ACCERTAMENTO BANCARIO NULLO SE L'UFFICIO NON RISPETTA IL TERMINE PER GLI INVITI E LE RICHIESTE AL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'accertamento bancario è nullo se l'Ufficio, a seguito dell'espletamento delle indagini finanziarie, non conceda al contribuente trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricevimento dell'apposito invito a comparire, per fornire giustificazioni circa i movimenti finanziari contestati. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 3677 del 22 aprile 2016.
Con la pronuncia in commento, i Giudici meneghini hanno affermato tout court che, se non è rispettato il termine di trenta giorni tra la data di ricevimento dell'invito da parte del contribuente e la data fissata per la sua presentazione in Ufficio, il conseguente avviso di accertamento è nullo.
Ciò sulla base della considerazione per la quale l'art. 32, comma 2 del D.P.R. 600/1973 dispone espressamente che gli inviti e le richieste dell'Ufficio devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'Ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a 30 giorni.
In definitiva, il mancato rispetto del predetto termine determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, atteso che esso viene considerato termine perentorio e non ordinatorio, come sostenuto dall'Ufficio. In ogni caso, si rileva che il termine di trenta giorni considerato dai Giudici milanesi non sembra corretto poiché il caso di cui al n. 7) dovrebbe fare riferimento esclusivamente alle richieste dell'Amministrazione finanziaria agli operatori finanziari e soggetti assimilati.
© Riproduzione riservata
ACCERTAMENTO BANCARIO NULLO SE L'UFFICIO NON RISPETTA IL TERMINE PER GLI INVITI E LE RICHIESTE AL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'accertamento bancario è nullo se l'Ufficio, a seguito dell'espletamento delle indagini finanziarie, non conceda al contribuente trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricevimento dell'apposito invito a comparire, per fornire giustificazioni circa i movimenti finanziari contestati. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 3677 del 22 aprile 2016.
Con la pronuncia in commento, i Giudici meneghini hanno affermato tout court che, se non è rispettato il termine di trenta giorni tra la data di ricevimento dell'invito da parte del contribuente e la data fissata per la sua presentazione in Ufficio, il conseguente avviso di accertamento è nullo.
Ciò sulla base della considerazione per la quale l'art. 32, comma 2 del D.P.R. 600/1973 dispone espressamente che gli inviti e le richieste dell'Ufficio devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'Ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a 30 giorni.
In definitiva, il mancato rispetto del predetto termine determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, atteso che esso viene considerato termine perentorio e non ordinatorio, come sostenuto dall'Ufficio. In ogni caso, si rileva che il termine di trenta giorni considerato dai Giudici milanesi non sembra corretto poiché il caso di cui al n. 7) dovrebbe fare riferimento esclusivamente alle richieste dell'Amministrazione finanziaria agli operatori finanziari e soggetti assimilati.
© Riproduzione riservata
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SOLO CON CONTRATTO SCRITTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti concessi da terzi, è necessario che il contribuente esibisca il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto in data certa, dal quale sia rilevabile il saggio degli interessi applicati. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4615 del 9 marzo 2016.
La vicenda trae origine dall'avvenuta deduzione, da parte di una srl, delle somme a titolo di interessi passivi su debiti verso società collegate, che l'Amministrazione finanziaria contestava poiché la citata srl si era limitata a documentare il rapporto di conto corrente con la sua controllante senza produrre alcunché relativamente al finanziamento contestato.
Con la pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, accogliendo la tesi difensiva dell'Amministrazione finanziaria, hanno affermato che mancava il necessario riferimento all'esistenza di un vero e proprio contratto di finanziamento tra le due società, alla sua sottoscrizione, ad opera delle parti, in data certa e, soprattutto, ai suoi contenuti, con particolare riguardo al tasso applicato, ai fini della doverosa verifica della deducibilità degli interessi passivi.
