NON ABUSIVO LO SPIN-OFF IMMOBILIARE DI UN GRUPPO SOCIETARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la risposta all’interpello n. 139/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di scissione parziale proporzionale, preordinata alla separazione dell'attività operativa da quella immobiliare (c.d. spin-off immobiliare), non è fiscalmente illecita ma, anzi, “rappresenta un’operazione fisiologica di riorganizzazione del compendio immobiliare del gruppo industriale”, al fine di sviluppare più efficientemente le due attività.
Nel caso di specie, un gruppo societario composto da tre società intendeva intraprendere una scissione parziale e proporzionale, consistente nel trasferimento del comparto immobiliare posseduto da due società scindendi alla terza beneficiaria, affinché quest’ultima lo locasse successivamente alle prime a canoni di mercato.
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LA CONDOTTA COMMERCIALE ANOMALA GIUSTIFICA L'ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di imposte dirette, è legittimo procedere alla rettifica delle componenti reddituali sulla base di un accertamento analitico-induttivo anche quando si sia in presenza di scritture contabili regolarmente tenute, purché le medesime siano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della veridicità e correttezza della contabilità esaminata. In tal caso, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare questo tipo di accertamento, può essere desunta anche da una condotta commerciale anomala del contribuente.
Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33264 del 21.12.2018, la quale ha dato seguito all'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti che giustificano l’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo.
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LA CONOSCENZA DEL DISSESTO NON SCRIMINA L'OMESSA IVA DEL LIQUIDATORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva, non rileva come causa di forza maggiore, idonea a scriminare la condotta del liquidatore, la presenza di uno stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che al momento dell’accettazione dell’incarico il reo fosse consapevole della crisi di liquidità e potesse fronteggiarla mediante idonee iniziative. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 52851 del 23.11.2018.
La vicenda muove dalla condanna del liquidatore di una società per omesso versamento dell’Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.
Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 e per illogicità della motivazione, sull’assunto che quanto statuito dai giudici del gravame contrasterebbe con i principi generali in tema di colpevolezza ed elemento soggettivo, uniformanti l’ordinamento penale.
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LA CONOSCENZA DEL DISSESTO NON SCRIMINA L'OMESSA IVA DEL LIQUIDATORE
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Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva, non rileva come causa di forza maggiore, idonea a scriminare la condotta del liquidatore, la presenza di uno stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che al momento dell’accettazione dell’incarico il reo fosse consapevole della crisi di liquidità e potesse fronteggiarla mediante idonee iniziative. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 52851 del 23.11.2018.
La vicenda muove dalla condanna del liquidatore di una società per omesso versamento dell’Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.
Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 e per illogicità della motivazione, sull’assunto che quanto statuito dai giudici del gravame contrasterebbe con i principi generali in tema di colpevolezza ed elemento soggettivo, uniformanti l’ordinamento penale.
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RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOSTITUITO RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31742 del 07.12.2018, ha preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di sostituzione a titolo di acconto, con riferimento alla sussistenza dell’obbligo, a carico del sostituito e in solido col sostituto, di corrispondere la ritenuta d’acconto eseguita, ma non versata, trasmettendo al Primo Presidente il ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La vicenda che ha portato la Suprema Corte a doversi esprimere sulla vexata quaestio in rassegna ha avuto origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a carico di un soggetto, il sostituito d’imposta, a causa dell’omesso versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal sostituto.
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DAL CONTO IN ROSSO È POSSIBILE PRESUMERE RICAVI EVASI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.
La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.
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DAL CONTO IN ROSSO È POSSIBILE PRESUMERE RICAVI EVASI
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La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.
La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.
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LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile allorquando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale muti l’assetto di interessi facenti capo all'appellato, ancorché quest’ultimo abbia prestato acquiescenza alla sentenza. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29593 del 16.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del ruolo in essa incorporato. Nella specie, il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un’operazione di cessione di partecipazioni qualificate, in quanto non aventi finalità speculative, come tali tassabili ex articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir, ma di investimento nella gestione collettiva del risparmio.
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CON PAGAMENTO DEL DEBITO CONFISCA POSSIBILE MA AD EFFETTI CONDIZIONATI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La confisca diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato tributario può essere adottata anche in presenza di un impegno con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento del debito d'imposta, ma resta improduttiva di effetti sino a che non si verifica l’evento futuro e incerto dell’inadempimento dell’accordo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 50157 del 07.11.2018.
La vicenda trae origine dalla contestazione di imposte evase, la quale si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi conciliativi con l’Agenzia delle entrate. In sede penale, invece, veniva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, il quale era oggetto di istanza di riduzione per una somma pari alla differenza tra la maggior imposta evasa contestata e quella definita con l’Amministrazione finanziaria.
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DECRETO FISCALE: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI 3.0
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter), istituto già introdotto dall'articolo 6 D.L. 193/2016.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del citato decreto, i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 D.Lgs. 46/1999.
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