LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2020”

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse, se effettuati a favore dei discendenti del de cuius o del coniuge del de cuius, non sono soggetti all’imposta sulle successioni ove sussistano determinate condizioni.
Più precisamente, detti trasferimenti non scontano l’imposta sulle successioni se:
- il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (Cfr., circolare AdE n. 3/E/2008, § 8.3.2).
A tal fine, è necessario che i discendenti e/o il coniuge beneficiari del trasferimento aziendale, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, prestino una dichiarazione che indichi la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (Cfr., Cass. ord. 29.1.2019, n. 2417).
Così come chiarito dalla risposta all’interpello n. 231 del 12.7.2019, deve altresì ritenersi che non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa, il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto mortis causa, che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o di un ramo di essa.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!


IL PATTO DI FAMIGLIA TRA INVALIDITÀ, SCIOGLIMENTO E REVOCATORIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 26/2020”

Con la riforma operata dalla L. 55/2006, nel nostro ordinamento giuridico, è stato introdotto l’istituto del patto di famiglia, al fine di consentire all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda (anche sotto forma di partecipazione societaria) ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e di quelle sull’impresa familiare.
Si tratta, sostanzialmente, di un contratto inter vivos ad effetti reali che comporta il trasferimento immediato della proprietà, così anticipando le disposizioni successorie, e che consente, da un lato, di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall’altro, di assegnare tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell’impresa.
Al patto di famiglia devono partecipare, per ragioni di pubblicità e garanzia, oltre al disponente (che è il titolare d’azienda o delle partecipazioni societarie) e al discendente (ovvero, il soggetto o i soggetti cui la proprietà viene trasferita a titolo gratuito), anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie deve liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima, a meno che dette quote non siano coperte dalla attribuzione di altri beni del disponente.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!


TERMINI PROCESSUALI SOSPESI DAL 9 MARZO AL 15 APRILE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le varie misure adottate dal D.L. 18/2020, con specifico riferimento al processo tributario, l’articolo 83, comma 1 prevede, innanzitutto, il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile.

Appare evidente come la disposizione citata, giustamente, non operi alcuna distinzione tra trattazione in camera di consiglio (come quella di sospensione dell’esecuzione dell’atto) e discussione in pubblica udienza (è il caso dell’udienza di discussione, ove vi sia apposita istanza di parte).

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile.

Ne deriva che, se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia a decorrere al 16 aprile. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione sopra indicato, l’inizio è differito al 16 aprile.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SOLO PER GLI ENTI IMPOSITORI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. 18/2020  (c.d. Decreto Cura Italia), il quale, oltre a mobilitare le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, adotta alcune misure allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità di lavoratori, famiglie e imprese.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, si segnala l’articolo 67, che, nella sostanza, “congela” soltanto l’attività degli enti impositori, e non anche quella dei contribuenti.

Più nel dettaglio, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale) «da parte degli uffici degli enti impositori».

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IPOTECA ILLEGITTIMA: GLI STRUMENTI DI TUTELA PER IL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Secondo quanto previsto dall’articolo 77 D.P.R. 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, l’Agente della Riscossione può procedere all’iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati, per un importo pari al doppio della somma complessiva per la quale si procede.

A tal fine, è però necessario che l’Agente della Riscossione notifichi al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in difetto del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca esattoriale.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


I PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel processo tributario, il giudizio di appello è regolato dalle norme contenute negli articoli 323 e ss. c.p.c., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.

Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la competenza del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, nel senso che essa spetta alla Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

Venendo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, occorre fare precipuo riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 52 D.Lgs. 546/1992.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


LE NOTIFICHE AD ADER VANNO EFFETTUATE PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE A ROMA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.

In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


LE NOTIFICHE AD ADER VANNO EFFETTUATE PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE A ROMA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.

In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata