NUOVI PIANI DI RATEAZIONE PRESSO L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche alle domande di rateazione dei debiti iscritti a ruolo presentate dopo il 31.12.2024.

Nello specifico, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolodi importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Sono poi previste ulteriori modalità per la dilazione di pagamento, ove il contribuente richieda un numero di rate maggiore o la richiesta concerna un importo superiore a 120.000 euro.

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NUOVI PIANI DI RATEAZIONE PRESSO L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche alle domande di rateazione dei debiti iscritti a ruolo presentate dopo il 31.12.2024.

Nello specifico, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolodi importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Sono poi previste ulteriori modalità per la dilazione di pagamento, ove il contribuente richieda un numero di rate maggiore o la richiesta concerna un importo superiore a 120.000 euro.

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LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.

Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.

La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

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LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.

Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.

La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

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LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.

Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.

La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

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AGEVOLATI I PASSAGGI GENERAZIONALI DI AZIENDE, QUOTE SOCIALI E AZIONI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’espressione “passaggio generazionale dell’impresa” sta ad indicare una serie di operazioni idonee a realizzare il trasferimentointer vivos o mortis causa, dell’esercizio di una realtà imprenditoriale.

A ben vedere, si tratta di una definizione generica, dalla quale però emerge immediatamente che il perimetro delle fattispecie giuridiche interessate è assai ampio. Esso comprende, infatti, sia ipotesi di circolazione dell’azienda, sia ipotesi di circolazione delle partecipazioni societarie.

Le ragioni della scelta negoziale più appropriata al caso di specie, non è mai solo di natura fiscale, se si considera l’estrema delicatezza del momento dal punto di vista personale, familiare e imprenditoriale.

Tuttavia, è indubbio che la variabile fiscale deve essere considerata all’interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare (in termini sia di rischio che di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale.

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AGEVOLATI I PASSAGGI GENERAZIONALI DI AZIENDE, QUOTE SOCIALI E AZIONI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’espressione “passaggio generazionale dell’impresa” sta ad indicare una serie di operazioni idonee a realizzare il trasferimentointer vivos o mortis causa, dell’esercizio di una realtà imprenditoriale.

A ben vedere, si tratta di una definizione generica, dalla quale però emerge immediatamente che il perimetro delle fattispecie giuridiche interessate è assai ampio. Esso comprende, infatti, sia ipotesi di circolazione dell’azienda, sia ipotesi di circolazione delle partecipazioni societarie.

Le ragioni della scelta negoziale più appropriata al caso di specie, non è mai solo di natura fiscale, se si considera l’estrema delicatezza del momento dal punto di vista personale, familiare e imprenditoriale.

Tuttavia, è indubbio che la variabile fiscale deve essere considerata all’interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare (in termini sia di rischio che di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale.

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NUOVE IPOTESI DI IMPUGNAZIONE DIRETTA DI RUOLO E CARTELLA INVALIDAMENTE NOTIFICATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7.8.2024, recependo anche le osservazioni formulate dalla Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica.

La riforma della riscossione, che è già entrata in vigore per talune novità, mentre per altre occorrerà attendere l’1.1.2025, introduce molteplici novità come, ad esempio, le nuove ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Tale previsione rappresenta una delle principali novità, rispetto ai contenuti iniziali dello schema di decreto.

Sul punto, è bene rammentare che l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, visto il proliferare dei cd. ricorsi “strumentali” da parte del contribuente, è stata fortemente limitata dal legislatore mediante l’aggiunta del comma 4-bis, nell’articolo 12, D.P.R. 602/1973 ad opera dell’articolo 3-bis, D.L. 146/2021.

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ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, le novità previste dal D.Lgs. 110/2024, che riforma il sistema nazionale della riscossione, risultano pienamente operative (fatta eccezione per alcune novità che, come vedremo, entreranno in vigore il prossimo 1.1.2025).

La citata novella, se, da un lato, prevede la specifica indicazione degli adempimenti a carico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dall’altro, ne attenua la responsabilità nei confronti degli enti creditori, qualora dalla mancata o non corretta attività di recupero sia derivata la prescrizione del credito.

In particolare, in tema di “Adempimenti dell’Agente della riscossione”, è previsto che, a decorrere dal l’1.1.2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nello svolgimento delle attività di riscossione, è tenuta a:

salvaguardare il credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; tentare la notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito ...

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NUOVA PROCEDURA DI DISCARICO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La riforma della riscossione – che è già entrata in vigore per talune novità (mentre per altre occorrerà attendere il prossimo 1.1.2025) – introduce molteplici novità come, ad esempio, la nuova procedura di discarico dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nello specifico, mediante la revisione della disciplina sul discarico, di cui agli articoli 19 e 20, D.Lgs. 112/1999, la riforma mira a rendere maggiormente efficiente l’attività di recupero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo a quest’ultima maggiori responsabilità nella riscossione dei crediti.

La nuova procedura contempla il discarico automatico per i crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dall’1.1.2025 e non riscossi entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento.

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