SUCCESSIONI: TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO OBBLIGATORIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Molto interessante è il caso di Tizio, cittadino tedesco che decede in Germania, Paese nel quale ha la sua ultima residenza abituale. Questi lascia un testamento olografo, con il quale ha disposto soltanto un legato con effetti obbligatori a favore della propria compagna, avente a oggetto un immobile sito in Italia, senza nominare alcun erede.

Tale fattispecie è stata affrontata dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 224 del 30 marzo 2021, laddove essa ha chiarito come debba essere trattato tale legato in sede di denuncia di successione, quale sia il relativo trattamento fiscale e la tassazione dell'atto di adempimento di detto legato.

Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che tale successione (in virtù di quanto previsto dal Regolamento Ue 650/2012) sia disciplinata dal diritto tedesco, posto che Tizio è un cittadino tedesco con ultima residenza in Germania.

Conseguentemente, ai fini della denuncia di successione telematica in Italia, è necessario barrare la specifica casella presente sul frontespizio della dichiarazione di detto legato, allo scopo di applicare a una successione legittima la legge europea del Paese in cui il defunto ha la sua ultima residenza abituale, in luogo di quella italiana.

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TRUST: LO STRANO CASO DELLA RETROCESSIONE DEI BENI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'articolo 2 della Convenzione dell'Aja definisce il trust come quel rapporto giuridico istituito da una persona (detta disponente o settlor), mediante un atto tra vivi o a causa di morte, in virtù del quale un determinato soggetto (chiamato trustee o fiduciario) gestisce i beni del disponente per uno scopo specifico o nell'interesse di uno o più beneficiari. In via generale, quindi, è possibile distinguere tra il trust di scopo, ipotesi nella quale i beni del disponente devono essere gestiti dal trustee al fine di raggiungere un determinato fine, e il trust con beneficiario, che si ha quando i beni trasferiti in trust devono essere amministrati nell'interesse di uno o più beneficiari.

Con specifico riferimento al trust in favore di un beneficiario, ancorché appaia un'ipotesi remota e certamente non il naturale esito di una simile disposizione patrimoniale, può anche accadere che questi rinunci alla propria posizione giuridica, ovvero al trasferimento finale dei beni conferiti in trust. Più precisamente, in questo caso, il disponente, preso atto della dichiarazione di rinuncia irrevocabile da parte del beneficiario, non può fare altro che chiedere al trustee di cessare anticipatamente il trust, provvedendo quindi alla retrocessione in suo favore dei beni originariamente disposti in trust.

Diventa interessante allora capire quali siano gli effetti fiscali di questa strana eventualità, soprattutto ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle donazioni.

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TRUST: LO STRANO CASO DELLA RETROCESSIONE DEI BENI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'articolo 2 della Convenzione dell'Aja definisce il trust come quel rapporto giuridico istituito da una persona (detta disponente o settlor), mediante un atto tra vivi o a causa di morte, in virtù del quale un determinato soggetto (chiamato trustee o fiduciario) gestisce i beni del disponente per uno scopo specifico o nell'interesse di uno o più beneficiari. In via generale, quindi, è possibile distinguere tra il trust di scopo, ipotesi nella quale i beni del disponente devono essere gestiti dal trustee al fine di raggiungere un determinato fine, e il trust con beneficiario, che si ha quando i beni trasferiti in trust devono essere amministrati nell'interesse di uno o più beneficiari.

Con specifico riferimento al trust in favore di un beneficiario, ancorché appaia un'ipotesi remota e certamente non il naturale esito di una simile disposizione patrimoniale, può anche accadere che questi rinunci alla propria posizione giuridica, ovvero al trasferimento finale dei beni conferiti in trust. Più precisamente, in questo caso, il disponente, preso atto della dichiarazione di rinuncia irrevocabile da parte del beneficiario, non può fare altro che chiedere al trustee di cessare anticipatamente il trust, provvedendo quindi alla retrocessione in suo favore dei beni originariamente disposti in trust.

Diventa interessante allora capire quali siano gli effetti fiscali di questa strana eventualità, soprattutto ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle donazioni.

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IMPACT ECONOMY: UN NUOVO MODO DI FARE IMPRESA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In ambito internazionale è sempre più centrale il tema della cosiddetta impact economy, la quale si propone di realizzare, mediante la trasformazione del capitalismo, delle imprese e dei modelli finanziari classici, un nuovo modo di fare impresa.

