NON È DOVUTO L'AGGIO DI RISCOSSIONE DI EQUITALIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME UE SUL DIVIETO DI AIUTI DI STATO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale TributarioÈ

Non è dovuto l'aggio di riscossione di Equitalia per violazione dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta gli aiuti di Stato. È questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 32/1/2016, che consolida il filone giurisprudenziale di merito inaugurato dalla CTP di Torino con ordinanza n. 147/12 e dalla CTP di Latina con ordinanza n. 40/13.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'aggio di riscossione, che, come noto, costituisce il compenso spettante ad Equitalia per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, attiene, per l'appunto, al rapporto tra quest'ultimo ed Equitalia. Pertanto, tale compenso non può essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo al predetto rapporto.

In definitiva, il suddetto compenso non trova alcuna ragion d'essere e appare preteso in violazione dei principi costituzionali in materia, in quanto gravante senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta sul contribuente, con la conseguenza che, essendo scollegato da un'effettiva prestazione resa, costituisce, di fatto, un aiuto di Stato nettamente in contrasto con l'art. 107 del TFUE.

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NON È DOVUTO L'AGGIO DI RISCOSSIONE DI EQUITALIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME UE SUL DIVIETO DI AIUTI DI STATO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale TributarioÈ

Non è dovuto l'aggio di riscossione di Equitalia per violazione dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta gli aiuti di Stato. È questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 32/1/2016, che consolida il filone giurisprudenziale di merito inaugurato dalla CTP di Torino con ordinanza n. 147/12 e dalla CTP di Latina con ordinanza n. 40/13.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'aggio di riscossione, che, come noto, costituisce il compenso spettante ad Equitalia per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, attiene, per l'appunto, al rapporto tra quest'ultimo ed Equitalia. Pertanto, tale compenso non può essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo al predetto rapporto.

In definitiva, il suddetto compenso non trova alcuna ragion d'essere e appare preteso in violazione dei principi costituzionali in materia, in quanto gravante senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta sul contribuente, con la conseguenza che, essendo scollegato da un'effettiva prestazione resa, costituisce, di fatto, un aiuto di Stato nettamente in contrasto con l'art. 107 del TFUE.

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SENZA RELATA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PARZIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di notifica di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, trova applicazione l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, che, derogando all'art. 60 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare tale atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica. È questo il principio sancito dalla CTR Puglia con sentenza n. 1755/25/2016.

Nella pronuncia in commento i Giudici di seconde cure affermano che il procedimento di notificazione di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, è conforme al paradigma legale anche in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di alcuna relata di notifica, né sull'originale, né sulla copia dell'atto.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, dispone che "Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa".

Dunque, la norma citata, che prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento parziale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deroga la disposizione normativa recata dall'art. 60 D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, le formalità dalla stessa previste, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica.

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SENZA RELATA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PARZIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di notifica di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, trova applicazione l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, che, derogando all'art. 60 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare tale atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica. È questo il principio sancito dalla CTR Puglia con sentenza n. 1755/25/2016.

Nella pronuncia in commento i Giudici di seconde cure affermano che il procedimento di notificazione di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, è conforme al paradigma legale anche in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di alcuna relata di notifica, né sull'originale, né sulla copia dell'atto.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, dispone che "Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa".

Dunque, la norma citata, che prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento parziale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deroga la disposizione normativa recata dall'art. 60 D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, le formalità dalla stessa previste, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica.

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COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICABILE O FABBRICATO DA DEMOLIRE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Laddove l'oggetto del contratto di compravendita sia un complesso di fabbricati e, perciò, un "terreno già edificato", tale entità sostanziale non può essere mutata in un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera delle parti contraenti.

Pertanto, resta irrilevante l'elemento della successiva demolizione dell'edificio, che è un passaggio futuro e successivo all'atto notarile di trasferimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 aprile 2016, n. 7853, che si inserisce nel soldo già tracciato dalle sentenze nn. 4150 e 15629 del 2014.

Nella pronuncia in commento, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione di un fabbricato, ancorché destinato alla successiva demolizione, non può essere riqualificato da parte dell'Amministrazione finanziaria in una vendita di area edificabile.

In definitiva, secondo i Giudici di Piazza Cavour, a nulla rileva la circostanza che il fabbricato insorga su di un terreno che ha una ulteriore potenzialità edificatoria o che, in base ad intenzioni delle parti non oggettivamente riscontrate, lo stesso sia destinato alla demolizione.

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INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE I DOCUMENTI CONTABILI NON ESIBITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l'IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.

Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che "i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente".

Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti "non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio".

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INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE I DOCUMENTI CONTABILI NON ESIBITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l'IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.

Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che "i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente".

Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti "non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio".

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QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IRAP?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sentenza n. 3676/2007), il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo, da cui scaturisce la soggettività passiva dell'Irap, sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (cfr., Cass., sentenza n. 7291/2016).

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione.

Ammontare dei compensi percepiti Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012

L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo.

No Irap
Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi Cassazione n. 20610/2016

Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione

No Irap
Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni Cassazione n. 18730/2016

Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione

No Irap
Ammessa la presenza di un dipendente esecutivo Cassazione SS.UU. n. 9451/2016

La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (tipico caso il medico o l’avvocato con la segretaria)

No Irap
Ingente valore di beni strumentali Cassazione n. 17671/2016

Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l’assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell’attività

No Irap
Presenza di collaboratore familiare

(caso dubbio)

Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013

La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l’assoggettamento a Irap

Cassazione n. 17429/2016

La presenza di collaboratore familiare determina l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive

Da verificare caso per caso
Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società Cassazione n. 19327/2016

Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi

Cassazione n. 3434/2012

Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell’apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi

Da verificare caso per caso

 

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QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE N. 193/2016 ENTRATO IN VIGORE IL 24 OTTOBRE 2016?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il Governo, con un provvedimento di urgenza, ha varato il D.L. 193/2016, recante diverse modifiche al sistema tributario; il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre ed è entrato in vigore il medesimo giorno. Nella tabella che segue si schematizza il contenuto del provvedimento.

01   SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

L’articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. Il personale è trasferito al nuovo ente.

Entro il 30 aprile 2017, l’Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

02   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

03   POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate:

· di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;

· di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.

Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

04   DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE

L’articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:

1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

L’Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.

  1 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

Con la modifica dell’articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b) la data e il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d) l’aliquota applicata;

e) l’imposta;

f) la tipologia dell’operazione.

Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall’articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio.

Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di interscambio (SdI).

Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale riguardo, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016).

  2 Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

Il nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall’articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell’imposta. Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998), quelli relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno.

Ciascun soggetto passivo presenta un’unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività.

  2 Il controllo incrociato dei dati e gli effetti

L’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:

· gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori);

· la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate;

· la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione.

Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità di attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A questo punto il contribuente può:

· fornire i chiarimenti necessari;

· segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;

· versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni.

Si prevede infine l’applicazione della norma che consente all’Agenzia delle entrate di verificare l’effettivo versamento dell’Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell’esistenza del pericolo per la riscossione.

  2 Credito di imposta di 100 euro

Il nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 attribuisce a favore dei soggetti in attività nel 2017 un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche, previste dagli articoli 21 e 21-bis.

Il credito d’imposta:

· è pari a 100 euro;

· è riconosciuto ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro;

· non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;

· è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018;

· deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

    Ulteriore credito di imposta di 50 euro

Per i soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all’articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015) è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

  3 Sanzioni

Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, mediante l’aggiunta di due commi all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Violazioni su trasmissione fatture

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente.

Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

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Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, black list) e termine per la dichiarazione annuale Iva

Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti:

· comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973);

· presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993);

· comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5).

Termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva

In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si prevede che:

· la dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa antro il mese di febbraio 2017;

· la dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile.

  6 Trasmissione telematica dei corrispettivi

Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare:

· la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici;

· con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015);

· è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

  7 Depositi Iva

Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017:

· amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta;

· interviene sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.

