PRESCRIZIONE BREVE PER FRODI IVA NON GRAVI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza C-105/14 c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di frodi “gravi” inerenti all’Iva, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
Conseguentemente, ex articolo 325 TFUE i giudici nazionali sarebbero tenuti a disapplicare la normativa interna che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di non tenere conto della prescrizione e non dichiarare estinta la frode “grave” inerente all’Iva.
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PRESCRIZIONE BREVE PER FRODI IVA NON GRAVI
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La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza C-105/14 c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di frodi “gravi” inerenti all’Iva, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
Conseguentemente, ex articolo 325 TFUE i giudici nazionali sarebbero tenuti a disapplicare la normativa interna che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di non tenere conto della prescrizione e non dichiarare estinta la frode “grave” inerente all’Iva.
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RACCOMANDATA INFORMATIVA ANCHE PER LA NOTIFICA AL CONIUGE CONVIVENTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l’invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868.
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DIFFERENZE INVENTARIALI MINIME LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di differenze inventariali, le istruzioni contenute nei documenti di prassi operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una soglia minima delle differenze in oggetto per l’esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria del potere di accertamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185.
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DIFFERENZE INVENTARIALI MINIME LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO
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In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di differenze inventariali, le istruzioni contenute nei documenti di prassi operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una soglia minima delle differenze in oggetto per l’esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria del potere di accertamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185.
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LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA È REATO DI PERICOLO E DI MERA CONDOTTA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 10507, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA È REATO DI PERICOLO E DI MERA CONDOTTA
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Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 10507, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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REDDITOMETRO SENZA FORMA SCRITTA PER LE DONAZIONI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Considerata la finalità propria dell’accertamento sintetico del reddito, inteso alla ricostruzione della effettiva capacità contributiva del soggetto accertato sulla base della disponibilità di beni e servizi, non può assumere rilievo limitativo di tale verifica la mancata adozione della forma prescritta per la opponibilità a terzi delle donazioni. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 5419.
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SÌ AL "VINOMETRO", MA SOLO CON METODOLOGIA ATTENDIBILE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Entrate può validamente utilizzare il criterio del consumo di vino per ricostruire indirettamente, con accertamento analitico-induttivo, i ricavi conseguiti da un ristoratore, purché adotti, a pena di inutilizzabilità dei dati risultanti, una metodologia non confliggente con le possibilità teoriche di consumo di vino e di servizio dell’esercizio commerciale. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2017, n. 1103.
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE IN CASO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite, nella ipotesi in cui il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016, presentando contestualmente una rinuncia agli atti per mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2017, n. 5497.
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