PROCESSO TRIBUTARIO: IL GIUDICE NON PUÒ SUPPLIRE ALLE CARENZE ISTRUTTORIE DELLE PARTI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo-dispositivo, l’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992 attribuisce alle commissioni tributarie, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, un potere di “soccorso istruttorio” che, ove compiutamente motivato, può essere esercitato non per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata.

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12383 depositata ieri 11 maggio, la quale consolida l’orientamento nomofilattico in ossequio alle statuizioni della Corte Costituzionale circa la disciplina dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992, ma enuncia anche interessanti principi circa l’acquisizione di un PVC.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di un avviso di accertamento in materia di IVA ed imposte diretteTale atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. Anche i giudici di appello respingevano la doglianza relativa all’illegittimo utilizzo a fini probatori da parte dei giudici di primo grado del PVC emesso a carico della società.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


FATTURE FALSE: ILLEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO SE NON C'È CONSAPEVOLEZZA DELL'UTILIZZATORE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo del profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, laddove il soggetto che utilizza la fattura falsa in una dichiarazione dimostri di non essere a conoscenza della natura di cartiera della società emittente, producendo in giudizio mail e bonifici effettuati a quest’ultima e sintomatici di una mancanza di collegamento illecito tra l’emittente e l’utilizzatore.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17400, depositata ieri 6 maggio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con cui veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato di cui all’articolo 2 D.Lgs 74/2000 a carico del legale rappresentante di una s.r.l. per l’indebita detrazione di fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, con imposta evasa quantificata in euro 24.760,75.

Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare del sequestro preventivo. Così, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza da esso emessa, la s.r.l. proponeva ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen., con cui si censurava l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e motivazione apparente quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e dei gravi indizi di colpevolezza.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IN CASO DI ACCESSO MIRATO NON È NECESSARIO REDIGERE IL PVC

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di verifica fiscale, laddove l’amministrazione finanziaria effettui un accesso mirato all’acquisizione della documentazione contabile del contribuente, non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, ma è sufficiente che le operazioni compiute e i documenti prelevati vengano indicati nel processo verbale di accesso, dal quale decorre il termine di sessanta giorni per comunicare osservazioni e richieste ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

Sono queste le interessanti conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza n. 11589, depositata ieri 4 maggio, disaminando una fattispecie in cui, a seguito di accesso mirato ad acquisire la documentazione fiscale presso i locali del contribuente, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale si accertava un minor credito Iva stante la risultata inesistenza delle sottostanti operazioni di acquisto.

Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale eccependo la violazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, per la mancata formazione di un processo verbale di constatazione dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di sessanta giorni per le eventuali osservazioni del contribuente prima dell’emissione dell’avviso.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI ANCHE IN ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, non è necessario riscontrare in capo all’ente emittente il conseguimento di un vantaggio economico. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16353, depositata ieri 29 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei titolari di una s.r.l. per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari.

Il gip disponeva altresì il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, nonché di 13 automezzi.

Dopo due mesi, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare per entrambi gli indagati e modificava in melius quella personale per uno di essi. Così, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza, i due imprenditori proponevano ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI ANCHE IN ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, non è necessario riscontrare in capo all’ente emittente il conseguimento di un vantaggio economico. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16353, depositata ieri 29 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei titolari di una s.r.l. per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari.

Il gip disponeva altresì il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, nonché di 13 automezzi.

Dopo due mesi, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare per entrambi gli indagati e modificava in melius quella personale per uno di essi. Così, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza, i due imprenditori proponevano ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


AVVOCATO: INDEDUCIBILE IL CANONE DI LOCAZIONE TROPPO ALTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’avvocato non può dedurre il costo sostenuto per il canone di locazione dello studio professionale qualora sia antieconomico e quindi eccessivamente alto, mentre è soggetto all’Irap laddove, pur non avendo dipendenti, presti la propria attività professionale in due studi diversi. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11086, depositata ieri 27 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento ai fini Irap, Irpef ed Iva per l’anno 2005 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un avvocato. Dalla documentazione emergeva che le prestazioni del professionista risultavano fatturate per euro 320.000,00 ad uno studio legale associato di Milano e per euro 5.942,02 a terzi.

Inoltre, emergevano costi pari ad euro 243.000,00 oltre Iva per l’utilizzo di un immobile adibito a studio fatturati dallo studio legale associato e ad ulteriori euro 50.000,00 oltre Iva relativi al periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2005 fatturati da una S.r.l. locatrice.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NO ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI RINUNCIA ABDICATIVA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'atto di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile non consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa: in tal è rinvenibile un doppio trasferimento in quanto i contitolari, dapprima, hanno accettato l'eredità testamentaria, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi così l'effetto traslativo del loro diritto parziario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10666, depositata ieri 22 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venivano liquidate a cinque coeredi le imposte di registro, ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. L’acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo ad uno dei coeredi in seguito alla rinuncia abdicativa effettuata con atto notarile da parte degli altri comproprietari dell’immobile.

La Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell’Amministrazione finanziaria, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado e, pertanto, i contribuenti impugnavano tale sentenza in Cassazione.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NO ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI RINUNCIA ABDICATIVA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'atto di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile non consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa: in tal è rinvenibile un doppio trasferimento in quanto i contitolari, dapprima, hanno accettato l'eredità testamentaria, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi così l'effetto traslativo del loro diritto parziario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10666, depositata ieri 22 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venivano liquidate a cinque coeredi le imposte di registro, ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. L’acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo ad uno dei coeredi in seguito alla rinuncia abdicativa effettuata con atto notarile da parte degli altri comproprietari dell’immobile.

La Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell’Amministrazione finanziaria, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado e, pertanto, i contribuenti impugnavano tale sentenza in Cassazione.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE AL CONTRIBUENTE E NON AL NOTAIO INADEMPIENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro, il notaio rogante è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali va legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione per le imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastali.

È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10329 depositata ieri 20 aprile, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ammontare complessivo di euro 58.918,00, in relazione ad un rogito notarile di compravendita immobiliare nei confronti di una società di gestione del risparmio.

Nei gradi di merito, la contribuente risultava parte vittoriosa. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che il notaio rogante, in qualità di “sostituto d’imposta”, fosse l’unico obbligato alla registrazione (con il versamento delle relative imposte per i contribuenti) della compravendita immobiliare.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IRREPERIBILITÀ RELATIVA E NOTIFICA A MEZZO POSTA: PROVA IN GIUDIZIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10012 depositata ieri 15 aprile, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento ed emessa nei confronti di un contribuente. Questi impugnava l’atto esattivo sostenendo che non gli fossero stati notificati i prodromici atti impositivi e conseguentemente il titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione esattoriale fosse inesistente. La Commissione tributaria provinciale adita rigettava il ricorso rilevando che il contribuente non avesse assolto all’onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata