LO SCUDO FISCALE NON IMPEDISCE L'ACCERTAMENTO SINTETICO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’adesione allo scudo fiscale non preclude, per il periodo anteriore al rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di accertamento tributario di tipo sintetico, essendo evidente che le somme occultate all’estero non possono essere le medesime utilizzate per sostenere le spese oggetto di contestazione, in quanto l’impiego di capitali e l’accantonamento degli stessi sono concetti e attività tra loro logicamente antitetici.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3862, depositata ieri 8 febbraio, la quale consolida il filone giurisprudenziale in tema di capitali scudati e mancato effetto preclusivo del generale potere di accertamento.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento di tipo sintetico ad un contribuente che si era avvalso del c.d. scudo fiscale di cui all’articolo 13-bis, comma 4, D.L. 78/2009.

Questi impugnava l’accertamento dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, eccependo l’illegittimità dell’atto dal momento che – a suo dire – sulle medesime annualità risultava preclusa l’attività di accertamento per effetto dell’articolo 14, comma 1, lett. a), D.L. 350/2001. Il ricorso veniva rigettato e la decisione di primo grado, a seguito di gravame, veniva confermata anche all’esito del giudizio di secondo grado.

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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: NON NECESSARIO L'UTILIZZO DEL FALSO CREDITO IVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, non è necessario che alla presentazione della dichiarazione recante l’indicazione di un falso credito Iva (mediante rimborso o compensazione), faccia immediatamente seguito lo sfruttamento economico dello stesso.

Sono queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 3761 depositata ieri 3 febbraio, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della competente Corte di appello.

La vicenda in esame trae origine dalla condanna inflitta a carico di due soggetti (uno amministratore di diritto e l’altro socio e amministratore di fatto di una S.r.l.), all’esito del giudizio abbreviato, da parte del G.U.P. del competente Tribunale, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, avendo indicato nella dichiarazione annuale Iva 2012 un falso credito Iva, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.

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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: NON NECESSARIO L'UTILIZZO DEL FALSO CREDITO IVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, non è necessario che alla presentazione della dichiarazione recante l’indicazione di un falso credito Iva (mediante rimborso o compensazione), faccia immediatamente seguito lo sfruttamento economico dello stesso.

Sono queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 3761 depositata ieri 3 febbraio, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della competente Corte di appello.

La vicenda in esame trae origine dalla condanna inflitta a carico di due soggetti (uno amministratore di diritto e l’altro socio e amministratore di fatto di una S.r.l.), all’esito del giudizio abbreviato, da parte del G.U.P. del competente Tribunale, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, avendo indicato nella dichiarazione annuale Iva 2012 un falso credito Iva, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.

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DOPO L'INFRUTTUOSA MESSA IN MORA L'AGENZIA VA CONDANNATA A PAGARE LE SPESE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, l’amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 546/1992, qualora proceda alla trasmissione dell’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate dal contribuente e al relativo rimborsosoltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora e conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza, sebbene prima del deposito del ricorso stesso.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., Cass. Ord. n. 16470/2018Cass. n. 6279/2012).

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all’Irap, che veniva annullata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente proponeva giudizio di ottemperanza di tale sentenza, al fine di ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate. Nelle more di tale giudizio, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso, pagando anche i relativi interessi. Così la suddetta CTR dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.

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NO ALLA CONDANNA PER DICHIARAZIONI AUTOACCUSATORIE RESE ALLA GUARDIA DI FINANZA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, ove si proceda con rito abbreviato, sono inutilizzabili, ai fini della condanna dell’imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000, le dichiarazioni autoaccusatorie da questi rese ai militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione, se già raggiunto da indizi di reitàsenza la necessaria spontaneità e assistenza di un difensore.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2250 depositata ieri 20 gennaio, in conformità al consolidato orientamento ormai assestatosi in materia (cfr., Cass. Sent. n. 13917/2017Cass. Sent. n. 47580/2016Cass. Sent. n. 44829/2014).

La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, in funzione di polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto a carico del quale sussistevano già indizi di commissione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.