In definitiva, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della deducibilità degli interessi passivi corrisposti in virtù di un finanziamento ricevuto, è necessario che il contribuente esibisca il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dai contraenti e provvisto di data certa, dal quale si rinvenga la misura del saggio di interesse applicato, affinché l'Amministrazione finanziaria possa verificare che gli interessi passivi siano stati dedotti nella misura contrattualmente prevista.
© Riproduzione riservata
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SOLO CON CONTRATTO SCRITTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti concessi da terzi, è necessario che il contribuente esibisca il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto in data certa, dal quale sia rilevabile il saggio degli interessi applicati. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4615 del 9 marzo 2016.
La vicenda trae origine dall'avvenuta deduzione, da parte di una srl, delle somme a titolo di interessi passivi su debiti verso società collegate, che l'Amministrazione finanziaria contestava poiché la citata srl si era limitata a documentare il rapporto di conto corrente con la sua controllante senza produrre alcunché relativamente al finanziamento contestato.
Con la pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, accogliendo la tesi difensiva dell'Amministrazione finanziaria, hanno affermato che mancava il necessario riferimento all'esistenza di un vero e proprio contratto di finanziamento tra le due società, alla sua sottoscrizione, ad opera delle parti, in data certa e, soprattutto, ai suoi contenuti, con particolare riguardo al tasso applicato, ai fini della doverosa verifica della deducibilità degli interessi passivi.
In definitiva, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della deducibilità degli interessi passivi corrisposti in virtù di un finanziamento ricevuto, è necessario che il contribuente esibisca il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dai contraenti e provvisto di data certa, dal quale si rinvenga la misura del saggio di interesse applicato, affinché l'Amministrazione finanziaria possa verificare che gli interessi passivi siano stati dedotti nella misura contrattualmente prevista.
© Riproduzione riservata
DISCONOSCIMENTO DEL RIMBORSO FISCALE ANCHE OLTRE I TERMINI ORDINARI DI ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'Amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento del rimborso fiscale anche oltre il termine previsto per l'accertamento. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5069 del 15 marzo 2016, che ha risolto il contrasto giurisiprudenziale sorto con le precedenti sentenze nn. 2918/2010 e 9339/2012.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la spettanza di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione può essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria anche oltre i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento. Ciò sulla base della considerazione per la quale - affermano gli Ermellini - appare preferibile la soluzione secondo cui i termini decadenziali in questione siano apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell'Amministrazione e non a quelle con cui la stessa contesti la sussistenza di un suo debito, ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, all'Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consenta alla stessa di evitare un esborso. Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato che tale soluzione non lascia senza difesa il contribuente che ben può impugnare il silenzio dell'Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.
In definitiva, i Supremi Giudici hanno sancito un principio, certamente poco condivisibile, secondo cui i termini decadenziali dal potere di accertamento sono validi solo ai fini dell’accertamento di un credito dell’Amministrazione finanziaria, e non anche per la contestazione della sussistenza di un suo debito, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum di cui all'art. 1442 c.c. secondo cui l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto anche se prescritta l’azione per farla valere.
© Riproduzione riservata
DISCONOSCIMENTO DEL RIMBORSO FISCALE ANCHE OLTRE I TERMINI ORDINARI DI ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'Amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento del rimborso fiscale anche oltre il termine previsto per l'accertamento. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5069 del 15 marzo 2016, che ha risolto il contrasto giurisiprudenziale sorto con le precedenti sentenze nn. 2918/2010 e 9339/2012.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la spettanza di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione può essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria anche oltre i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento. Ciò sulla base della considerazione per la quale - affermano gli Ermellini - appare preferibile la soluzione secondo cui i termini decadenziali in questione siano apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell'Amministrazione e non a quelle con cui la stessa contesti la sussistenza di un suo debito, ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, all'Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consenta alla stessa di evitare un esborso. Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato che tale soluzione non lascia senza difesa il contribuente che ben può impugnare il silenzio dell'Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.
