LA SENTENZA NON DEFINITIVA È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La sentenza non definitiva che accoglie, in tutto o in parte, il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo o l’atto di riscossione, ha immediata efficacia esecutiva, con la conseguenza che l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla decisione del giudice, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata. È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 13 gennaio 2017, n. 758.
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È NULLA LA SENTENZA TRIBUTARIA D'APPELLO MOTIVATA PER RELATIONEM
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La sentenza d’appello del giudice tributario che si limiti a motivare per relationem tramite mera adesione alla pronuncia impugnata è nulla, poiché in tal modo risulta impossibile cogliere le ragioni poste a fondamento del dispositivo. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte, con sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1543, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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LA PROVA CONTRARIA ALL'ACCERTAMENTO BANCARIO VA VALUTATA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento bancario l'Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è rimessa al giudice tributario la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli e la disamina ponderata dello stesso. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2017, n.711.
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LA PROVA CONTRARIA ALL'ACCERTAMENTO BANCARIO VA VALUTATA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento bancario l'Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è rimessa al giudice tributario la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli e la disamina ponderata dello stesso. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2017, n.711.
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È NULLO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore è affetto da nullità se emesso in assenza di contraddittorio, in quanto tale procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza può nascere solo in seguito al contraddittorio con il contribuente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1485, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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È NULLO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
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L’accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore è affetto da nullità se emesso in assenza di contraddittorio, in quanto tale procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza può nascere solo in seguito al contraddittorio con il contribuente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1485, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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DAL 1° MARZO 2017 NUOVO MODELLO PER L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'art. 20 D.Lgs. 175/2014 ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Con il recente provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016, che sostituisce i provvedimenti del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello DI al fine di eliminare - con una dichiarata finalità antievasione - la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento. Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate alla indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva.
Per quegli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, la trasmissione telematica dei dati in esse contenuti dovranno essere ancora trasmessi con il modello approvato con il provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014.
I molti operatori che hanno adempiuto all'obbligo telematico utilizzando correttamente il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l'opzione riferita all'intervallo temporale (quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017), si sono chiesti se la comunicazione presentata potesse o meno mantenere validità per tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad una nuova presentazione secondo le modalità previste dal nuovo provvedimento datato 2 dicembre 2016 entro la data del 1° marzo 2017.
Purtroppo, con un atteggiamento che non depone certo a favore di uno "sbandierato" (ma a questo punto solo apparente) spirito di semplificazione invocato dall'Amministrazione finanziaria, la stessa è intervenuta con la risoluzione n. 120/E/2016 per precisare quanto segue: "nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 'operazioni comprese nel periodo da' (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello".
Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l'indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione dovrà essere effettuata per l'anno 2017.
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IN IPOTESI DI REATO IL TERMINE DELL'AZIONE DI RECUPERO DEI DAZI DOGANALI DECORRE DALLA DATA IN CUI IL PROCEDIMENTO PENALE SI È CONCLUSO CON PROVVEDIMENTO IRREVOCABILE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'azione di recupero dei dazi doganali non può essere più avviata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto o, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui il debito doganale è divenuto esigibile. Tale termine non si applica però quando non sia stato possibile determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva o perseguibile penalmente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 dicembre 2016, n. 26045.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale - afferma la Suprema Corte - l'azione di recupero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri, laddove, in base alla disciplina nazionale (cfr., art. 84 TULD), qualora il mancato pagamento abbia causa da un reato, il termine inizia a decorrere dalla data in cui il procedimento penale si sia concluso con provvedimento irrevocabile.
A tal fine, secondo i Giudici di Piazza Cavour, è sufficiente che le autorità doganali ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale citato, non essendo necessario che le azioni giudiziarie siano poi effettivamente avviate, rientrando dunque la qualificazione di un atto come "passibile di un'azione giudiziaria repressiva o perseguibile penalmente" nella competenza delle stesse autorità doganali.
