DECRETO CRESCITA: UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO “LIMITATO” E NON GENERALIZZATO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), con l’intento di dare risposta alla tanto invocata introduzione di un generalizzato obbligo di contraddittorio, e così colmare le evidenti lacune difensive già registrate in sede giurisprudenziale e deflazionare il contenzioso tributario, ha introdotto un obbligo di invito al contraddittorio per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall’1.7.2020, che però appare sine dubio assai limitato.

Infatti, l’articolo 4-octies, comma 1, lett. b), D.L. 34/2019, aggiunto peraltro “solo” in sede di conversione con L. 58/2019, introduce l’articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997, secondo cui: «L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamentonotifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento».

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DECRETO CRESCITA: SÌ ALLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AER CON AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro e sul loro conferimento dello ius postulandi.

In particolare, l’articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l’Ente (l’Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».

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È ELUSIVA LA RINUNCIA AD UN INGENTE CREDITO SEGUITA DALLA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di abuso del diritto, la rinuncia dei soci ad un ingente credito nei confronti della società senza alcun vantaggio effettivo, seguita dalla cessione delle quote nell’esercizio successivo ad un prezzo non congruo rispetto al loro valore senza alcun ritorno economico, rappresenta un’operazione antieconomica, priva di razionalità, a vantaggio esclusivo della società, che, in assenza della prova di valide ragioni extrafiscali dei contribuenti, comprova la sua finalità elusiva. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 giugno 2019, n. 15321.

La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento ad una società, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria, rifacendosi alle risultanze di un pvc, procedeva a contestare la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive derivante dalla rinuncia di crediti verso la società da parte dei soci della stessa, la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla sublocazione e dalla vendita di un immobile e l’indebita deduzione di componenti negativi.

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NOTIFICA AGLI EREDI NULLA SE NON EFFETTUATA PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO DEL DE CUIUS

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15437 del 07.06.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento afferente a Ici e relativo a un soggetto deceduto, il quale veniva notificato da parte dell’Ente locale ad uno solo dei quattro eredi del de cuius.

Costui, dunque, procedeva ad impugnare l’atto impositivo, il quale veniva annullato dai competenti giudici di prime cure per intervenuta decadenza della pretesa impositiva.

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NESSUN LITISCONSORZIO NECESSARIO IN CASO DI OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendo il vizio di notifica o l’invalidità dell’atto presupposto e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il giudice non può disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio ma è interesse della parte evocata in giudizio instare per la chiamata in causa nei termini di legge.

È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14209 del 24.05.2019.

La vicenda muove dall’impugnazione di varie intimazioni di pagamento da parte di una società, la quale contestava sia vizi propri, sia il merito della pretesa impositiva.

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IL DISPOSITIVO VA INTEGRATO DALLA MOTIVAZIONE NELL’INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, l’interpretazione del giudicato, sia esso interno ed esterno, deve essere effettuata tenendo conto non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazioneconiugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico-semantico effettuato dal giudice nel quale la motivazione si snoda.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14547 del 28.05.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad un contribuente, il quale veniva prontamente impugnato presso la competente commissione tributaria provinciale.

In pendenza di giudizio, inoltre, veniva notificata una cartella di pagamento per le medesime somme dedotte nell’atto impositivo impugnato.

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IL RATEIZZO IN PENDENZA DI GIUDIZIO NON COSTITUISCE RINUNCIA AL RICORSO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di contenzioso tributario, non implica, logicamente, di per sé alcuna rinuncia al ricorso, né la contestuale estinzione per cessazione della materia del contendere, la richiesta e l’ammissione al pagamento rateale del debito d’imposta posto a base della cartella impugnata, non determinando tale atto il venir meno dell’interesse ad agire.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12244 del 09.05.2019.

La vicenda trae origine dall’opposizione avverso un fermo amministrativo e una comunicazione di iscrizione ipotecaria, unitamente alle cartelle di pagamento ad essi sottese, per difetto di notifica di queste ultime da parte di un contribuente.

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SALVO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS IN CASO DI DOCUMENTI CONSEGNATI SUCCESSIVAMENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

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SALVO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS IN CASO DI DOCUMENTI CONSEGNATI SUCCESSIVAMENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

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LA PROVA DI RESISTENZA SALVA IL RICORSO DALL'INAMMISSIBILITÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, il ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo posta, è ammissibile anche se il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con  stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario, ovvero, in mancanza di questi adempimenti, se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15152 del 03.06.2019.

La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento, che veniva annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.

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