In particolare, sono eliminate le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito di differire il presupposto impositivo.

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.

La relazione governativa afferma che in tal modo il passaggio di un deposito Iva di beni di provenienza comunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell’imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l’introduzione di un deposito Iva, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.

Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – un soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest’ultimo recupera l’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione. Per effetto di tali modifiche si punta a contrastare più efficacemente i fenomeni di frode legati ad un utilizzo indebito dei depositi Iva.

Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell’estrazione.

Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione.

05   DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

L’articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con uno speciale meccanismo di compensazione.

  1 Dichiarazione entro il termine per l’accertamento

Il comma 1 modifica il D.P.R. 322/1998 agli articoli 2 (dichiarazione Irpef e Irap) e 8 (dichiarazione Iva) estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno.

In particolare, con riferimento all’articolo 2, la norma:

· da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione (comma 8);

· dall’altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell’effettivo utilizzo (comma 8-bis).

  2 Proroga dei termini per l’accertamento

La normativa vigente (articolo 1, comma 640, Legge di Stabilità 2015) prevede che ove sia presentata una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. 322/1998) e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.

La norma in esame:

· aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell’art. 8 (integrazione della dichiarazione Iva);

· interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai “soli” elementi oggetto dell’integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.

06   ROTTAMAZIONE CARTELLE

L’articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.

In particolare, con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.

Per accedere all’agevolazione si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.

07   RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE

Si riaprono i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31 luglio 2017.

Essa trova applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali interne.

08   FINANZIAMENTO DEL FONDO OCCUPAZIONE

Si dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, L. 92/2012, e successive modificazioni.

09   PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE DI SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA E ALLA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE UNSMIL

Si autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di una somma di circa 17 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all’operazione di supporto sanitario in Libia (operazione “Ippocrate”).

10   FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FS

Si autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa).

11   MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO REGIONALE

Si attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV Srl.

La società EAV è chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie.

É inoltre assegnato un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla Regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia Spa. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri.

12   MISURE URGENTI A FAVORE DEI COMUNI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

L'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei Comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri.

13 1 RIFINANZIAMENTO FONDO PMI

Si dispone l’incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016.

Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2010”, a titolarità del Mise.

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MISURE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGROALIMENTARE

I commi intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo:

· (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di ciascun intervento pari a 15.000 euro, soglia entro la quale può essere configurato un aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni per l’anno 2016;

· (comma 3) che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura; al momento l’ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;

· (comma 4) di consentire ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall’attuazione del regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari per l’attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.

14   POTENZIAMENTO DI TAX CREDIT PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO

L’articolo 14 incrementa di 30 milioni per l’anno 2016 l’importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008.

15   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il comma 1, articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.), come indicato in tabella:

Annualità Milioni di euro
2017 4.260,0
2018 4.185,5
2019 3.270,0
dal 2020 2.970,0
16   ENTRATA IN VIGORE

L’articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.

 

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IN CASO DI USURA NON SONO DOVUTI INTERESSI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CONTRATTO BANCARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'art. 1815 del codice civile che prevede la non debenza di interessi in caso di usura nei mutui è applicabile a tutti i contratti bancari, compresi l'apertura di credito in conto corrente ed il leasing. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 22 giugno 2016, n. 12965.

Nella pronuncia in commento, i Supremi Giudici hanno affermato che l'art. 1815 c.c. è norma applicabile a qualsiasi tipologia di contratto bancario che preveda la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente ed il leasing.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'art. 1815 citato, il quale dispone che "il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti, e che, se sono pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", non può considerarsi norma speciale applicabile esclusivamente ai contratti di mutuo.

In definitiva, quindi, secondo la Corte di Cassazione, la clausola contenuta in un contratto di conto corrente con apertura di credito che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi è nulla per contrarietà a norme imperative, in quanto tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall'art. 1815 c.c. per il mutuo, ma applicabile a qualsiasi rapporto di credito.

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