SANABILE LA NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE AL DIFENSORE DOMICILIATARIO DI PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della parte intimata per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

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SANABILE LA NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE AL DIFENSORE DOMICILIATARIO DI PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della parte intimata per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

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REATI TRIBUTARI: SEQUESTRO A TUTTI E A CIASCUNO PER L'INTERO AMMONTARE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Nel caso di concorso di più persone in un reato tributario, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto accertato. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35527 del 26 agosto 2016.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip nei confronti degli imputati per un reato di omessa dichiarazione, ritenendo fondata la misura cautelare, sia in termini quantitativi, in virtù del principio solidaristico affermato nella più recente giurisprudenza di legittimità, sia in relazione alla sussistenza del fumus provvisoriamente loro ascritto, in virtù dell'apporto concorsuale dei ricorrenti nel reato.

Gli imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando, tra gli altri, il vizio di violazione di legge in relazione al confermato sequestro dei loro beni per l'intero profitto del reato fiscale di cui all'imputazione provvisoria, in luogo della quota loro astrattamente riferibile.

I Giudici di Piazza Cavour rigettavano il ricorso, aderendo all'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui il principio solidaristico legittima il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter del codice penale, eseguito sui beni dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto del reato.

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LA NUOVA DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COSTI SOSTENUTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 26 settembre 2016, n. 39/E, ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. A tal proposito, si rammenta che la legge di Stabilità 2016 ha modificato tale disciplina, con effetto dal periodo d'imposta 2016, prescrivendo l'abrogazione dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list.

In particolare, per effetto delle novità normative introdotte, è consentita la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dal TUIR), è venuto meno l'obbligo della separata indicazione in dichiarazione e della inapplicabilità della relativa sanzione, nonché degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Non vi è dubbio che per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un Paese considerato black list in base alla previgente normativa ed appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in materia di transfer pricing.

Per quanto concerne i periodi d'imposta precedenti al 2016, si ritiene invece che potranno essere applicate sia la sanzione prevista per l'omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza dell'esimente.

In conclusione, quanto agli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità 2016, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

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È NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL FAMILIARE VICINO DI CASA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È nulla la cartella esattoriale consegnata al familiare "vicino di casa", qualora la raccomanda informativa prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c.non sia stata spedita al contribuente destinatario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 settembre 2016, n. 18202.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale il quarto comma dell'art. 139 citato prescrive che, laddove la consegna di copia dell'atto avvenga nelle mani del "vicino di casa" che accetti di riceverla, l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

A tal fine, non ha alcun rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato, atteso che la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, e non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.

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RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI ENTRO IL 20 OTTOBRE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'art. 13-bis, comma 1 del D.L. 113/2016 ha previsto una riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016. La relativa domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 tramite il modello "RR1" disponibile sul sito internet di Equitalia e può riguardare tributi di ogni genere, nonché contributi previdenziali e assistenziali.

Non è necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l'importo delle somme da dilazionare. Pertanto, anche se gli importi sono superiori alla soglia di euro 60.000, la riammissione opera su mera istanza di parte.

Il nuovo piano potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili ed è esclusa la possibilità di richiedere la c.d. "dilazione straordinaria" sino a 120 rate mensili. Tuttavia, i debitori che fruivano della dilazione straordinaria, possono ottenere un numero di rate pari alla dilazione originaria.

La domanda di dilazione inibisce l'adozione del fermo di beni mobili registrati e dell'ipoteca esattoriale, ferma restando la validità delle cautele già in essere, ed osta all'avvio di nuove azioni esecutive.

Inoltre, una volta pagata la prima rata, il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del "blocco" dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

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CANONE RAI: ATTIVATA L'APPLICAZIONE WEB PER LE ISTANZE DI RIMBORSO ONLINE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha attivato l'applicazione web che consente di trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, è possibile inviare l'istanza di rimborso unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento secondo una delle seguenti modalità:
- raccomandata spedita all'indirizzo "Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino";
- oppure, posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che il rimborso può essere richiesto per uno dei seguenti motivi, da indicare nel modello mediante apposito codice:
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
- il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di Convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
Infine, è possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.

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IN CASO DI IRREGOLARITÀ NELL'IVA DI GRUPPO È SUFFICIENTE L'ACCERTAMENTO SULLA SOLA CONTROLLANTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di IVA di gruppo, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell'obbligazione tributaria, di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 vigente ratione temporis, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti, a tutti gli effetti di legge, tramite la sottoscrizione.

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FALLIMENTO: VALIDA LA NOTIFICA VIA PEC ALLA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È valida la notificazione via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento, disposta ai sensi dell'art. 15, comma 3 della Legge fallimentare, alla società cancellata dal Registro delle Imprese. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17946.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo proposto contro la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento di una srl in liquidazione, nel quale veniva contestata la nullità della notificazione, eseguita con deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo PEC e presso la sede sociale, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha aderito ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 146/2016, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della Legge fallimentare con riferimento al principio di uguaglianza e al diritto di difesa, ritenendo che il procedimento di cui all'art. 15 citato coniughi, da un lato, il diritto di difesa dell'imprenditore e, dall'altro, le esigenze di celerità e speditezza del procedimento concorsuale.

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha concluso che, qualora l'irreperibilità sia da imputare alla negligenza dell'imprenditore, non occorre che il tribunale proceda con ulteriori formalità.

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È LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SUI FILE TROVATI NEL COMPUTER DEL FORNITORE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sui dati desunti dai file presenti nel computer di un fornitore del contribuente controllato, se esistono elementi indiziari idonei a indicare che le scritture contabili di tale contribuente verificato siano inattendibili: dunque, anche la contabilità in nero di un terzo può consentire l'emissione di un accertamento presuntivo nei confronti del contribuente che con questi abbia avuto rapporti. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016.

Nel caso di specie, il contribuente riteneva che le operazioni desunte dai file informali rinvenuti presso il proprio fornitore non avrebbero potuto indicare transazioni in nero a lui riconducibili, attesa la presenza nella zona di più soggetti con le sue stesse generalità, piuttosto diffuse a livello locale.

Al contrario, la Suprema Corte ha affermato che tali documenti informatici, ancorché rinvenuti presso un terzo, non possono essere ritenuti dal giudice, in sé, privi di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente.

In definitiva, quindi, l'Amministrazione finanziaria può fornire elementi anche indiziari da cui sia possibile dedurre con ragionevole consequenzialità che i documenti elaborati dal contribuente non siano veritieri, quali l'esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo e il contribuente e il fatto che la documentazione extracontabile riporti il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti oltre agli importi relativi alle diverse operazioni.

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