Infine, si rileva che l'art. 103 del nuovo Codice doganale dell'Unione stabilisce che quando l'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente, il termine di tre anni viene esteso da un minimo di cinque ad un massimo di dieci.
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HAI MAI PENSATO DI PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO DA POSSIBILI EVENTI INDESIDERATI?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Gli eventi indesiderati che possono avere importanti ripercussioni sul patrimonio, mobiliare ed immobiliare, di ciascuno di noi possono essere molteplici. Per tale ragione, pianificare e proteggere il proprio patrimonio è divenuto ormai fondamentale.
Molto spesso, il concetto di protezione del patrimonio viene semplicisticamente inteso come strumento per sottrarre i beni di cui si dispone dalle aggressioni dei creditori, quasi sempre, peraltro, in prossimità dell'avvio di azioni finalizzate al recupero coattivo del credito. Al contrario, proteggere il patrimonio significa adottare, talvolta anche congiuntamente, tutte quelle strategie che consentono di porre il patrimonio al riparo da tutti i possibili rischi che, in qualunque modo, diretto o indiretto, possano comportare la perdita di valore dei propri beni.
A tal fine, è importante prestare attenzione anche al momento in cui l'operazione viene realizzata, in quanto, se ciò accade quando il creditore è in procinto di aggredire il nostro patrimonio, oltre a sortire effetti non positivi, può configurare possibili responsabilità per il professionista interessato.
Chiarito ciò, occorre precisare che la pianificazione e la protezione patrimoniale richiedono uno studio importante che si esplica attraverso i seguenti passaggi:
1) mappatura dei rischi potenzialmente idonei ad arrecare un danno al valore del proprio patrimonio;
2) verifica di quali dei possibili rischi siano effettivamente riferibili alla propria persona ed al proprio patrimonio e con quale probabilità gli stessi possano realizzarsi;
3) individuazione della strategia più corretta ed idonea al raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso l'uso di uno o più strumenti giuridici.
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LA BANCA DEVE RISARCIRE IL DANNO AL CLIENTE TRUFFATO CHE UTILIZZA IL SERVIZIO DI HOME BANKING
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Molto spesso accade che il cliente di una banca sia vittima di una truffa informatica mentre utilizza il servizio di home banking, con conseguente perdita di denaro a causa di una appropriazione indebita da parte del soggetto che perpetra la truffa.
Innanzitutto, chiariamo alcuni concetti. Per truffa informatica si intende l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Invece, il servizio di home banking è quello che consente al cliente di una banca di disporre dei servizi di pagamento attraverso il sistema informatico, senza la necessità di doversi recare personalmente presso gli sportelli della banca.
Alla luce di quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del D. Lgs. 11/2010 (c.d. PSD Payment Services Directive) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tali ipotesi sussiste una responsabilità della banca sul presupposto che quest'ultima, nei rapporti contrattuali con il correntista, risponde secondo le regole del mandato ex art. 1856 c.c. e la diligenza cui è tenuta va valutata con particolare rigore: la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede.
Al contrario, la responsabilità del cliente sussiste in caso di comportamento doloso o gravemente colposo e ciò rappresenta l'unico limite alla responsabilità della banca ex art. 1227 c.c.. Ad esempio, la colpa in capo al cliente può in concreto sussistere quando l'aggiramento dei sistemi di sicurezza abbia avuto luogo attraverso metodi truffaldini noti, quali false comunicazioni di scadenza o inviti all'aggiornamento di database, ricevute per email, che il cliente, utilizzando un grado di diligenza minimo, avrebbe potuto ritenere fraudolente.
In definitiva, non è esente da colpa la condotta del cliente che comunichi a malintenzionati, in risposta a email ricevute, i propri codici di accesso al servizio di home banking, consentendo in tal modo ad hacker informatici di inserirsi nel sistema e disporre ordini di pagamento illeciti.
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