IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA CONTESTUALE ALL'IMPUGNAZIONE NON È SPONTANEO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte di Cassazione, con ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2231, ha risposto alla problematica attinente alla qualificazione del pagamento di una cartella esattoriale effettuato contestualmente all’impugnazione della stessa: tale adempimento va considerato come spontaneo, sancendone quindi l’irripetibilità, o come finalizzato solo ad evitare la possibile fase esecutiva dell’imposta dovuta?
Per comprendere meglio il caso oggetto dell’esame della Suprema Corte, è d’uopo ripercorrere la vicenda che l’ha generato.
L’Agenzia delle Entrate notificava alle parti di una compravendita immobiliare gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi alla maggiore imposta di registro dovuta: gli acquirenti impugnavano gli atti impositivi, mentre la società venditrice non proponeva alcun ricorso.
Dopo aver appreso l’esito vittorioso della controversia, la venditrice decideva di impugnare la cartella esattoriale avente ad oggetto la predetta imposta di registro, provvedendo nello stesso momento al suo pagamento onde evitare l’esecuzione forzata nelle more del processo.
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AMMISSIBILE LA DOPPIA SANZIONE AMMINISTRATIVA E PENALE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, purché sussista tra i due procedimenti una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta. È questo l’innovativo principio sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 2 marzo 2018, n. 43.
La vicenda trae origine dalla ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Monza, con cui veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non contempla l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale.
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VALORE PROBATORIO DEL PATTEGGIAMENTO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il patteggiamento in sede penale non sovverte il quadro probatorio in sede tributaria, in quanto il soggetto può legittimamente utilizzare autonome strategie processuali e, per tal ragione, indursi a concordare una pena per ragioni di mera opportunità, quali la riduzione dei tempi di giustizia e dei costi del procedimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3284.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento attraverso cui l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l’emissione di fatturazioni inesistenti, con conseguente recupero dell’Iva detratta. Unitamente all’atto impositivo veniva, altresì, presentata denuncia penale, la quale attivava di fatto un procedimento penale nei suoi confronti per violazione dell’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, conclusosi con una sentenza di patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 c.p.p..
In sede tributaria, per converso, i giudici di prime cure provvedevano ad annullare l’atto impositivo, ritenendo fondate le ragioni addotte dal contribuente, peraltro corroborate dalla produzione di elementi probatori attestanti l’effettività dei lavori svolti e delle spese sostenute.
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LA DOPPIA SANZIONE È LEGITTIMA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ok alla doppia sanzione. Non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione finanziaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta. È questo l’innovativo principio desumibile dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 2 marzo 2018, n. 43, conformemente al recente orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo con sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia.
La fattispecie affrontata dalla Consulta trae origine dalla ordinanza di rimessione del 30 giugno 2016, con cui il Tribunale ordinario di Monza sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non contempla l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale.
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PRESUNZIONE IMPONIBILITÀ CAPITALI ESTERI: RIBADITA L'IRRETROATTIVITÀ
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La pretesa natura procedimentale della norma contenuta nell'articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009 che pone, in favore dell’Amministrazione finanziaria, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 24 Cost.. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 2 febbraio 2018, n. 2662, conformemente al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Per comprendere meglio la portata della decisione dei giudici di legittimità e le argomentazioni da essi addotte, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 12 D.L. 78/2009, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paradisi fiscali, in violazione della legislazione sul monitoraggio fiscale ...
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NO AL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 18 del 02.02.2018, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 in riferimento all'articolo 111, comma 2, Costituzione, laddove esso venisse applicato nel processo tributario.
L’articolo citato, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, prevede, a titolo sanzionatorio, che, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Secondo i Giudici rimettenti, tale disposizione è lesiva del principio della parità delle parti di cui all'articolo 111, comma 2, Cost., in quanto essa dovrebbe poter colpire indistintamente sia la parte privata che quella pubblica, mentre il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di un’amministrazione dello Stato che è esonerata dal pagamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell’ulteriore importo a detto titolo.
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NO AL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
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La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 18 del 02.02.2018, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 in riferimento all'articolo 111, comma 2, Costituzione, laddove esso venisse applicato nel processo tributario.
L’articolo citato, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, prevede, a titolo sanzionatorio, che, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Secondo i Giudici rimettenti, tale disposizione è lesiva del principio della parità delle parti di cui all'articolo 111, comma 2, Cost., in quanto essa dovrebbe poter colpire indistintamente sia la parte privata che quella pubblica, mentre il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di un’amministrazione dello Stato che è esonerata dal pagamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell’ulteriore importo a detto titolo.
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LA PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICA A MEZZO PEC DI UN ATTO ESATTIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza 30 novembre 2017, n. 25911, ha ribadito un recente orientamento della giurisprudenza di merito circa i requisiti necessari a provare in giudizio l’avvenuta notifica a mezzo Pec di un atto di riscossione.
La questione affrontata dai giudici di prime cure riguarda segnatamente l’ipotesi in cui il contribuente impugni “al buio” una cartella di pagamento, ovvero contestandone l’omessa rituale notificazione, stante l’intervenuta conoscenza della stessa solamente a seguito di richiesta degli estratti di ruolo relativi alla propria situazione debitoria.
Al fine di comprendere quale sia la documentazione ex lege atta a comprovare l’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione, occorre fare riferimento alla normativa in materia, esplicata nel:
- D.P.R. 445/2000 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.R. 68/2005 (c.d. Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata);
- D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale);
- D.M. 2 novembre 2005 (recante le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).
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OMESSO DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DEL RICORSO: GLI EFFETTI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3386, conformemente al recentissimo orientamento inaugurato proprio dalle Sezioni Unite.
La questione affrontata dalla Suprema Corte è stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate a seguito del rigetto del ricorso in appello dalla stessa proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ne aveva dichiarato l’inammissibilità per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello medesimo, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 22 D.Lgs. 546/1992.
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LE NOVITÀ IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA 2017
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A partire dallo scorso 18 dicembre 2107 sono entrate in vigore, tra le altre, le novità previste in materia di Iva dagli articoli 7, 8 e 9 L. 167/2017 (c.d. Legge Europea), per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione Europea.
Innanzitutto, l’articolo 7 L. 167/2017 dispone che, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, ai soggetti che richiedono un rimborso Iva di importo superiore ad euro 30.000 mediante presentazione della garanzia compete, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
Tale somma viene versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.
Tali previsioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell‘Iva relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuali (modelli TR) relative al primo trimestre dell‘anno 2018.
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