LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO PER IMPORTI SUPERIORI A QUELLI INDICATI NEL PVC

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il sol fatto che la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli emergenti dal prodromico processo verbale di constatazione, atteso che non da quest'ultimo dipende necessariamente l’atto impositivo, solo in esso esternandosi ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria. È questo il singolare principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13490 del 18.05.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di due avvisi di accertamento, relativi alle imposte dirette e all'Iva, emessi a seguito di indagini finanziarie di cui all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.

Detti atti impositivi venivano ritualmente impugnati, ma i ricorsi venivano rigettati dai competenti giudici di prime cure e la decisione veniva altresì confermata in sede d'appello.

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AMMISSIBILE IL RICORSO MULTIPLO SU QUESTIONI IDENTICHE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

È ammissibile nel rito tributario il ricorso cumulativo-collettivo, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa, non essendo prevista dal D.Lgs. 546/1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi ed essendo applicabile l'articolo 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, in forza del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10150 del 11.04.2019.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un diniego di rimborso dell'Iva indebitamente versata sulla Tarsu, poi mutata in Tia.

In particolare, il ricorso introduttivo era stato proposto da ben tredici contribuenti, i quali avevano ricevuto distinti atti impositivi, accomunati solo dalla tipologia del tributo richiesto.

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È ANCORA REATO EVADERE L'IVA ALL'IMPORTAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di reati tributari, l'evasione dell'Iva all'importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03, costituisce un reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza l'assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019.

La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell’appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo di un velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario, senza assolvimento dei relativi diritti di confine.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili, tra i quali figurava la nullità dell'ordinanza per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un reato già prescritto e per depenalizzazione del reato di cui all'articolo 70 D.P.R. 633/1972, che rinvia all'articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973.

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È ANCORA REATO EVADERE L'IVA ALL'IMPORTAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di reati tributari, l'evasione dell'Iva all'importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03, costituisce un reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza l'assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019.

La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell’appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo di un velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario, senza assolvimento dei relativi diritti di confine.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili, tra i quali figurava la nullità dell'ordinanza per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un reato già prescritto e per depenalizzazione del reato di cui all'articolo 70 D.P.R. 633/1972, che rinvia all'articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973.

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L'AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, gli studi di settore si sono esauriti al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e sono stati soppiantati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), disciplinati dall'articolo 9-bis D.L. 50/2017, i quali mirano a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori scalari di affidabilità e di anomalia che permettono ai contribuenti ritenuti più "affidabili" di accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Con provvedimento del 10.05.2019, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017, a predisporre le regole di applicazione degli Isa per l'anno di imposta 2018, nonché ad individuare i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l'Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

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L'AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, gli studi di settore si sono esauriti al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e sono stati soppiantati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), disciplinati dall'articolo 9-bis D.L. 50/2017, i quali mirano a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori scalari di affidabilità e di anomalia che permettono ai contribuenti ritenuti più "affidabili" di accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Con provvedimento del 10.05.2019, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017, a predisporre le regole di applicazione degli Isa per l'anno di imposta 2018, nonché ad individuare i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l'Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

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I BONIFICI ESTERI SONO RICAVI NERI SE NON SMENTITI ANALITICAMENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di indagini finanziarie, la disponibilità di ingenti somme derivanti da bonifici esteri fa presumere l’esistenza di un reddito imponibile in capo al contribuente, soggetto al quale è demandata la prova contraria dell’irrilevanza fiscale, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 6 maggio 2019, n. 11810.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, a seguito di indagini sui conti correnti, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava ad una persona fisica l’esistenza di maggiori redditi di capitale derivanti da plurimi bonifici esteri.

Ad esso seguiva, dunque, ricorso presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale procedeva ad annullare l’atto.

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NIENTE SANZIONI IN CASO DI GIURISPRUDENZA DISCORDANTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di sanzioni amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali discordanti rappresenta un fatto indice rivelatore di incertezza normativa oggettiva, come tale idoneo ad escludere l’irrogazione della sanzione ex articolo 10, comma 3, L. 212/2000, concretandosi in una situazione giuridica caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11084 del 19.04.2019.

La vicenda trae origine da una prima controversia concernente una rendita catastale, la quale veniva definita con sentenza della Corte di Cassazione.

Nelle more del suddetto giudizio, con il passaggio di proprietà di tale immobile ad una nuova società venivano eseguite delle modifiche strutturali e mutata la rendita catastale, che veniva, successivamente, rettificata dall'Amministrazione finanziaria.

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LA NATURA DEL PEGNO DETERMINA LA SEQUESTRABILITÀ DEL CONTO CORRENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di reati tributari, la sequestrabilità dei conti correnti bancari, che risultino gravati da pegno, dipende dalla natura regolare o irregolare di quest’ultimo, la quale deve essere vagliata dal giudice facendo riferimento al contratto concluso fra il presunto evasore e l’istituto di credito. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16763 del 17.04.2019.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto dell’appello proposto da un istituto di credito avverso l’ordinanza con cui il gip aveva negato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di tre conti correnti, di un certificato di deposito e di alcune obbligazioni di un soggetto indagato per i reati di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili di illegittimità tra i quali figurava, ai fini che qui rilevano, la violazione degli articoli 321 e 322-ter c.p.p., in relazione all'articolo 1851 cod. civ.

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LA DISERZIONE DEL CONTRADDITTORIO NON PREGIUDICA LA SOSPENSIONE DEI NOVANTA GIORNI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo continua ad operare anche in ipotesi di abbandono del contraddittorio con diserzione delle successive convocazioni, cessando solo in caso di formale ed irrevocabile rinuncia al procedimento di concordato. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8643 del 28.03.2019.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, a seguito di accesso sul luogo di lavoro, nel quale veniva contestata la fittizietà dei costi relativi ai lavori di ristrutturazione di immobili e, pertanto, seguiva una rideterminazione in aumento del reddito.

Prima che il contribuente impugnasse ritualmente l’atto presso la competente commissione tributaria provinciale, veniva presentata istanza di accertamento con adesione, la quale, ex lege, interrompe il decorso del termine di 60 giorni per presentare ricorso.

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