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VALIDA PROVA CONTRARIA GLI ONERI FINANZIARI CORRELATI AL MUTUO IPOTECARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento del reddito d’impresa, il sostenimento di oneri finanziari correlati alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, potendo incidere in maniera più o meno significativa sull’utile di impresa, rappresenta un valido elemento di segno contrario alla presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione di impresa, di cui il giudice tributario deve avere debita considerazione.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1427 depositata ieri 18 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in tema di onere della prova contraria all’accertamento analitico-induttivo.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica ad una società in nome collettivo, proprietario di un hotel, e ai suoi soci degli avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, con i quali, in relazione al periodo di imposta 2009, veniva determinato il maggior reddito d’impresa di detta società e, conseguentemente, il maggior reddito di partecipazione dei soci.

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NO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CONDOTTE ANTE SENTENZA HALIFAX

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le sanzioni amministrative per la violazione del principio generale antielusivo non possono essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 546/1992, nemmeno quando le relative condotte sono state poste in essere prima della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, Causa C-255/02 del 21/02/2006) e della introduzione dell’articolo 10-bis L. 212/2000.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 862 depositata ieri 13 gennaio, la quale interviene su un tema assolutamente nuovo e privo di precedenti giurisprudenziali.

La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate, ravvisando una fattispecie di abuso del dirittodisconosceva la detrazione dell’imposta versata su un canone di locazione immobiliare di durata pari a 18 anni, corrisposto e fatturato in unica soluzione per l’intera durata del rapporto a fine dicembre 2004.

La società destinataria di tale atto, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo rigettava. Così proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che invece, in accoglimento del gravame, riconosceva la disapplicazione delle sanzioni, stante «l’obiettiva incertezza circa l’interpretazione della norma».

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NO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CONDOTTE ANTE SENTENZA HALIFAX

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le sanzioni amministrative per la violazione del principio generale antielusivo non possono essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 546/1992, nemmeno quando le relative condotte sono state poste in essere prima della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, Causa C-255/02 del 21/02/2006) e della introduzione dell’articolo 10-bis L. 212/2000.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 862 depositata ieri 13 gennaio, la quale interviene su un tema assolutamente nuovo e privo di precedenti giurisprudenziali.

La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate, ravvisando una fattispecie di abuso del dirittodisconosceva la detrazione dell’imposta versata su un canone di locazione immobiliare di durata pari a 18 anni, corrisposto e fatturato in unica soluzione per l’intera durata del rapporto a fine dicembre 2004.

La società destinataria di tale atto, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo rigettava. Così proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che invece, in accoglimento del gravame, riconosceva la disapplicazione delle sanzioni, stante «l’obiettiva incertezza circa l’interpretazione della norma».

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SCUDO FISCALE: DUE ANNI PER IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di rimborso, la domanda di restituzione dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale disciplinato dall’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001, deve essere presentata, in mancanza di una disposizione specifica, nel termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 495 depositata ieri 11 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in materia di rimborso fiscale e termine di decadenza (cfr., ex multis Cass. Sent. n. 15840/2006Cass. Ord. n. 6900/2014Cass. Sent. n. 7069/2015).

La vicenda trae origine dalla presentazione, in data 16 gennaio 2013, di un’istanza di rimborso dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001.

Constatato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria, che però lo rigettava. Così, questi proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento del gravame, riteneva dovuto il rimborso.

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IVA DETRAIBILE SOLO SE IL SALE AND RENT-BACK È CESSIONE DI BENI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In un contratto di sale and rent-back, il giudice tributario, nel rispetto delle disposizioni codicistiche relative all’interpretazione del contratto, è tenuto innanzitutto a qualificare correttamente il rapporto contrattuale; da ciò, poi, deriveranno le conseguenze fiscali a seconda che il trasferimento dei beni sia identificato come una cessione di beni rilevante ai fini IVA o come mera operazione di finanziamento esente da IVA.

Sono queste le conclusioni emergenti dalla lettura dell’ordinanza n. 40930 depositata ieri 21 dicembre dalla Corte di Cassazione.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da una riorganizzazione societaria in seguito alla quale due società stipulavano un contratto per l’acquisto di cespiti con successiva retro-locazione. Più precisamente, una delle due vendeva all’altra i beni oggetto di contratti di locazione in essere con locatari nazionali e successivamente alla cessione, detti beni venivano locati all’altra società. Tale operazione veniva considerata dalla società contribuente operazione imponibile ex articolo 2 D.P.R. 633/1972 e dunque da sottoporre ad Iva con esposizione del tributo nella fattura allo scopo emessa. Una volta pagata dalla cessionaria dei beni, l’IVA veniva chiesta a rimborso dalla società cedente dopo che era stata regolarmente versata all’erario.

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