AMMISSIBILE IN APPELLO LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, norma che consente la produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado. È questo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 14 luglio 2017.
La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto di proprietà, notificatogli dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci cartelle di pagamento per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel predetto avviso.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo annullava, rilevando la mancata prova documentale della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.
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AMMISSIBILE IN APPELLO LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, norma che consente la produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado. È questo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 14 luglio 2017.
La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto di proprietà, notificatogli dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci cartelle di pagamento per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel predetto avviso.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo annullava, rilevando la mancata prova documentale della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.
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BANCHE DATI FISCALI A SUPPORTO DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’articolo 38 D.P.R. 600/1973 disciplina l’accertamento sintetico, il quale consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base:
- della spesa patrimoniale sostenuta, che viene imputata per intero nell'anno del sostenimento, al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno di acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti;
- degli indici di spesa indicati nel D.M. 24.12.2012, come aggiornato dal D.M. 16.9.2015.
La norma in oggetto consente altresì la quantificazione del reddito in forza di qualsiasi genere di spesa sostenuta dal contribuente, con la conseguenza che possono essere utilizzati anche elementi diversi da quelli contenuti nei succitati decreti ministeriali.
L'articolo 38 D.P.R. 600/1973 è stato oggetto di una consistente modifica ad opera del D.L. 78/2010, cui è seguita l’approvazione del D.M. 24.12.2012, che, da un lato, ha attribuito un ruolo preponderante alle spese effettivamente sostenute dal contribuente risultanti dalle banche dati fiscali, e, dall'altro, ha previsto ancora spese di derivazione statistica connesse al possesso di beni.
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L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO DEL REDDITO D'IMPRESA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’accertamento induttivo puro del reddito d’impresa è disciplinato dall'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, il quale prescrive, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di condizioni tassative, al fine di bilanciare la potenziale pregnante lesività dei diritti del contribuente.
In particolare, la norma succitata prevede che l’Amministrazione finanziaria possa determinare il reddito d’impresa in via induttiva:
- sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,
- con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili,
- utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
A tal fine, però, l’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, a differenza di quanto prescritto dal comma 1 della medesima disposizione per l’accertamento analitico o analitico-induttivo, richiede che sussista almeno una delle seguenti condizioni tassative ...
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IL DEPOSITO DOGANALE COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FISCALE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il deposito doganale può essere definito, ai sensi degli articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU), come quel regime doganale economico e sospensivo mediante il quale le merci non unionali possono essere immagazzinate in luoghi appositamente autorizzati senza essere assoggettate:
- al pagamento dei diritti doganali;
- all'applicazione di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni.
In altri termini, secondo la normativa comunitaria il deposito doganale è quel luogo autorizzato per tale regime speciale dalle Autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, in cui possono essere immagazzinate merci non unionali, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento dei diritti doganali al momento della loro destinazione finale.
Dunque, appare evidente come la principale funzione economica del deposito doganale sia, per l’appunto, quella di consentire agli operatori economici l’immagazzinamento di merci non unionali, di cui non è nota la destinazione finale, senza che esse siano oggetto di dazi all'importazione o di misure di politica commerciale, con la conseguenza che tale istituto si presta ad essere un interessante strumento di pianificazione fiscale.
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LEGITTIMO L'INTEGRATIVO FONDATO SULLA PRESUNZIONE DI UTILI EXTRACONTABILI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili costituisce un elemento sopravvenuto che legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo dell’articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 al solo divieto di fondare l’accertamento integrativo sulla mera rivalutazione o sul maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7592 del 23 marzo 2017.
La vicenda trae origine dalla notificazione ad un contribuente persona fisica di un avviso di accertamento integrativo di quelli già ricevuti ex articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973, derivante dall’accertamento eseguito nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale dallo stesso partecipata e fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Il contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso dinanzi alla competente Commissione tributaria, la quale lo accoglieva parzialmente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che lo rigettava.
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LEGITTIMO L'INTEGRATIVO FONDATO SULLA PRESUNZIONE DI UTILI EXTRACONTABILI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili costituisce un elemento sopravvenuto che legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo dell’articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 al solo divieto di fondare l’accertamento integrativo sulla mera rivalutazione o sul maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7592 del 23 marzo 2017.
La vicenda trae origine dalla notificazione ad un contribuente persona fisica di un avviso di accertamento integrativo di quelli già ricevuti ex articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973, derivante dall’accertamento eseguito nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale dallo stesso partecipata e fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Il contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso dinanzi alla competente Commissione tributaria, la quale lo accoglieva parzialmente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che lo rigettava.
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I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE SOMME GIÀ VERSATE A TITOLO DI SANZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l’articolo 11 D.L. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), il quale introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Com’è noto, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:
- il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017,
- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,
possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
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