I BENEFICI PER I POSSIBILI ESITI DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il contribuente è tenuto ad esperire il procedimento di reclamo/mediazione di cui all'articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, il cui ambito di applicazione è stato recentemente esteso a tutti gli atti di Enti impositori, Agenti della riscossione e soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.
Restano escluse invece le controversie di valore indeterminabile, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto gli atti catastali concernenti, tra l’altro, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale, nonché gli atti diretti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dagli Organismi europei.
In materia di contenzioso doganale, poi, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali (ad esempio, i dazi doganali) sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo.
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AUTORIZZAZIONE AEO: UN VOLANO PER GLI SCAMBI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e divenuto applicabile a partire dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina in materia di operatore economico autorizzato (AEO), precedentemente contenuta nell’articolo 5-bis Regolamento 2913/1992 (CDC).
In particolare, il nuovo CDU (Regolamento UE 952/2013) prevede 2 tipi di autorizzazione AEO (AEO-semplificazioni doganali “AEO-C” e AEO-sicurezza “AEO-S”), le quali sono cumulabili ex articolo 38, par. 3, CDU, non precludendo il possesso di un tipo di autorizzazione l’acquisizione anche dell’altra.
Appaiono molto interessanti i nuovi orientamenti AEO pubblicati in data 11 marzo 2016 dalla DG Taxud della Commissione Europea con documento TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6, che, pur non costituendo un atto giuridicamente vincolante, rappresenta uno strumento interpretativo della normativa europea che fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di presentazione delle domande ed alla gestione dell’intero procedimento di acquisizione dello status.
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IN ARRIVO ALTRE CENTOMILA COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Legge 190/2014 ha avviato un importante percorso di cambiamento nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, al fine di favorire una proficua collaborazione e promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (c.d. tax compliance).
Per raggiungere questo obiettivo, l’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti, sempre più spesso, vari tipi di comunicazioni nelle quali sono riportate le anomalie riscontrate nelle dichiarazioni presentate, a seguito del confronto con i dati a disposizione all’interno delle proprie banche dati.
Con comunicato stampa n. 144 del 30 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che è in arrivo una nuova tranche di comunicazioni via pec o posta ordinaria. I destinatari di queste lettere sono circa 100mila contribuenti persone fisiche che, in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013.
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GIUDIZIO NULLO IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI TRATTAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13319 del 26 maggio 2017.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con il quale disconosceva la perdita dichiarata per l’anno 1993 e recuperava le maggiori imposte Irpeg e Ilor dovute. La società proponeva ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale che lo dichiarava inammissibile perché tardivo.
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MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO: SUFFICIENTE L'ENUNCIAZIONE DEI CRITERI ASTRATTI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È sufficiente che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, non sussistendo la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14426 del 9 giugno 2017.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore dell’immobile oggetto di compravendita, ad opera sia della parte venditrice che acquirente, le quali contestavano la mancanza di motivazione e l’erroneità del valore attribuito al bene.
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I CHIARIMENTI IN TEMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 71066 del 15 giugno 2017, con cui fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni per accedere alla definizione agevolata delle controversie in materia di accise e di Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcolichedi cui all’articolo 5-bis D.L. 193/2016, che è il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, con cui è stata introdotta anche la nota “definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo”.
In particolare, la nota suindicata chiarisce che il limite temporale relativo ai fatti posti in essere antecedentemente al 1° aprile 2010 fa espresso riferimento ai contenziosi sorti a causa della controversa applicazione dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995, che, nella formulazione in vigore fino alla predetta data, disponeva, ai fini dell’abbuono dell’accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, l’equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti dolosi o colposi compiuti da terzi, purché gli eventi verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave, con l’intento di trovare una soluzione nella composizione transattiva.
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IMPUGNABILE LA COMUNICAZIONE SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Com'è noto, l’articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che sono stati affidati dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016.
Entro il 15 giugno 2017 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere dall'Agente della riscossione, ma – da quanto risulta – non è ancora avvenuto per tutte le posizioni, una comunicazione sull'esito della istanza di definizione agevolata ed eventualmente sulle somme da pagare per fruire dei benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, che si concretizzano nello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.
A tal proposito, occorre evidenziare che le suddette comunicazioni, non solo se neghino in tutto o in parte l’accesso alla definizione, ma – a mio avviso – anche se contengano errori nella liquidazione, sono atti impugnabili, così come peraltro confermato nella stessa comunicazione, dinanzi, a seconda dei casi, alla competente Commissione tributaria, al Tribunale del lavoro, ecc..
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LA "PARTICOLARE" URGENZA LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’emissione dell’avviso di accertamento ante tempus ne comporta la invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da particolare ragione di urgenza idonea a giustificare l’anticipazione della emissione del provvedimento, laddove “particolare” vuol dire che la ragione deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 aprile 2017, n. 9836.
La vicenda trae origine dalla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermava che l’avviso di accertamento da questa notificato alla società contribuente, benché emesso dopo 41 giorni dalla data dell’accesso presso la sede della società, era valido, in quanto esplicitava le ragioni di urgenza che ne avevano determinato la adozione, ravvisate nella imminente scadenza dei termini per l’accertamento.
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