RIFORMA FISCALE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AD AMPIO RAGGIO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sta proseguendo, a ritmo serrato, l’approvazione, ancorché in via preliminare, dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023. Infatti, dopo la riforma dell’Irpef, della fiscalità internazionale, degli adempimenti, nonché dello Statuto del contribuente, è ora la volta dell’accertamento tributario.

A tal fine, le nuove regole sono contenute in uno schema di Decreto Legislativo – alla cui approvazione ha provveduto, in via preliminare, il Consiglio dei ministri del 3.11.2023 – nel quale non si tracciano unicamente le nuove linee in un’ottica di revisione dell’accertamento, ma sono state anche rese note le norme in materia di concordato preventivo biennale.

Si deve premettere che quello del concordato è uno dei “cavalli di battaglia” della riforma, perché, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrà rappresentare lo strumento principe per instaurare un clima di reciproca collaborazione, nonché di trasparenza, nell'intricato rapporto tra Fisco e contribuente.

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RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIVIETO DI PRODURRE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 per la riforma fiscale prevede, tra le altre novità, un’articolata serie di interventi in tema di processo tributario. In particolare, l’articolo 19, nella numerazione risultante dai lavori del Senato, ha introdotto nel testo originario dell’articolo 17del Disegno di Legge inizialmente approvato dalla Camera, molteplici previsioni normative che ne hanno significativamente ampliato l’impianto iniziale.

L’obiettivo che il Legislatore intende perseguire con la disposizione citata, così come del resto con l’intera legge delega, è quello di ridisegnare, anche in sede processuale, i rapporti tra Fisco e contribuente in nome di una maggiore trasparenza e, soprattutto, di un rinnovato equilibrio tra le parti.

Con riserva di soffermarsi soltanto sul profilo che interessa il presente contributo, si porta l’attenzione sul criterio di cui alla lettera d) del citato articolo 19, ovverosia sul “rafforzamento” del divieto di produrre nuova documentazione nei gradi di giudizio successivi al primo.

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SPORTIVI E TRUST: UNA SQUADRA VINCENTE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

“Se vuoi essere ricco, pensa a risparmiare così come pensi a guadagnare”. Tradotta, questa è una citazione di Benjamin Franklin, scienziato e politico statunitense vissuto nel 1700, considerato uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America.

Da tale massima possiamo ricavare un messaggio molto importante in tema di finanza personale e di rapporto tra le nostre scelte e il denaro. Le abitudini finanziarie, i modelli di spesa, il risparmio, le decisioni in ambito lavorativo, le scelte di investimento patrimoniale, sono tutti elementi che contribuiscono al nostro status finanziario.

Ciò significa che è molto importante prendere decisioni finanziarie sagge e responsabili nel presente, al fine di garantire a sé stessi e ai propri cari un futuro finanziario migliore. Le azioni quotidiane hanno un impatto diretto sul nostro benessere finanziario in futuro. Facendo scelte intelligenti, come risparmiare di più, investire saggiamente ed evitare debiti inutili, possiamo migliorare le nostre prospettive finanziarie per il futuro

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CONSEGNA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO A FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall’articolo 60, D.P.R. 600/1973.

La disposizione citata stabilisce che la notifica degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’articolo 149 c.p.c.per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Ciò significa che il messo notificatore (ovvero, il messo comunale o messo autorizzato dall’ufficio finanziario, figura pienamente equiparata all’ufficiale giudiziario; Cassazione, ordinanza n. 17368/2021), ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., esegue la notificazione, di regola, nelle mani proprie del destinatario mediante la consegna dell’atto al contribuente presso la sua casa di abitazione o, se ciò non è possibile, in qualsiasi altro luogo della circoscrizione a cui è addetto il messo.

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CONSEGUENZE DELLA VENDITA DI IMMOBILE “DI PREGIO” CON I BENEFICI PRIMA CASA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di immobilil’acquisto della “prima casa” beneficia di importanti agevolazioni fiscali relativamente all’imposta di registro e all’imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto previsto dal regime ordinario nel D.P.R. 131/1986 e nel D.P.R. 633/1972.

Nello specifico, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2 % (anziché del 9 %); imposta ipotecaria fissa di 50 euro e imposta catastale fissa di 50 euro. In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale non può essere di importo inferiore a 1.000 euro.

Diversamente, se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare sono: Iva ridotta al 4 %; imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

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CONSIGLI PRATICI PER INCASSARE L’ASSEGNO DI RIMBORSO SPETTANTE ALL’EREDE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

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CONSIGLI PRATICI PER INCASSARE L’ASSEGNO DI RIMBORSO SPETTANTE ALL’EREDE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

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RIFORMA FISCALE: TORNA L’ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.

Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).

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RIFORMA FISCALE: TORNA L’ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.

Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).

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