L’esigenza di procedere a tale cambiamento è stata fortemente acuita dalla crisi pandemica da covid-19, la quale – così come osservato anche dal segretario generale delle Nazioni Unite – ha posto in primo piano la necessità di una ricostruzione globale fondata su un modello economico e sociale maggiormente egualitario, inclusivo e sostenibile.

In tale contesto, i principali modelli ibridi di organizzazione societaria, in quanto posizionati a metà strada tra lo scopo puramente filantropico e quello essenzialmente commerciale, sono rappresentati dalle imprese sociali, dalle imprese innovative a vocazione sociale e dalle società benefit.

Ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutti quegli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

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IMPACT ECONOMY: UN NUOVO MODO DI FARE IMPRESA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In ambito internazionale è sempre più centrale il tema della cosiddetta impact economy, la quale si propone di realizzare, mediante la trasformazione del capitalismo, delle imprese e dei modelli finanziari classici, un nuovo modo di fare impresa.

L’esigenza di procedere a tale cambiamento è stata fortemente acuita dalla crisi pandemica da covid-19, la quale – così come osservato anche dal segretario generale delle Nazioni Unite – ha posto in primo piano la necessità di una ricostruzione globale fondata su un modello economico e sociale maggiormente egualitario, inclusivo e sostenibile.

In tale contesto, i principali modelli ibridi di organizzazione societaria, in quanto posizionati a metà strada tra lo scopo puramente filantropico e quello essenzialmente commerciale, sono rappresentati dalle imprese sociali, dalle imprese innovative a vocazione sociale e dalle società benefit.

Ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutti quegli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

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LA VALUTAZIONE AUTOMATICA PER GLI IMMOBILI DI SOCIETÀ SEMPLICE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Si ipotizzi il caso in cui Tizio intenda donare al nipote Sempronio (figlio di un fratello) la nuda proprietà della quota di partecipazione da lui posseduta nella società semplice Alfa, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. Tale società ha “in pancia” fabbricati e terreni non aventi destinazione edificatoria e, inoltre, non può essere valutata in base al suo ultimo bilancio o inventario.

Nella specie, quindi, si pone il problema di verificare se ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni, dovendo determinare il valore della quota societaria che si intende donare, il valore dei fabbricati e dei terreni di proprietà della società semplice possa essere assunto secondo i coefficienti della cosiddetta valutazione automatica (e, quindi, non secondo il loro valore di mercato) ai sensi dell’art. 34, co. 5, D.Lgs. 346/1990.

La conferma è arrivata dall’Agenzia delle entrate la quale, con la risposta all’interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, ha osservato innanzitutto che il valore della nuda proprietà della quota di società semplice oggetto di donazione deve essere individuato, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo precedentemente indicato, come differenza tra il valore della piena proprietà della quota e il valore del diritto di usufrutto della quota medesima, secondo i coefficienti indicati nell’art. 17.

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4CLEGAL PREMIA L'AVV. ANGELO GINEX

4cLegal, società che sostiene l'importanza della competenza nel mercato legale, ha rilasciato al nostro Founder e Managing Partner, Avv. Angelo Ginex, gli attestati di "expertise" in materia di diritto tributario (accertamenti, verifiche e contenzioso, agevolazioni e condoni), fiscalità internazionale e gestione patrimoni (passaggio generazionale e trust).

Dopo un'apposita procedura di verifica, l'Avv. Angelo Ginex ha ottenuto infatti più Track Record Validati su panel.4clegal.com.

ATTESTATO N. 1

ATTESTATO N. 2

ATTESTATO N. 3


TRUST AL FIGLIO DISABILE SENZA CERTIFICATO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

I benefici fiscali previsti dalla legge sul “Dopo di noi” si applicano solo se lo stato di disabilità grave risulti certificato alla data di istituzione del trust. In mancanza, se poi ne venga attestata la preesistenza, è possibile chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.

I genitori di figli disabili si domandano molto spesso cosa ne sarà dei propri figli quando non ci saranno più, chi fornirà loro il sostegno economico necessario e, soprattutto, chi se ne prenderà cura. Fortunatamente, il legislatore, negli ultimi anni, si è posto questi stessi interrogativi, rispondendo con la cosiddetta legge sul “Dopo di noi” (L. 112/2016), la quale reca una specifica disciplina in materia di assistenza alle persone con disabilità grave e prive del necessario sostegno familiare.

Tale legge, infatti, favorisce l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, prevedendo, tra le altre forme di intervento, specifici benefici fiscali diretti ad agevolare l’istituzione di trust.

Più precisamente, in relazione all’istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave, essa prevede delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 2, commi 47-53, Dl 262/2006, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché di imposta di bollo.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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