TRUST: ACCORGIMENTI UTILI PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE FRA TRUSTEE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il subentro di un “nuovo” trustee al precedente rappresenta un momento delicato della vita del trust, oltre che per il trustee stesso, anche per i beneficiari.
Per tale ragione è bene porsi il problema sin dalla redazione dell’atto istitutivo, in quanto l’individuazione di una legge che regoli adeguatamente la fase del “passaggio di consegne”, consentirà di assicurare una tutela soddisfacente sia della posizione del trustee uscente che di quella dei beneficiari.
Le leggi straniere disciplinano in modo differente il subentro di un “nuovo” trustee al precedente: alcune riconoscono in capo al trustee uscente la facoltà di ritenzione del fondo in trust (ad esempio, Bahamas, Jersey, Guernsey e Belize), mentre altre non prevedono nulla al riguardo. Alcune leggi prevedono l’automatico trasferimento del fondo in trust in favore del “nuovo” trustee (vedi le leggi inglese, scozzese e australiana), mentre altre non contemplano un simile effetto (ad esempio, Jersey, Guernsey e Belize).
Inoltre occorre precisare che il “passaggio di consegne” può essere disciplinato anche mediante la tecnica del c.d. “depecage”, ovvero adottando una legge diversa da quella regolatrice del trust.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
CHIARIMENTI SUGLI EFFETTI PENALI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, commi 174–178, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale delle violazioni tributarie.
Tale disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, riguardanti dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.
È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023, mentre sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
ROTTAMAZIONE-QUATER: UTILE LA PRESENTAZIONE DI PIÙ ISTANZE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, commi 231–252, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, tra le altre misure agevolative, la c.d. rottamazione-quater che consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il beneficio previsto dalla “nuova” rottamazione consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, al netto: delle sanzioni comprese nei carichi; degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973; delle sanzioni civili di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999; degli interessi iscritti a ruolo; delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.
Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti ...
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI: AMBITO DI APPLICAZIONE E BENEFICI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022) ha introdotto una "nuova" definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.
È opportuno fornire chiarimenti su alcuni aspetti che sono risultati incerti ad una prima interpretazione delle norme richiamate.
Innanzitutto, si ritiene che lo qualifica di parte processuale assume rilevanza esclusivamente sotto un profilo formale, nel senso che potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo i giudizi instaurati direttamente nei confronti dei soggetti sopra indicati, ma anche quelli nei quali i medesimi siano intervenuti volontariamente o perché chiamati in causa, sempre entro il 1° gennaio 2023. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare AdE 2/E/2023.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
FATTURE FALSE: QUANDO C’È CONSAPEVOLEZZA DELL’UTILIZZATORE?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In ambito penale-tributario, una delle fattispecie incriminatrici maggiormente ricorrenti è quella concernente le c.d. fatture false, la quale dà luogo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 74/2000.
Una tematica particolarmente interessante concerne l’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui al citato articolo 2, il quale prevede che esso sia punito unicamente a titolo di dolo specifico.
Ciò significa che, ai fini della ricorrenza di tale reato, è necessario che il soggetto attivo: non solo si sia rappresentato ed abbia voluto tanto la registrazione in contabilità o la detenzione ai fini di prova di una fattura o di altro documento equipollente relativo ad operazioni inesistenti, quanto l’indicazione nella dichiarazione degli elementi passivi fittizi in esso rappresentati; ma anche che abbia agito al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
REDDITO DI IMPRESA: DEDUCIBILITÀ DEI COSTI CORRELATI AI MAGGIORI RICAVI ACCERTATI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’accertamento eseguito nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa presenta molteplici peculiarità.
L’errore in dichiarazione relativo a poste che concorrono alla determinazione del reddito di impresa (ad esempio, quote di ammortamento, errata imputazione a periodo, ecc.) comporta in alcuni casi il diritto al rimborso di quelle somme che, proprio in considerazione della fondatezza dell’accertamento, avrebbero potuto essere dedotte o sono state già tassate in un diverso esercizio; in altri casi, invece, comporta una duplicazione di imposta poiché l’amministrazione finanziaria non ha applicato correttamente alcuni principi del sistema tributario (articolo 109 Tuir).
Tra le questioni che possono sorgere, infatti, vi sono la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati, il recupero a tassazione delle somme dedotte in violazione della competenza fiscale, i controlli sui componenti pluriennali di reddito, il sindacato dell’Amministrazione sulle impostazioni contabili, i nessi tra perdite fiscali e accertamento, le rimanenze di magazzino, etc.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
PROCESSO TRIBUTARIO: IL MODELLO DA UTILIZZARE PER LA TESTIMONIANZA SCRITTA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.
Infatti, il nuovo comma 4 dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, stabilisce che la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale scritta nei casi in cui egli la ritenga necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.
Altrimenti detto, il giudice tributario è assolutamente libero di ammettere o meno l’assunzione della prova, valutando a sua discrezione che questa sia necessaria o meno ai fini della decisione.
Quanto poi alle forme dell’assunzione della prova testimoniale scritta, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dall’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la procedura da seguire sia quella contenuta nell’articolo 257-bis c.p.c.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
ISPEZIONI TRIBUTARIE: REGOLE PER IL REPERIMENTO DI MATERIALE PROBATORIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di verifica fiscale, l’acquisizione degli elementi utili alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente (ad esempio, registri, documenti, scritture, libri, etc.) può avvenire attraverso la spontanea esibizione da parte degli stessi oppure tramite il loro materiale reperimento.
Evidentemente l’intento dei verificatori fiscali è quello di procedere alla loro ispezione e verificazione, al fine di individuare prove di evasione a carico del contribuente.
In via generale si rammenta che, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, la documentazione non esibita a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria durante la verifica fiscale, non può essere utilizzata né in fase amministrativa, né in sede contenziosa.
Al riguardo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che, se il termine concesso al contribuente per la produzione di documenti ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al comma 5 della disposizione citata.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
ROTTAMAZIONE QUATER: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO NON PRECLUDE UNA NUOVA DILAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la c.d. rottamazione quater al fine di prevedere nuovamente la possibilità di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La disciplina dettata dai commi da 231 a 252 della citata legge ricalca soltanto in parte quella prevista per le precedenti definizioni.
Per quanto concerne l’ambito applicativo, infatti, è espressamente previsto, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti rottamazioni, che la “nuova” definizione agevolata potrà trovare applicazione ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera.
Tale delibera dovrà essere stata pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: COME TUTELARE GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Sono abbastanza note a tutti le vicende dei tanti sportivi professionisti che, inconsapevolmente, non hanno pianificato nel modo migliore per sé e per i propri familiari gli aspetti patrimoniali, finanziari e successori di quanto guadagnato in campo.
Basti pensare al contenzioso riguardante gli eredi di Maradona oppure ai casi di Conte, El Shaarawy ed Evra, i cui investimenti finanziari sono finiti nelle mani sbagliate.
Si tratta di sportivi che, dopo una lunga carriera calcistica, hanno realizzato introiti più o meno grandi; in tempi più recenti, poi, si assiste con sempre maggiore frequenza alla realizzazione di ingenti guadagni fin dai primissimi anni di attività.
In entrambe le ipotesi non c’è dubbio che pianificare sin da subito il proprio futuro e quello dei familiari più stretti è fondamentale, talvolta anche (ma non solo) al fine di poter gestire le rivendicazioni delle famiglie allargate.
In questo scenario diventa fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati, come, ad esempio, ad un “family officer”, in grado di comprendere le diverse dinamiche ed esigenze, nonché coordinare un team di professionisti specializzato nella protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata