NON È ANCORA DETTA L’ULTIMA SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 20, D.Lgs. 231/2007(c.d. decreto Antiriciclaggio), ha recepito la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva Antiriciclaggio), che ha sancito l’obbligo per ciascuno Stato membro di modificare il proprio impianto normativo, affinché le società e le altre entità giuridiche forniscano e conservino informazioni relative alla “proprietà effettiva” in registri centrali.

L’individuazione del titolare effettivo risponde alla precipua finalità di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che realizza una determinata operazione mediante il ricorso a strutture societarie opache. L’articolo 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. 231/2007, definisce il titolare effettivo come“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

Con D.M. 11.3.2022, n. 55, in vigore dallo scorso 9.6.2022, in Italia è stato istituito il Registro dei titolari effettivi, il quale contempla una prima sezione, dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva ...

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DEBUTTO AL 30.4.2024 PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.

Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima  dell’emissione dell’avviso di accertamento.

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DEBUTTO AL 30.4.2024 PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.

Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima  dell’emissione dell’avviso di accertamento.

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LA RIFORMA INTRODUCE L’ALTERNATIVA SULLA MISURA DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Lo scorso 21.2.2024 è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), mira alla completa revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

Tra le varie finalità perseguite dal legislatore, in ossequio agli auspici della Corte di giustizia europea, vi sono quelle di favorire: il progressivo allineamento dell’attuale sistema a quelli vigenti nelle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Ue, contenendo l’eccessiva onerosità delle sanzioni e il migliore coordinamento tra i due sistemi sanzionatori (penale e amministrativo), offrendo maggiori possibilità ai contribuenti di evitare o ridurre le più pesanti sanzioni penali.

Infatti, vengono previste specifiche ipotesi in cui la punibilità penale è esclusa, casi in cui si ha una riduzione delle sanzioni penali e, infine, alcune alternative a discrezione del contribuente.

Innanzitutto, la punibilità penale è esclusa in una serie di ipotesi in cui è evidente l’assenza di dolo nella commissione della violazione, fermo restando la rilevanza della violazione per l’applicazione della sanzione amministrativa.

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CONCORDATO BIENNALE: DUBBI SUL CALCOLO DEI DEBITI TRIBUTARI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto la procedura di concordato preventivo biennale, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

Tale procedura interessa i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.

Sotto il profilo procedimentale, il legislatore ha previsto specifiche regole applicative, distinguendo i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità, da quelli che aderiscono al regime forfettario.

Con specifico riferimento ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità, di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, è stabilito espressamente che possono accedere al concordato biennale coloro che, in relazione al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta ...

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TASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ DIVERSE DALLE DONAZIONI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Lo scorso 9.4.2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), introduce disposizioni per la razionalizzazione, tra le altre, anche dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico, il citato decreto modifica le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, rubricato “accertamento delle liberalità indirette”, al fine di rendere la disposizione normativa coerente con la nuova struttura delle aliquote dell’imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione.

In particolare, la novella in esame dispone prima di tutto la soppressione della lettera b), comma 1, dell’articolo 56-bis citato (tale norma attualmente prevede che per procedere all’accertamento delle liberalità indirette, quale seconda e necessaria condizione, debba sussistere un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario in misura superiore all’importo di 350 milioni di lire).

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CESSIONE TOTALITARIA DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nell’ultimo decennio è sovente accaduto che l’Agenzia delle entrate abbia riqualificato la cessione totalitaria di partecipazioni sociali in cessione d’azienda, andando così a recuperare la relativa imposta proporzionale di registro, sulla base della considerazione per la quale tale operazione, coinvolgendo l’intero capitale di una società, sarebbe espressione della medesima capacità contributiva della cessione d’azienda.

La riqualificazione ha trovato fondamento nell’articolo 20, D.P.R. 131/1986, secondo cui, nella versione anteriforma 2018, “l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Il legislatore, mediante una modifica legislativa (articolo 1, comma 87, L. 205/2017) avente efficacia retroattiva (Cassazione n. 158/2020 e Cassazione n. 39/2021), ha superato tale interpretazione, prevedendo che gli atti, ai fini dell’imposta di registro, possano essere riqualificati solo in presenza di elementi intrinseci agli atti stessi, prescindendo in ogni caso da elementi extra-testuali o da altri atti ad esso collegati.

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CONCORDATO BIENNALE: È UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE?

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La procedura di concordato preventivo biennale, introdotta dal D.Lgs. 13/2024 allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, mira a spostare il focus del prelievo tributario sulla predeterminazione dei redditi.

In via generale, tale procedura interessa i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta di definizione biennale del reddito prodotto, sulla base dei dati dichiarati, delle informazioni disponibili e degli ulteriori dati già presenti nelle banche dati della medesima amministrazione e di altri soggetti pubblici.

Tutto ciò (almeno sulla carta) dovrebbe avvenire nel rispetto della capacità contributiva del singolo contribuente (resta da capire come).

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GLI ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs 13/2024, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, ha introdotto l’articolo 38-bis nel D.P.R. 600/1973, avente ad oggetto una specifica disciplina degli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

La novella legislativa recepisce la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti e le relative conseguenze in termini sanzionatori affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 34419/2023 e Cassazione n. 34452/2023).

In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b), D.Lgs 13/2024, al fine di razionalizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, ha previsto un “unico procedimento accertativo”, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

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ISTANZA CAUTELARE TRA RECLAMO E DEFINIZIONE SEMPLIFICATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 220/2023, ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 47, D.Lgs 546/1992, in tema di tutela cautelare, sia in senso prettamente formale (aggiornando l’intero testo normativo alla nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria) che sostanziale.

Sotto tale ultimo profilo, innanzitutto, viene estesa la potestà cautelare anche al giudice monocratico. Il novellato articolo 47, D.Lgs. 546/1992, prevede, infatti, che sull’istanza cautelare provveda “il collegio o il giudice monocratico”. Naturalmente, la competenza cautelare spetterà al giudice monocratico (o al collegio), in base al principio della competenza nel merito.

Tuttavia, la modifica più importante apportata al ridetto articolo 47, D.Lgs. 546/1992, è l’introduzione, al comma 4, della possibilità di impugnare l’ordinanza cautelare.

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