IL PROCESSO TRIBUTARIO VA VERSO LA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il D.Lgs. 220/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le modifiche in materia di processo tributario, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 19, L. 111/2023(Legge delega fiscale).

La novella appare chiaramente diretta a favorire la completa digitalizzazione del processo tributario. Viene, infatti, introdotto, all’interno del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 546/1992, il nuovo articolo 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”. Tale disposizione contiene le regole attinenti alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche.

Nello specifico, è previsto che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

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CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E MOTIVAZIONE RAFFORZATA A PENA DI ANNULLABILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il D.Lgs. 219/2023, pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega fiscale (L. 111/2023).

Innanzitutto, l’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, introduce nel corpo normativo delineato dallo Statuto del contribuente l’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”.

Tale disposizione, al comma 1, si preoccupa di rendere “effettivo e informato” il contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuente, mediante la sua previsione a pena di annullabilità di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Quindi è possibile osservare come la previsione indicata contempli un contraddittorio endoprocedimentale che, in via generale, è applicabile a tutti gli atti autonomamente impugnabili.

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RIFORMA FISCALE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AD AMPIO RAGGIO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sta proseguendo, a ritmo serrato, l’approvazione, ancorché in via preliminare, dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023. Infatti, dopo la riforma dell’Irpef, della fiscalità internazionale, degli adempimenti, nonché dello Statuto del contribuente, è ora la volta dell’accertamento tributario.

A tal fine, le nuove regole sono contenute in uno schema di Decreto Legislativo – alla cui approvazione ha provveduto, in via preliminare, il Consiglio dei ministri del 3.11.2023 – nel quale non si tracciano unicamente le nuove linee in un’ottica di revisione dell’accertamento, ma sono state anche rese note le norme in materia di concordato preventivo biennale.

Si deve premettere che quello del concordato è uno dei “cavalli di battaglia” della riforma, perché, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrà rappresentare lo strumento principe per instaurare un clima di reciproca collaborazione, nonché di trasparenza, nell'intricato rapporto tra Fisco e contribuente.

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RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIVIETO DI PRODURRE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 per la riforma fiscale prevede, tra le altre novità, un’articolata serie di interventi in tema di processo tributario. In particolare, l’articolo 19, nella numerazione risultante dai lavori del Senato, ha introdotto nel testo originario dell’articolo 17del Disegno di Legge inizialmente approvato dalla Camera, molteplici previsioni normative che ne hanno significativamente ampliato l’impianto iniziale.

L’obiettivo che il Legislatore intende perseguire con la disposizione citata, così come del resto con l’intera legge delega, è quello di ridisegnare, anche in sede processuale, i rapporti tra Fisco e contribuente in nome di una maggiore trasparenza e, soprattutto, di un rinnovato equilibrio tra le parti.

Con riserva di soffermarsi soltanto sul profilo che interessa il presente contributo, si porta l’attenzione sul criterio di cui alla lettera d) del citato articolo 19, ovverosia sul “rafforzamento” del divieto di produrre nuova documentazione nei gradi di giudizio successivi al primo.

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CONSEGNA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO A FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall’articolo 60, D.P.R. 600/1973.

La disposizione citata stabilisce che la notifica degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’articolo 149 c.p.c.per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Ciò significa che il messo notificatore (ovvero, il messo comunale o messo autorizzato dall’ufficio finanziario, figura pienamente equiparata all’ufficiale giudiziario; Cassazione, ordinanza n. 17368/2021), ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., esegue la notificazione, di regola, nelle mani proprie del destinatario mediante la consegna dell’atto al contribuente presso la sua casa di abitazione o, se ciò non è possibile, in qualsiasi altro luogo della circoscrizione a cui è addetto il messo.

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CONSEGUENZE DELLA VENDITA DI IMMOBILE “DI PREGIO” CON I BENEFICI PRIMA CASA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di immobilil’acquisto della “prima casa” beneficia di importanti agevolazioni fiscali relativamente all’imposta di registro e all’imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto previsto dal regime ordinario nel D.P.R. 131/1986 e nel D.P.R. 633/1972.

Nello specifico, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2 % (anziché del 9 %); imposta ipotecaria fissa di 50 euro e imposta catastale fissa di 50 euro. In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale non può essere di importo inferiore a 1.000 euro.

Diversamente, se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare sono: Iva ridotta al 4 %; imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

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CONSIGLI PRATICI PER INCASSARE L’ASSEGNO DI RIMBORSO SPETTANTE ALL’EREDE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

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CONSIGLI PRATICI PER INCASSARE L’ASSEGNO DI RIMBORSO SPETTANTE ALL’EREDE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

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RIFORMA FISCALE: TORNA L’ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.

Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).

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RIFORMA FISCALE: TORNA L’ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.

Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).

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