TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

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TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

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VALUTAZIONE ANTIABUSO DELL'OPERAZIONE DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI PREVIAMENTE RIVALUTATE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ SOCIA DELLA CEDUTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2021

Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda la società Alfa S.r.l., la quale svolge attività di gestione di partecipazioni e si colloca a monte di una catena partecipativa, a valle della quale si trova la società quotata Delta S.p.A.
I due fratelli istanti sono entrambi detentori di una quota del 20% nella società Alfa S.r.l. ed il restante capitale sociale è partecipato per il 9% dalla società Beta S.r.l. e per il 51% dalla società Gamma S.r.l.
In particolare, quest’ultima società, che appartiene ad una famiglia diversa da quella riconducibile agli istanti, controlla Alfa S.r.l., la quale, a sua volta, controlla al 79,63% la società Epsilon S.r.l., mentre il restante 20,37% appartiene a Zeta S.r.l.
I due fratelli istanti intendono cedere le proprie quote detenute in Alfa S.r.l. alla società Beta S.r.l., che è di proprietà per il 66% del padre e per il 34% della madre. Il padre, oltre ad essere amministratore unico di Beta S.r.l., è anche amministratore delegato di Delta S.p.A.
Gli istanti evidenziano che, a seguito della riorganizzazione societaria, Alfa S.r.l. sarà detenuta al 51% da Gamma S.r.l. e al 49% da Beta S.r.l.

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APPLICABILITÀ DELLA “VALUTAZIONE AUTOMATICA” AL VALORE DICHIARATO, IN SEDE DI DONAZIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE, CON RIGUARDO AGLI IMMOBILI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 31/2021

Con la risposta a interpello n. 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la vexata quaestio concernente le regole da applicare per la determinazione del valore degli immobili oggetto di successione o donazione, in mancanza di bilancio o inventario, da parte delle società semplici. È stato chiarito che il valore degli immobili detenuti da una società semplice può essere dichiarato ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni mediante il ricorso alla c.d. “valutazione automatica” prevista dall’articolo 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990, qualora la quota della società non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che l’ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.
In particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10, D.Lgs. 346/1990; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.

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APPLICABILITÀ DELLA “VALUTAZIONE AUTOMATICA” AL VALORE DICHIARATO, IN SEDE DI DONAZIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE, CON RIGUARDO AGLI IMMOBILI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 31/2021

Con la risposta a interpello n. 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la vexata quaestio concernente le regole da applicare per la determinazione del valore degli immobili oggetto di successione o donazione, in mancanza di bilancio o inventario, da parte delle società semplici. È stato chiarito che il valore degli immobili detenuti da una società semplice può essere dichiarato ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni mediante il ricorso alla c.d. “valutazione automatica” prevista dall’articolo 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990, qualora la quota della società non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che l’ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.
In particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10, D.Lgs. 346/1990; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.

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SEZIONI UNITE: SÌ ALLA RETTIFICA DEGLI ELEMENTI PLURIENNALI SULL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri 25 marzo.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione straordinaria.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta 2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).

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LA VALUTAZIONE AUTOMATICA PER GLI IMMOBILI DI SOCIETÀ SEMPLICE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Si ipotizzi il caso in cui Tizio intenda donare al nipote Sempronio (figlio di un fratello) la nuda proprietà della quota di partecipazione da lui posseduta nella società semplice Alfa, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. Tale società ha “in pancia” fabbricati e terreni non aventi destinazione edificatoria e, inoltre, non può essere valutata in base al suo ultimo bilancio o inventario.

Nella specie, quindi, si pone il problema di verificare se ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni, dovendo determinare il valore della quota societaria che si intende donare, il valore dei fabbricati e dei terreni di proprietà della società semplice possa essere assunto secondo i coefficienti della cosiddetta valutazione automatica (e, quindi, non secondo il loro valore di mercato) ai sensi dell’art. 34, co. 5, D.Lgs. 346/1990.

La conferma è arrivata dall’Agenzia delle entrate la quale, con la risposta all’interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, ha osservato innanzitutto che il valore della nuda proprietà della quota di società semplice oggetto di donazione deve essere individuato, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo precedentemente indicato, come differenza tra il valore della piena proprietà della quota e il valore del diritto di usufrutto della quota medesima, secondo i coefficienti indicati nell’art. 17.

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IMPUGNABILITÀ DELLA CARTELLA NOTIFICATA AL SOCIO DI SNC PER VIOLAZIONE DEL BENEFICIUM EXCUSSIONIS

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 71/2021

Nel diritto societario, il beneficium excussionis è un istituto teso a riconoscere al debitore la facoltà di essere escusso, laddove sia obbligato in solido con altri, soltanto successivamente a questi. Esso si atteggia in maniera diversa a seconda della tipologia societaria interessata.
Con specifico riferimento alle Snc, ciascun socio ha una responsabilità personale e illimitata sussidiaria rispetto a quella della società, nel senso che il creditore di quest’ultima deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo nel caso in cui esso risulti insufficiente, può agire sui beni personali del socio.
Infatti, l’articolo 2304, cod. civ. stabilisce che:
“i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.
Ne deriva che il creditore può escutere il patrimonio personale del socio, senza agire esecutivamente nei confronti della società, solo nel caso in cui risulti dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito.
Pertanto, nel caso in cui il creditore possa recuperare, anche solo parzialmente, il proprio credito dal patrimonio della Snc, non potrà agire contemporaneamente anche nei confronti del socio personalmente.
La responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni contratte dalla Snc (articolo 2291, cod. civ.) trova applicazione anche in campo fiscale (cfr. Cassazione n. 9955/1998 e n. 7000/2003).
Può quindi accadere che l’Amministrazione finanziaria notifichi l’accertamento alla Snc e, successivamente, la cartella di pagamento al singolo socio, senza previa notifica a quest’ultimo dell’avviso di accertamento.
Si pone così la vexata quaestio dell’impugnabilità della cartella di pagamento, notificata al socio illimitatamente responsabile in relazione a debiti della Snc, a causa della mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, cui hanno recentemente posto rimedio le Sezioni Unite con sentenza n. 28709/2020.

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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SE LO SCOSTAMENTO È INFERIORE AL 10%

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore risulta soddisfatto, ai fini della legittimità dell’accertamento, soltanto nell’ipotesi in cui lo scostamento sia superiore al 10%, essendo questa la percentuale che rende inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8028 depositata ieri 23 marzo, la quale si pone in continuità con l’orientamento di legittimità che rende illegittimo l’accertamento redatto in applicazione degli studi di settore, laddove non si riscontri un grave scostamento rispetto ai ricavi dichiarati (cfr., Cass., ord. n. 2637/2019Cass., sent. n. 17486/2017Cass., sent. n. 22946/2015Cass., sent. n. 20414/2014).

La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica effettuata con applicazione degli studi di settore e dal relativo contraddittorio preliminare. Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento afferente ad Iva, Irpef e Irap in relazione al periodo di imposta 2004.

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RICAVI IN NERO SE IL TITOLARE “SOPPORTA” LE SPESE MA LA CASSA È IN ROSSO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento analitico-induttivo, l’effettuazione di pagamenti con la liquidità del titolare, in presenza di un saldo negativo di cassa della ditta individuale, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7634, depositata ieri 18 marzo, la quale consolida il filone giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., Cass. sent. 31.05.2011, n. 11988Cass. sent. 25.10.2017, n. 25289).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate riconosceva in capo ad una ditta individuale un maggior reddito di impresa relativamente all’anno di imposta 2006 e procedeva, dunque, a recuperare a tassazione gli importi fiscali sui ricavi omessi.

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