I NUOVI CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI REDDITI DI LOCAZIONE TRA CANONI NON RISCOSSI E IMMOBILI A USO COMMERCIALE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 56/2019”
I redditi di locazione degli immobili, a uso sia abitativo sia commerciale, vengono assoggettati a imposizione Irpef, indipendentemente dall’effettiva percezione. Ciò significa che il contribuente è tenuto a dichiarare e tassare tali redditi in misura corrispondente a quanto convenuto nel contratto di locazione, sebbene non abbia riscosso alcun canone ...
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APPLICAZIONE RETROATTIVA PER LO STUDIO DI SETTORE PIÙ EVOLUTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento standardizzato, il progressivo affinamento degli studi di settore giustifica la prevalenza e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e più affidabile, con la conseguenza che il risultato di congruità emergente dall'applicazione del nuovo studio non può essere escluso ove applicato a un anno anteriore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19172/2019 del 17.07.2019.
La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento mediante studi di settore, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria procedeva a rideterminare il reddito d’impresa di una società, recuperando a tassazione la maggiore Ires, Irap e Iva.
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IL MUTUO NON ESCLUDE, MA DILUISCE LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, sicché dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria procedeva a determinare sinteticamente maggiori redditi in relazione ad incrementi patrimoniali conseguenti all'acquisto di quote di una società e all'acquisto di un fabbricato, con contestuale stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario di pari importo rispetto al cespite.
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SOLTANTO LA PROVA DELLA FRODE NEGA LA DETRAZIONE IVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Al fine di negare il diritto alla detrazione dell’Iva, l’acquisto di beni al termine di una vendita a catena e il ricevimento della merce da un soggetto diverso da colui che compare come fornitore sulla fattura non è sufficiente per classificare come abusiva l’operazione, dovendo l’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dell’indebito vantaggio fiscale di cui abbia goduto il soggetto passivo, ovvero gli altri componenti della catena di vendita.
È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 luglio 2019, n. C-273/18.
La vicenda trae origine da operazioni di vendita a catena di beni di una società lituana, al termine delle quali una società lettone acquistava i beni da un’altra società nazionale, trasportandoli però dalla Lituania nel proprio Paese.
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IRPEF RIMBORSABILE ANCHE DOPO IL TERMINE PER L'INTEGRATIVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In caso di maggiori imposte non dovute il contribuente può presentare istanza di rimborso dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di due anni dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998. È questo l’importante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17956 del 04.07.2019.
La vicenda muove dalla dimenticanza di un soggetto nell’inserire nel quadro RP della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, gli oneri contributivi versati, con conseguente maggiore versamento di somme a titolo di Irpef.
Dalla presa di coscienza della negligenza scaturiva un’istanza di rimborso, sulla quale peraltro si formava silenzio rifiuto.
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DECRETO CRESCITA: UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO “LIMITATO” E NON GENERALIZZATO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), con l’intento di dare risposta alla tanto invocata introduzione di un generalizzato obbligo di contraddittorio, e così colmare le evidenti lacune difensive già registrate in sede giurisprudenziale e deflazionare il contenzioso tributario, ha introdotto un obbligo di invito al contraddittorio per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall’1.7.2020, che però appare sine dubio assai limitato.
Infatti, l’articolo 4-octies, comma 1, lett. b), D.L. 34/2019, aggiunto peraltro “solo” in sede di conversione con L. 58/2019, introduce l’articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997, secondo cui: «L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento».
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DECRETO CRESCITA: SÌ ALLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AER CON AVVOCATI DEL LIBERO FORO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro e sul loro conferimento dello ius postulandi.
In particolare, l’articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l’Ente (l’Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
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È ELUSIVA LA RINUNCIA AD UN INGENTE CREDITO SEGUITA DALLA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di abuso del diritto, la rinuncia dei soci ad un ingente credito nei confronti della società senza alcun vantaggio effettivo, seguita dalla cessione delle quote nell’esercizio successivo ad un prezzo non congruo rispetto al loro valore senza alcun ritorno economico, rappresenta un’operazione antieconomica, priva di razionalità, a vantaggio esclusivo della società, che, in assenza della prova di valide ragioni extrafiscali dei contribuenti, comprova la sua finalità elusiva. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 giugno 2019, n. 15321.
La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento ad una società, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria, rifacendosi alle risultanze di un pvc, procedeva a contestare la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive derivante dalla rinuncia di crediti verso la società da parte dei soci della stessa, la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla sublocazione e dalla vendita di un immobile e l’indebita deduzione di componenti negativi.
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NOTIFICA AGLI EREDI NULLA SE NON EFFETTUATA PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO DEL DE CUIUS
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15437 del 07.06.2019.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento afferente a Ici e relativo a un soggetto deceduto, il quale veniva notificato da parte dell’Ente locale ad uno solo dei quattro eredi del de cuius.
Costui, dunque, procedeva ad impugnare l’atto impositivo, il quale veniva annullato dai competenti giudici di prime cure per intervenuta decadenza della pretesa impositiva.
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NESSUN LITISCONSORZIO NECESSARIO IN CASO DI OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendo il vizio di notifica o l’invalidità dell’atto presupposto e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il giudice non può disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio ma è interesse della parte evocata in giudizio instare per la chiamata in causa nei termini di legge.
È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14209 del 24.05.2019.
La vicenda muove dall’impugnazione di varie intimazioni di pagamento da parte di una società, la quale contestava sia vizi propri, sia il merito della pretesa impositiva.
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