RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOSTITUITO RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31742 del 07.12.2018, ha preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di sostituzione a titolo di acconto, con riferimento alla sussistenza dell’obbligo, a carico del sostituito e in solido col sostituto, di corrispondere la ritenuta d’acconto eseguita, ma non versata, trasmettendo al Primo Presidente il ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La vicenda che ha portato la Suprema Corte a doversi esprimere sulla vexata quaestio in rassegna ha avuto origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a carico di un soggetto, il sostituito d’imposta, a causa dell’omesso versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal sostituto.

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DAL CONTO IN ROSSO È POSSIBILE PRESUMERE RICAVI EVASI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.

La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.

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DAL CONTO IN ROSSO È POSSIBILE PRESUMERE RICAVI EVASI

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La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.

La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.

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LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile allorquando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale muti l’assetto di interessi facenti capo all'appellato, ancorché quest’ultimo abbia prestato acquiescenza alla sentenza. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29593 del 16.11.2018.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del ruolo in essa incorporato. Nella specie, il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un’operazione di cessione di partecipazioni qualificate, in quanto non aventi finalità speculative, come tali tassabili ex articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir, ma di investimento nella gestione collettiva del risparmio.

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CON PAGAMENTO DEL DEBITO CONFISCA POSSIBILE MA AD EFFETTI CONDIZIONATI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La confisca diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato tributario può essere adottata anche in presenza di un impegno con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento del debito d'imposta, ma resta improduttiva di effetti sino a che non si verifica l’evento futuro e incerto dell’inadempimento dell’accordo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 50157 del 07.11.2018.

La vicenda trae origine dalla contestazione di imposte evase, la quale si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi conciliativi con l’Agenzia delle entrate. In sede penale, invece, veniva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, il quale era oggetto di istanza di riduzione per una somma pari alla differenza tra la maggior imposta evasa contestata e quella definita con l’Amministrazione finanziaria.

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DECRETO FISCALE: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI 3.0

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter), istituto già introdotto dall'articolo 6 D.L. 193/2016.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del citato decreto, i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 D.Lgs. 46/1999.

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DECRETO FISCALE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Tra le tante novità introdotte dal D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, vi è quella contemplata dall'articolo 1, il quale disciplina la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, sempre all'ambìto fine di ripristinare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

In linea generale, la norma citata permette di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, presentendo la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

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DECRETO FISCALE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DELL'ACCERTAMENTO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto molteplici strumenti atti a deflazionare il contenzioso tributario, in modo da pervenire alla cosiddetta “pace fiscale”. Fra i tanti istituti deflattivi introdotti, appare molto interessante quello disciplinato dall'articolo 2, rubricato “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”.

In linea generale, tale norma consente di definire in via agevolata gli atti che intervengono nella fase dell’accertamento, così da gettare le basi per ricostruire un rapporto di reciproca fiducia fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente in un momento in cui le posizioni pendenti non sono ancora divenute definitive, pagando solamente le maggiori imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

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FONDO PATRIMONIALE E SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La costituzione di un fondo patrimoniale, cui venga conferita la sola nuda proprietà di un immobile, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, poiché tale circostanza, palesando che l’utilità del conferimento è tutta a favore dell’usufruttuario, e non dei bisogni della famiglia, dimostra che la creazione del patrimonio separato è finalizzata a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. È questo il principio di diritto propugnato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018.

La controversia sottoposta all'esame dei giudici di legittimità riguardava un presunto comportamento fraudolento posto in essere da un contribuente, il quale, successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento, costituiva un fondo patrimoniale, conferendo in esso la nuda proprietà di due beni immobili. Il Tribunale di Siena emetteva una sentenza di condanna nei confronti del reo, comminandogli la pena di quattro mesi di reclusione e disponendo la confisca della nuda proprietà degli immobili conferiti.

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DECRETO FISCALE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In relazione alla programmata e tanto osannata “pace fiscale”, il Governo ha emanato il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Fra i tanti strumenti deflattivi del contenzioso introdotti con questa manovra, è meritevole di una specifica attenzione quello predisposto dall'articolo 6, concernente la possibilità di addivenire ad una rapida definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Secondo quanto stabilito dal primo comma di questa norma, infatti, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

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