CONTRADDITTORIO PREVENTIVO “SOSPESO” FINO AL 30.4.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).

Tra le tante modifiche, vi è l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”; disposizione normativa che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.

Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, in quanto previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto.

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CONTRADDITTORIO PREVENTIVO “SOSPESO” FINO AL 30.4.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).

Tra le tante modifiche, vi è l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”; disposizione normativa che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.

Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, in quanto previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto.

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ADESIONE AL PVC: DUBBI SULL’ISTITUTO E CONFRONTO CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 13/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2024, dando attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha introdotto rilevanti modifiche in tema di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

Tra le tante novità introdotte si segnala la reintroduzione dell’adesione al processo verbale di constatazione (pvc) redatto ai sensi dell’articolo 4, L. 4/1929.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13/2024 ha previsto (mediante l’inserimento del nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997) la possibilità per il contribuente di prestare adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione in due diverse modalità: senza condizioni; ovvero condizionandola alla rimozione di “errori manifesti” (si tratta, ad esempio, di eventuali errori di calcolo).

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PROCESSO TRIBUTARIO: I RISCHI “NASCOSTI” DELL’ISTANZA DI SOSPENSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 47, D.Lgs. 546/1992, consente, al contribuente che impugna un atto innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, di proporre istanza motivata nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria, finalizzata alla sospensione dell’esecuzione dell’atto medesimo, se da questo possa derivargli un danno grave e irreparabile.

È altresì previsto che il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

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QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE SU RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.

Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.

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QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE SU RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.

Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.

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ECCEZIONI DI ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023, che ha dato attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha delineato un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato principalmente nei regimi generali della annullabilità e della nullità.

Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nell’impianto normativo dello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000), l’articolo 7-bis (annullabilità) e l’articolo 7-ter (nullità), oltre agli articoli 7-quater7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga di quanto già previsto in sede amministrativa dagli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiscono la disciplina delle invalidità tributarie.

Tali modifiche, intervenendo sul precedente (e unico) regime di invalidità operante nel settore tributario, esplicano importanti effetti in sede amministrativa e giudiziaria, in quanto impattano giocoforza sul “come e quando far valere i vizi di invalidità” degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

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QUESTIONI DEDUCIBILI IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, nel contemplare la confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, in mancanza di questi, i beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Tra i requisiti prescritti dall’articolo 321 c.p.p.(rubricato “Oggetto del sequestro preventivo) vi è il “pericolo” che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Tale circostanza deve essere adeguatamente motivata, ai fini della legittimità del provvedimento cautelare.

Sul punto, è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità al fine di chiarire che, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 240 c.p., la motivazione del periculum in mora è apparente e viziata, laddove si affermi che la disponibilità del ricorrente...

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UNIFORMATI I PROFILI PROCEDIMENTALI DEL NUOVO INTERPELLO A PAGAMENTO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La riforma fiscale operata con il D.Lgs. 219/2023, in attuazione delle prescrizioni contenute nella relativa Legge delega (L. 111/2023), ha modificato interamente la disciplina dell’interpello prevista nello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11, L. 212/2000).

Le suddette modificheentrate in vigore lo scorso 18.1.2024, hanno cambiato profondamente tale istituto, in quanto sono intervenute, oltre che sulle tipologie di interpello, soprattutto sui profili procedimentali. Nello specifico, al fine di operare una razionalizzazione e riduzione della disciplina previgente, il procedimento di interpello è stato reso uniforme per tutte le diverse tipologie di interpello, per cui ora non sussistono più differenze.

Si è già detto che il legislatore ha introdotto, per la prima volta, la necessità di procedere al versamento di un contributo, al fine di ottenere risposta all’istanza di interpello, la cui misura sarà determinata in funzione della tipologia di contribuente, del valore...

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RICORSO IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI CIRCOLARI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le sentenze pronunciate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62, D.Lgs. 546/1992, il quale prevede la proponibilità del ricorso per tutti i “motivi” elencati nell’articolo 360 c.p.c.e l’applicabilità delle norme del codice di procedura civile.

In via generale, la disciplina del ricorso per cassazione in materia tributaria non diverge da quella ordinaria, salvo talune peculiarità. La suprema Corte è un giudice la cui funzione fondamentale è quella “nomofilattica”, per cui non può, di regola, decidere la causa nel merito. Essa può solo annullare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, oppure può cassare senza rinvio la pronuncia gravata. La decisione nel merito costituisce un’eccezione.

Con specifico riferimento ai “motivi” di impugnazione, occorre evidenziare che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto esso è proponibile soltanto per i motivi di ricorso tassativamente previsti dall’articolo 360, comma 1, c.p.c.

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