TRUST E ISTITUTI AFFINI: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il Decreto MIMIT 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. In particolare, entro il prossimo 11.12.2023, i trust e gli istituti giuridici affini – al pari di quanto previsto per le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica – dovranno comunicare le generalità dei loro titolari effettivi:

  • al nuovo Registro (Registro T.E.), istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
  • mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata.

Per titolare effettivo si intende, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica che possiede oppure controlla un’entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria.

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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n.  3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.

In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n.  3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.

In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

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TESTAMENTO: LE PRESSIONI DEI FIGLI POSSONO INTEGRARE IL DOLO?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’invalidità del testamento può assumere la forma della nullità e quella dell’annullabilità.

Per quanto concerne la prima ipotesi, si rammenta che il testamento è nullo, ad esempio, in caso di:

  • motivo illecito determinante;
  • patti successori istitutivi o rinunciativi (articolo 458, cod. civ.);
  • testamento reciproco (articolo 589, cod. civ.);
  • testamento a favore di soggetti incapaci a ricevere (articoli 596599, cod. civ.);
  • disposizione in favore di persona incerta (articolo 628, cod. civ.).

Con riferimento alla seconda fattispecie occorre rilevare, invece, che il testamento è soltanto annullabile nell’ipotesi in cui:

  • si abbia un difetto di forma che non rende incerta l’autenticità della disposizione (es. la mancanza della data o l’eventuale incompletezza della disposizione);
  • la volontà del testatore è stata oggetto di errore, violenza o dolo.

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NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONFINI DEL POTERE GIURISDIZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo: la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al processo civile; la seconda, consistente nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.

Infatti, la natura nonché il contenuto del processo tributario, e quindi anche della relativa azione di impugnazione, sono stati oggetto di un lungo dibattito, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all’Ente impositore sino ad arrivare alla rettifica della pretesa impositiva.

La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” ...

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NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONFINI DEL POTERE GIURISDIZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo: la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al processo civile; la seconda, consistente nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.

Infatti, la natura nonché il contenuto del processo tributario, e quindi anche della relativa azione di impugnazione, sono stati oggetto di un lungo dibattito, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all’Ente impositore sino ad arrivare alla rettifica della pretesa impositiva.

La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” ...

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REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ: RISCHIO OD OPPORTUNITÀ?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, commi 126–147, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ha introdotto significative modifiche in materia di tassazione delle cripto-attività. In particolare, il Legislatore, per la prima volta, ha delineato la disciplina tributaria delle cripto-attività, ossia di quelle rappresentazioni digitali di valore e di diritti, diffusesi di pari passo con una nuova tecnologia, cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“Distributed Ledgers Technology”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Entrando nel merito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, tra le più importanti deve menzionarsi la possibilità, per i contribuenti che detengono cripto-attività, di rideterminare – alla data dell’1.1.2023 – il costo o il valore delle proprie cripto-attività, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% – anziché quella ordinaria del 26% – sull’intero valore così rivalutato.

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ADEMPIMENTI DELLE HOLDING: LE COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

Tale comunicazione, effettuata attraverso l’infrastruttura SID, in linea con quanto indicato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si affianca alla comunicazione relativa all’Anagrafe dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti Agenzia delle Entrate del 19.01.2007 e del 29.2.2008.

La comunicazione in rassegna è da trasmettere all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria in relazione ai “rapporti” che gli operatori finanziari instaurano con i propri “clienti”, utilizzando la piattaforma FTP (per invii superiori a 20MB) oppure il servizio di posta elettronica certificata (per i file inferiori a 20 MB).

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ADEMPIMENTI CONTABILI DEL TRUST COMMERCIALE E NON COMMERCIALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il riconoscimento di un’autonoma soggettività tributaria ad opera della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), il legislatore italiano ha imposto al trustfiscalmente residente in Italia, di far fronte non solo ad una serie di adempimenti di natura civilistica e fiscale ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, ma anche di ottemperare a molteplici obblighi contabili:

  • previsti dalla normativa in materia di gestione contabile del trust;
  • la cui applicazione si rivela necessaria non solo ai fini interni, ma anche per gli stakeholders esterni.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si deve innanzitutto rilevare che sul trust grava, non solo l’obbligo di determinazione e di dichiarazione del reddito prodotto, ma anche l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, conformemente al dettato normativo di cui al novellato articolo 13, D.P.R. 600/1973, applicabile anche all’istituto del trust per effetto della riforma fiscale avvenuta con L. 296/2006.

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TASSAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DA TRUST ESTERO A BENEFICIARIO RESIDENTE IN ITALIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trust è uno strumento giuridico a carattere fiduciario che, in virtù della sua preziosa duttilità, può assumere connotazioni molto diverse tra loro.

In questo contributo ci focalizziamo sul trust istituito all’estero e avente beneficiari individuati residenti in Italia, al fine di verificarne il regime di imposizione diretta e indiretta nonché gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale.

Preliminarmente è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir, la residenza fiscale del trust viene ricondotta in Italia se ivi sussiste, per la maggior parte del periodo di imposta, la sede legale oppure la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale del trust.

Inoltre, sempre nella medesima disposizione, ma con specifico riguardo al trust estero, si legge che possono considerarsi comunque fiscalmente residenti in Italia: salvo prova contraria, i trusts istituiti in Stati (o territori) a “fiscalità privilegiata”, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia ...

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