In definitiva, i Supremi Giudici hanno sancito un principio, certamente poco condivisibile, secondo cui i termini decadenziali dal potere di accertamento sono validi solo ai fini dell’accertamento di un credito dell’Amministrazione finanziaria, e non anche per la contestazione della sussistenza di un suo debito, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum di cui all'art. 1442 c.c. secondo cui l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto anche se prescritta l’azione per farla valere.
© Riproduzione riservata
PROVA DEL COSTO: BASTA LA FATTURA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della deducibilità di un costo (e della detraibilità dell’IVA corrispondentemente assolta) rileva esclusivamente l’effettività del costo stesso e la sua inerenza all'attività o ai beni da cui derivano i ricavi. A nulla rileva, dunque, il riscontro documentale del rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre, quanto alla prova dell’inerenza medesima, qualora il costo sia documentato da regolare fattura, essa incombe sull'Amministrazione finanziaria. Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 7881 del 20 aprile 2016.
La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di un avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA, con cui, tra le altre cose, venivano recuperati a tassazione alcuni costi per royalties ritenuti indeducibili ed altri ritenuti non inerenti. Detta società impugnava l’atto innanzi alla CTP competente, che respingeva il ricorso. Impugnata la sentenza in CTR, i giudici di appello, accogliendo solo parzialmente il gravame, confermavano la legittimità dell’atto impositivo.
In particolare, per quanto concerneva i costi sostenuti per le royalties, la CTR affermava che agli atti non risultava alcun contratto stipulato tra le parti. Pertanto, non essendo rinvenibile tale documentazione, l'atto veniva considerato legittimo. Per quanto riguardava, invece, i costi ritenuti non inerenti, i Giudici ritenevano che la società non avesse fornito in giudizio valida documentazione per provare l’inerenza dei costi indicati nelle fatture.
Avverso la sentenza della CTR, la società proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, quanto alla non deducibilità del costo per le royalties, che i giudici del merito non avevano correttamente individuato i presupposti per la deducibilità del costo e, quanto all'inerenza, che in presenza di costo asseverato da fattura, incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova della non inerenza e, dunque, della non deducibilità del costo stesso.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società, ha affermato che, ai fini della deducibilità di un costo (e della detraibilità dell’IVA corrispondentemente assolta), rileva esclusivamente l’effettività del costo stesso e la sua inerenza all'attività o ai beni da cui derivano i ricavi. A nulla rileva, dunque, il riscontro documentale del rapporto contrattuale tra le parti.
Inoltre, quanto alla prova dell’inerenza medesima, la Corte ritiene che tale onere incomba sull'Amministrazione, la quale deve quindi dimostrare la non inerenza e, conseguentemente, la non deducibilità del costo. Infatti, data l’incontroversa esistenza di regolare fattura, deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell’Amministrazione di fornire prova dell’indeducibilità del costo per non inerenza.
In definitiva, quindi, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che, qualora il costo sia provato (ad esempio, tramite la tracciabilità dei pagamenti e/o dimostrazione dell’operazione) e inerente (la cui prova, peraltro, incombe sull'Amministrazione finanziaria in caso di presenza di regolare fattura), la sua deducibilità è pacifica.
© Riproduzione riservata
SPETTA IL RISARCIMENTO SE IL FISCO RITARDA IL RIMBORSO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Se l'Amministrazione finanziaria ritarda l'esecuzione del rimborso spettante al contribuente, questi può avanzare domanda di ulteriore risarcimento da svalutazione monetaria, che deve essere accordata laddove il medesimo dimostri il danno subito. A tal fine, non può opporsi l'impiego della misura compensativa dell'iscrizione in bilancio degli interessi passivi corrisposti alla Banca, a cui si è fatto ricorso per reperire quella liquidità che il Fisco ha mantenuto indisponibile con il ritardo. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8540 del 29 aprile 2016.
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso IVA eseguita molti anni dopo, quando ormai l'ingente somma si era svalutata del 68%, come dimostrato dalla stessa società ricorrente. I Giudici di merito avevano negato il riconoscimento del maggior danno in considerazione del fatto che "la società aveva fatto ricorso al rimedio di iscrivere in bilancio crediti verso l'Erario", compensando così la svalutazione monetaria.
Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato tout court che, ai fini del riconoscimento del maggior danno, non è necessaria alcuna valutazione delle eventuali misure compensative utilizzate dal contribuente, essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza del danno in oggetto.
La pronuncia in commento si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione con la precedente sentenza n. 2087/2004, che aveva già riconosciuto l'ammissibilità della richiesta del maggior danno ex art. 1224 c.c. anche ai crediti tributari, consentendo quindi al creditore di poter domandare, nel caso in cui la lentezza del procedimento di rimborso pregiudicasse l'entità del credito vantato, oltre agli interessi moratori, anche il risarcimento per il maggior danno subito.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da svalutazione monetaria non è però automatica. L'imprenditore che vanti un credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è tenuto a provare di aver subito un maggior danno per l'indisponibilità del denaro, oltre a quello che normalmente è risarcito con il pagamento degli interessi.
© Riproduzione riservata
IPOTECA SU IMMOBILE IN FONDO PATRIMONIALE SOLO PER DEBITI FAMILIARI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., ovvero quando l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia. Tale circostanza non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7521 del 15 aprile 2016.
La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente di un avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/73 per il mancato pagamento di cartelle esattoriali. Quest'ultimo presentava ricorso dinanzi alla competente CTP, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 170 c.c. poiché gli immobili ipotecati erano stati già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari. La CTP accoglieva il ricorso, poi confermato anche dalla CTR.
Equitalia ricorreva in Cassazione, lamentando l'erroneità della decisione della CTR sulla base della considerazione per la quale l'iscrizione ipotecaria è strumento di autotutela pubblicistica e, quindi, in alcun modo riconducibile al novero degli atti di esecuzione forzata a cui fa riferimento l'art. 170 c.c..
La Suprema Corte, pur equiparando l'iscrizione ipotecaria a un atto esecutivo, accoglieva il ricorso presentato da Equitalia, affermando che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/73 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, circostanza che non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.
Ma non solo. Gli Ermellini chiariscono che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale; pertanto, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare sia la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, sia che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
© Riproduzione riservata
NUOVO CODICE DOGANALE: RUOLO CHIAVE PER L'AEO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 8 del 19 aprile 2016, si è soffermata sulla centralità della figura dell'operatore economico autorizzato AEO, cui il nuovo Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) ha attribuito un ruolo chiave.
L'autorizzazione AEO introduce infatti un significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della compliance da parte dell'operatore economico, determinando la possibilità di accedere ad una serie di benefici e di semplificazioni nelle procedure e nei procedimenti doganali.
A partire dal 1° maggio 2016, lo status di operatore economico autorizzato non verrà più attestato mediante certificazione, ma si baserà su due diversi tipi di autorizzazione unionale, ovvero:
- settore della semplificazione doganale (AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;
- settore della sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.
Nella circolare citata, l'Agenzia delle Dogane ricorda anche i criteri che devono essere rispettati per acquisire lo status di AEO, ovvero conformità, sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti, solvibilità, standard pratici di competenza, di qualifiche professionali e di sicurezza.
Con particolare riferimento alla conformità, si evidenzia che, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, questa e, se del caso, l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente non devono aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non devono avere precedenti per reati gravi in relazione alla loro attività economica.
Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, invece, il criterio risulta soddisfatto se, negli ultimi tre anni, il richiedente, la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione e l'impiegato responsabile delle questioni doganali non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o non hanno avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica.
Per quanto riguarda i certificati AEO in essere al 1° maggio 2016, viene specificato che non occorre presentare una nuova istanza, in quanto i medesimi restano validi sino al loro riesame. Infatti, tenuto conto della necessità di conformare lo status AEO alla nuova normativa doganale unionale, a partire dal prossimo 1° maggio e sino al 1° maggio 2019, tutti i certificati AEO dovranno essere riesaminati. La decisione positiva che seguirà al riesame sostituirà il certificato esistente.
© Riproduzione riservata
