16 SETTEMBRE ANCHE PER ATTI DI ADESIONE, CONCILIAZIONE, LIQUIDAZIONE E RECUPERO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi, all’articolo 149 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) sono previste ulteriori ipotesi di sospensione dei versamenti dovuti.

Più nel dettaglio, al comma 1 della disposizione citata è prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • atti di adesione ex articolo 7 D.Lgs. 218/1997;
  • accordi conciliativi ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 546/1992 (c.d. conciliazione fuori udienza) e dell’articolo 48-bis D.Lgs. n. 546/1992 (c.d. conciliazione in udienza);
  • accordi di mediazione ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 D.L. 70/1988, dell’articolo 52 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990 (si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta);
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 1015 e 54 D.P.R. 131/1986;
  • atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, L. 311/2004 (si tratta sostanzialmente degli avvisi concernenti la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997);
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961.

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PROROGA AL 16 SETTEMBRE ANCHE PER ATTI DI ADESIONE, CONCILIAZIONE, LIQUIDAZIONE E RECUPERO

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In tema di proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi, all’articolo 149 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) sono previste ulteriori ipotesi di sospensione dei versamenti dovuti.

Più nel dettaglio, al comma 1 della disposizione citata è prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • atti di adesione ex articolo 7 D.Lgs. 218/1997;
  • accordi conciliativi ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 546/1992 (c.d. conciliazione fuori udienza) e dell’articolo 48-bis D.Lgs. n. 546/1992 (c.d. conciliazione in udienza);
  • accordi di mediazione ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 D.L. 70/1988, dell’articolo 52 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990 (si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta);
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 1015 e 54 D.P.R. 131/1986;
  • atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, L. 311/2004 (si tratta sostanzialmente degli avvisi concernenti la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997);
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961.

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