CONTRIBUTI: L'IMPUGNAZIONE DEL RUOLO PER VIZI DI MERITO VA PROPOSTA CONTRO L’INPS

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate.  In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.

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CONTRIBUTI: L'IMPUGNAZIONE DEL RUOLO PER VIZI DI MERITO VA PROPOSTA CONTRO L’INPS

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate.  In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.

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NO AL SEQUESTRO DEI CONTANTI SENZA SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.lgs. 74/2000, della somma in contanti rivenuta nell'autovettura del professionista in seguito a perquisizione, qualora il relativo provvedimento ritenga configurabile il fumus commissi delicti in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione della soglia di punibilità.

È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 7525, depositata ieri 3 marzo, con la quale la Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo e reati tributari, si è pronunciata su una fattispecie del tutto peculiare, quale quella relativa al rinvenimento di una ingente somma in contanti nell’autovettura di un professionista.

La vicenda in esame prende le mosse dalla emissione di un decreto di sequestro, da parte del Giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale della Spezia, della somma in contanti di ammontare pari ad euro 77.250,00, trovata nella disponibilità di un professionista indagato, a seguito di perquisizione all’interno della sua autovettura.

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NO AL SEQUESTRO DEI CONTANTI SENZA SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.lgs. 74/2000, della somma in contanti rivenuta nell'autovettura del professionista in seguito a perquisizione, qualora il relativo provvedimento ritenga configurabile il fumus commissi delicti in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione della soglia di punibilità.

È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 7525, depositata ieri 3 marzo, con la quale la Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo e reati tributari, si è pronunciata su una fattispecie del tutto peculiare, quale quella relativa al rinvenimento di una ingente somma in contanti nell’autovettura di un professionista.

La vicenda in esame prende le mosse dalla emissione di un decreto di sequestro, da parte del Giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale della Spezia, della somma in contanti di ammontare pari ad euro 77.250,00, trovata nella disponibilità di un professionista indagato, a seguito di perquisizione all’interno della sua autovettura.

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NELL'ACCERTAMENTO AL RISTORANTE DI ALTO LIVELLO NON RILEVA LA QUANTITÀ DI MATERIA PRIMA UTILIZZATA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento analitico-induttivo, può considerarsi attendibile la ricostruzione dei ricavi di un ristorante gourmet fondata sulla stima di un utilizzo di scarse quantità di materie prime per il confezionamento di ogni porzione, in quanto la clientela che ricerca una cucina di alto livello, attribuisce rilevanza non alle quantità di prodotto, ma alla presentazione del piatto e al gusto ricercato della pietanza.

Sono queste le conclusioni desumibili dalla lettura dell’ordinanza n. 6618, depositata ieri 1° marzo, con cui la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di accertamento a carico di un ristorante di alto livello (sono note, infatti, le metodologie ricostruttive del c.d. tovagliometro, bottigliometro, ecc.).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.a.s., esercente l’attività di ristorazione, e ai suoi soci di alcuni avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i maggiori ricavi non dichiarati in relazione ai periodi di imposta 2004 e 2005.

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NO UTILI EXTRA-BILANCIO AL SOCIO NON AMMINISTRATORE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, la presunzione di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale degli utili extra-bilancio, non opera nei confronti del socio che abbia fornito la prova della sua estraneità alla gestione e conduzione societaria.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6119, depositata ieri 24 febbraio, la quale consolida il filone giurisprudenziale in materia di accertamento in capo ai soci dei maggiori utili extra-bilancio della società di capitali a ristretta base sociale (cfr., Cass. n. 26248/2010n. 19680/2012n. 8473/2014n. 1932/2016n. 23247/2018n. 27049/2019).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior reddito del contribuente, derivante dalla partecipazione ad una S.r.l. a ristretta base sociale; detta società, a sua volta, era risultata destinataria di un avviso di accertamento, divenuto poi definitivo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso dalla stessa proposto.

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SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA: È OPPONIBILE SOLO LA SENTENZA DEFINITIVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5691, depositata ieri 22 febbraio, è intervenuta in materia di solidarietà tributaria e giudicato favorevole enunciando, nel medesimo provvedimento, ben due importanti principi di diritto.

La fattispecie oggetto di esame trae origine dalla notifica alla società contribuente di alcuni avvisi di accertamento in qualità di “consolidata”, nonché di una cartella di pagamento successiva a due ulteriori avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, alla stessa indirizzati in qualità di “consolidante”.

Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria, la quale, con decisione poi confermata in sede di appello, procedeva al loro annullamento rilevando che le pretese e i presupposti dei suddetti avvisi di accertamento fossero i medesimi e che dall’impugnazione dell’avviso da parte della società in qualità di “consolidata” discendesse l’estensione della decisione sul ricorso anche quanto alla cartella di pagamento (rispetto alla quale si riteneva che non fosse decisiva la mancata impugnazione del prodromico avviso).

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando l’erroneità della decisione di appello in quanto l’omessa impugnazione da parte della società quale “consolidante” degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, renderebbe legittima l’iscrizione a ruolo delle somme, resesi definitive, poste a fondamento della cartella notificata.

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CESSIONE DI BARACCA NON RIQUALIFICABILE IN CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5174, depositata ieri 17 febbraio, è tornata ad occuparsi di una fattispecie che ricorre spesso nella pratica degli affari immobiliari.

Si tratta della cessione a titolo oneroso, da parte di un soggetto che agisce al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, di un immobile da cui ha conseguito un guadagno, che dall’Agenzia delle Entrate viene considerato plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 Tuir, previa riqualificazione dell’atto di cessione del fabbricato come cessione di terreno edificabile.

Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita, avvenuta nel periodo di imposta 2005, di un terreno edificabile e sovrastante manufatto/baracca, sito in Cortina d’Ampezzo.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento dello stesso, annullava l’atto impugnato. Tale decisione veniva confermata anche all’esito del giudizio di appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della considerazione per la quale essa aveva interpretato in modo improprio il citato articolo 67, avendo ritenuto che oggetto di compravendita non fosse il manufatto/baracca, ma piuttosto il terreno edificabile.

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SÌ ALL'AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” SE IL RITARDO È IMPUTABILE AL COMUNE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4843, depositata ieri 15 febbraio, è tornata a pronunciarsi in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, chiarendo cosa accade nel caso in cui il contribuente, al momento dell’acquisto, non abbia ancora ottenuto il trasferimento della residenza.

Come noto, l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.

In particolare, chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se, invece, il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4 per cento anziché al 10 per cento. In questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La fattispecie affrontata con la pronuncia sopra indicata, trae origine dalla notifica ai contribuenti di un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per (asserita) mancata osservanza dei requisiti necessari a godere dei benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa.

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NULLO L'ACCERTAMENTO AL SOCIO RECEDUTO MOTIVATO PER RELATIONEM

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4239, depositata ieri 10 febbraio.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica all’ex socio di una S.r.l. di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili, accertati in capo alla ridetta società a ristretta partecipazione sociale, con atto impositivo resosi definitivo per mancata impugnazione.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, rilevando l’intervenuto recesso dalla compagine sociale in epoca anteriore alla notifica dell’atto impositivo alla società, e contestando la mancata allegazione dello stesso all’accertamento a lui indirizzato.

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