GIUDIZIO NULLO IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI TRATTAZIONE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13319 del 26 maggio 2017.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con il quale disconosceva la perdita dichiarata per l’anno 1993 e recuperava le maggiori imposte Irpeg e Ilor dovute. La società proponeva ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale che lo dichiarava inammissibile perché tardivo.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO: SUFFICIENTE L'ENUNCIAZIONE DEI CRITERI ASTRATTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È sufficiente che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, non sussistendo la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14426 del 9 giugno 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore dell’immobile oggetto di compravendita, ad opera sia della parte venditrice che acquirente, le quali contestavano la mancanza di motivazione e l’erroneità del valore attribuito al bene.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


I CHIARIMENTI IN TEMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 71066 del 15 giugno 2017, con cui fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni per accedere alla definizione agevolata delle controversie in materia di accise e di Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcolichedi cui all’articolo 5-bis D.L. 193/2016, che è il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, con cui è stata introdotta anche la nota “definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo”.

In particolare, la nota suindicata chiarisce che il limite temporale relativo ai fatti posti in essere antecedentemente al 1° aprile 2010 fa espresso riferimento ai contenziosi sorti a causa della controversa applicazione dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995, che, nella formulazione in vigore fino alla predetta data, disponeva, ai fini dell’abbuono dell’accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, l’equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti dolosi o colposi compiuti da terzi, purché gli eventi verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave, con l’intento di trovare una soluzione nella composizione transattiva.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IMPUGNABILE LA COMUNICAZIONE SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Com'è noto, l’articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che sono stati affidati dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016.

Entro il 15 giugno 2017 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere dall'Agente della riscossione, ma – da quanto risulta – non è ancora avvenuto per tutte le posizioni, una comunicazione sull'esito della istanza di definizione agevolata ed eventualmente sulle somme da pagare per fruire dei benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, che si concretizzano nello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.

A tal proposito, occorre evidenziare che le suddette comunicazioni, non solo se neghino in tutto o in parte l’accesso alla definizione, ma – a mio avviso – anche se contengano errori nella liquidazione, sono atti impugnabili, così come peraltro confermato nella stessa comunicazione, dinanzi, a seconda dei casi, alla competente Commissione tributaria, al Tribunale del lavoro, ecc..

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


LA "PARTICOLARE" URGENZA LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’emissione dell’avviso di accertamento ante tempus ne comporta la invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da particolare ragione di urgenza idonea a giustificare l’anticipazione della emissione del provvedimento, laddove “particolare” vuol dire che la ragione deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 aprile 2017, n. 9836.

La vicenda trae origine dalla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermava che l’avviso di accertamento da questa notificato alla società contribuente, benché emesso dopo 41 giorni dalla data dell’accesso presso la sede della società, era valido, in quanto esplicitava le ragioni di urgenza che ne avevano determinato la adozione, ravvisate nella imminente scadenza dei termini per l’accertamento.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


PIGNORAMENTO SENZA CARTELLA IMPUGNABILE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario per l’impugnazione di un pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


PIGNORAMENTO SENZA CARTELLA IMPUGNABILE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario per l’impugnazione di un pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


DEFINIZIONE LITI PENDENTI ESTESA AI RICORSI NOTIFICATI SINO AL 24 APRILE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Com'è noto, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:
- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


AMMISSIBILE L'APPELLO PROPOSTO DA SOGGETTO NON PRESENTE IN PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La legittimazione ad impugnare la sentenza spetta, indipendentemente dalla realtà processuale, anche a chi sia qualificabile come parte in base alla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che il soggetto direttamente raggiunto da una sentenza, che si ponga all'esito di un giudizio nel quale non sia stato convenuto, ha diritto di impugnare tale sentenza. È questo il sorprendente principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30 maggio 2017, n. 13584.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla competente Commissione tributaria regionale, la quale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di iscrizione ipotecaria ex articolo 77 D.P.R. 602/1973 e la prodromica cartella di pagamento, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data in cui egli aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico, mediante rilascio di estratto di ruolo.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


RICORSO AMMISSIBILE ANCHE SENZA DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione in giudizio entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza del 29 maggio 2017, n. 13452.

La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento per presunti ricavi non dichiarati ad una società in accomandita semplice e al suo socio accomandante, cui seguiva l’impugnazione dei medesimi dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che li annullava. L’Agenzia delle Entrate proponeva atti di appello, che venivano dichiarati inammissibili per mancato deposito nel termine previsto dall'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992 delle fotocopie delle ricevute di spedizione delle raccomandate con le quali gli appelli erano stati proposti.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata