PROCESSO TRIBUTARIO: LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO NON SOPPERISCE ALLA CARENZA DI PROVE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

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PROCESSO TRIBUTARIO: LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO NON SOPPERISCE ALLA CARENZA DI PROVE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

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CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DEL REGIME SPECIALE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il regime speciale dei lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) è un regime di tassazione agevolata di carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 Tuir.

Esso trova applicazione qualora ricorrano le seguenti due condizioni: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Qualora i contribuenti soddisfino le suindicate condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, i redditi di lavoro dipendente (o i redditi ad esso assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo ...

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AL CONTRIBUENTE VITTORIOSO SPETTANO ANCHE GLI INTERESSI SUGLI AGGI DA RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, un aspetto particolarmente interessante concerne le somme che devono essere restituite al contribuente nella ipotesi in cui questo risulti vittorioso all’esito del giudizio, ma nelle more della impugnazione proposta abbia provveduto al pagamento di quanto contestato.

La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 68 D.Lgs. 546/1992, la quale regola, oltre al pagamento del tributo, da parte del contribuente, in pendenza di giudizio (c.d. riscossione frazionata), anche il rimborso delle somme da questi corrisposte nelle more del processo.

Letteralmente la disposizione citata, al comma 2, stabilisce che, se il ricorso proposto dal contribuente viene accolto, il tributo da questi corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti ...

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RAVVEDIMENTO SPECIALE ANCHE PER I REDDITI DI FONTE ESTERA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 174–178, L. 197/2022) ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale delle violazioni tributarie.

Tale disposizione ha previsto la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

La regolarizzazione in esame comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (quest’ultimo termine è stato modificato dall’articolo 19, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 34/2023).

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il cittadino italiano che vive e lavora all’estero deve prestare attenzione alla dichiarazione dei redditi in quanto potrebbe essere tenuto a dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese estero.

Un elemento fondamentale da prendere in considerazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 Tuir, è quello della “residenza fiscale”.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia in presenza di tre condizioni alternative: se è iscritta nella anagrafe della popolazione residente per almeno 183 giorni all’anno oppure ha il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato. Dunque, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti sopra indicati affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 19484 del 30.09.2016).

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IL “DECRETO BOLLETTE” INTRODUCE UNA CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DEI REATI TRIBUTARI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti (si fa riferimento, ad esempio, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie o alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo).

Un problema pratico non indifferente sussisteva in relazione al mancato coordinamento delle citate misura agevolative con il processo penale.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 158/2015, prevede speciali istituti premiali, finalizzati al “ravvedimento” del contribuente e alla riscossione del debito fiscale da questi dovuto.

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COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN DICHIARAZIONE PER I REDDITI ESTERI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 4 D.L. 167/1990, rubricato “Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività”, disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti e attività all’estero di natura patrimoniale e finanziaria.

La ratio di tale disposizione è quella di assicurare il controllo fiscale all’Amministrazione, in virtù di quanto sancito dal principio di tassazione mondiale di cui all’articolo 3 Tuir, secondo cui il soggetto residente in Italia è soggetto passivo di imposta per i redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle).

Sotto il profilo operativo è stabilito che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, siano tenuti ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi mediante compilazione del quadro RW.

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RECLAMO: LA COSTITUZIONE “ANTICIPATA” LO RENDE DEFINIBILE CON IL 100% DELL’IMPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una “nuova” definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.

Con specifico riferimento ai benefici derivanti dalla definizione agevolata, occorre rilevare che le disposizioni citate prevedono, oltre all’annullamento di sanzioni e interessi, il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire alla data del 1° gennaio 2023.

Tra i vari dubbi interpretativi sui quali ci si era soffermati a seguito di una prima lettura delle norme richiamate, vi è quello se nel caso di ricorso/reclamo notificato e depositato entro la data del 1° gennaio 2023, in difetto del decorso del termine di 90 giorni previsto per il procedimento di mediazione, sia comunque possibile beneficiare della riduzione al 90 per cento del valore della controversia dovuto.

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LA SCISSIONE COME STRUMENTO PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che, al fine di realizzare il passaggio generazionale della propria impresa, l’imprenditore ponga in essere una scissione societaria.

Trattasi di un’operazione straordinaria mediante la quale, ai sensi dell’articolo 2506 cod. civ., una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci.

Detto in altri termini, la scissione consiste nel “frazionamento” del patrimonio della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.

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