IPOTECA IMPUGNABILE ANCHE IN CASO DI MANCATA OPPOSIZIONE DEL PREAVVISO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'articolo 19 D.Lgs. 546/1992 nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ancorché esso abbia natura di atto impositivo, non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso con l’atto successivo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 2 novembre 2017, n. 26129.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso un’iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. All'esito del giudizio di secondo grado, la competente Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo avverso l’iscrizione ipotecaria per la mancata impugnazione del preavviso di ipoteca, trattandosi di atto autonomamente impugnabile. Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione e l’Agente della riscossione resisteva con controricorso.
Sul punto, si rammenta innanzitutto che, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ovvero novanta giorni dalla notificazione dell’accertamento esecutivo, in costanza dei presupposti di legge, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati ex articoli 77 D.P.R. 602/1973 e 29 D.L. 78/2010.
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I CHIARIMENTI DEL MEF IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In data 3 ottobre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale una serie di chiarimenti aventi l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione, da parte dei destinatari, delle novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90/2017, che è entrato in vigore il 04/10/2017.
Un primo gruppo di chiarimenti riguarda le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Per quanto concerne l’adeguata verifica semplificata, il MEF precisa che le misure semplificate previste dall’articolo 23, comma 1, D.Lgs. 231/2007 non sono predeterminabili a priori, né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta quindi ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.
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COSTI INFRAGRUPPO DEDUCIBILI IN RAGIONE DELL'UTILITÀ ECONOMICA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Sono deducibili i costi pagati da una società italiana alla capogruppo estera in forza di un contratto di cost sharing agreement che preveda una percentuale predeterminata di ripartizione degli stessi tra le varie società figlie del gruppo, qualora sia possibile verificare in termini quantitativi il rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società in termini di utilità economica. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 ottobre 2017 n. 25566.
Il caso oggetto della sentenza in rassegna ha origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva i costi relativi alla manutenzione di un noto portale web, sostenuti dalla capogruppo estera e ripartiti tra le società figlie, tra cui quella italiana, in base ad una percentuale predeterminata, seppure variabile, in un cost sharing agreement, che la società italiana deduceva poiché grazie ad essi aveva potuto ospitare pubblicità e, quindi, conseguire gli utili dichiarati.
La società italiana impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in accoglimento del gravame, confermava l’atto impositivo. Pertanto, la società proponeva ricorso per cassazione e l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.
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GIURISDIZIONE TRIBUTARIA ANCHE PER L'OPPOSIZIONE A PRECETTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione avverso l’atto di precetto, che si assume viziato per omessa o invalida notifica della ingiunzione fiscale relativa a crediti tributari. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017.
La vicenda trae origine dalla proposizione, dinanzi al giudice ordinario, della opposizione a precetto, da parte del contribuente, per asserita omessa o invalida notifica della ingiunzione fiscale relativa ad Ici emessa dal Comune interessato. La Corte d’Appello territorialmente competente, confermando la sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Il contribuente impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex articoli 374, comma 1, e 360, comma 1, n. 1, c.p.c., rilevandone l’erroneità per avere confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in relazione alla opposizione a precetto fondata sulla mancata notifica dell’ingiunzione fiscale. Il Comune resisteva con controricorso.
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IL RAPPORTO TRA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO E GLI ILLECITI FISCALI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Particolarmente interessanti appaiono le interrelazioni tra il reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1c.p. ed il profitto dei reati tributari in quanto l’interpretazione estensiva che viene spesso operata del concetto di provenienza del bene riciclabile finisce per generare parecchie perplessità sulla idoneità dei reati tributari a costituire il reato presupposto dell’illecito finanziario.
Secondo l’articolo 648-ter.1 c.p. integra la fattispecie di autoriciclaggio chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità “provenienti” dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Alla luce della lettera normativa appena riportata, appare quindi evidente come sia necessario chiarire cosa si intenda con il termine “provenienti”, e cioè se esso includa solo le utilità che, attraverso la commissione del reato presupposto, determinano un incremento di ricchezza nel patrimonio del reo ovvero anche quelle costituite da una mancata diminuzione del patrimonio medesimo, e cioè da un mero risparmio.
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FONDO PATRIMONIALE: SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA SOLO CON PROVA DI IDONEITÀ
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A fronte di un fondo patrimoniale costituito per far fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'articolo 11 D.Lgs. 74/2000, che nell'operazione posta in essere sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017.
Nel caso di specie, all'imputata veniva contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, poiché aveva costituito un fondo patrimoniale ex articolo 167 cod. civ., ritenuto idoneo a sottrarre il patrimonio della stessa alla garanzia di adempimento del debito contratto con l’Amministrazione finanziaria.
A seguito di condanna sia in primo che in secondo grado, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, eccependo segnatamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta integrante il reato di cui all'articolo 11 D.Lgs. 74/2000. In particolare, essa argomentava che la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere inefficace, né totalmente né parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale.
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È INESISTENTE LA NOTIFICA DEL RICORSO A MEZZO POSTA PRIVATA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La notifica del ricorso a mezzo posta privata è inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, potendo essa validamente avvenire soltanto quando gli operatori privati otterranno le nuove licenze sulla base delle regole che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilirà in attuazione della Legge 124/2017. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che, confermando la statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al periodo di imposta 2006 per inesistenza della notifica avvenuta a mezzo posta privata.
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QUANDO PUÒ RITENERSI CONFIGURATA LA CONDOTTA DI AUTORICICLAGGIO?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall'articolo 648-ter.1 c.p., secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative di denaro, beni o altre utilità che ostacoli concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:
- per sostituzione, quale ipotesi classica di “lavaggio di denaro sporco”, si intende lo scambio del provento illecito con un bene diverso;
- per trasferimento si intende lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico;
- per impiego, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento.
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QUANDO PUÒ RITENERSI CONFIGURATA LA CONDOTTA DI AUTORICICLAGGIO?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall'articolo 648-ter.1 c.p., secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative di denaro, beni o altre utilità che ostacoli concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:
- per sostituzione, quale ipotesi classica di “lavaggio di denaro sporco”, si intende lo scambio del provento illecito con un bene diverso;
- per trasferimento si intende lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico;
- per impiego, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento.
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LA PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI OPERA ANCHE PER IL LAVORATORE IN NERO?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Alle stesse condizioni tali dati possono essere altresì posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui sopra, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 limitatamente alle parole “o compensi”, stabilendo che “è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, la presunzione che consente di desumere l’esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui loro conti correnti”.
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