LA DECLINAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il processo tributario ha carattere dispositivo in quanto la materia del contendere è delineata dalle parti e non può essere ampliata dal giudice.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, i poteri istruttori del giudice si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, potendo soltanto integrare gli elementi probatori dalle medesime offerti, ma non svolgere un ruolo sostitutivo o supplente.

Pertanto, esiste, nel processo tributario, un onere di allegazione dei fatti che incombe sulle parti, con la conseguenza che il giudice non può fondare la decisione su fatti da esse non dedotti.

In linea generale, l’Amministrazione finanziaria è tenuta alla allegazione dei fatti costitutivi della maggiore pretesa vantata, cui adempie motivando adeguatamente l’atto impositivo. Invece, il contribuente deve allegare (e, successivamente, provare, se contestati) i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa fiscale o i fatti che fondano i propri diritti.

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TRASPORTO DI DENARO IN CASO DI VIAGGIO DA/VERSO PAESI UE O EXTRA UE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Carta Doganale del Viaggiatore è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che interessano tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari.

Nell'ambito della stessa l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli Uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La misura si applica a tutti i movimenti da e verso Paesi UE o extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

a) per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 30 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10 al 30 per cento dell’importo eccedente il limite;
b) per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 al 50 per cento dell’importo eccedente il limite.

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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI DELLA GUARDIA DI FINANZA – PARTE SECONDA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Come fatto presente in un precedente contributo, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale, sono disciplinati, in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

Sequestro di documenti e di scritture

I verificatori fiscali possono:

  1. eseguire o fare eseguire copie o estratti di documenti e scritture contabili;
  2. apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data ed il bollo d’ufficio;
  3. adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione e la sottrazione dei libri e dei registri.

In caso di impossibilità di riprodurne o farne constare il contenuto a verbale ovvero in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, i verificatori possono procedere al sequestro di documenti e scritture contabili.

Il provvedimento di sequestro non è soggetto ad autorizzazione della magistratura, avendo soltanto natura amministrativa, ed è circoscritto alle ipotesi delineate dalla norma, ovvero a documenti e scritture contabili, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica.

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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI DELLA GUARDIA DI FINANZA - PARTE PRIMA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale sono disciplinati dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti tipologie di accesso:

- accesso presso i locali ove viene esercitata l’attività imprenditoriale/professionale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio;
- accesso presso i locali ad uso promiscuo (ovvero, i locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M.;
- accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M., la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI DELLA GUARDIA DI FINANZA - PARTE PRIMA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale sono disciplinati dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti tipologie di accesso:

- accesso presso i locali ove viene esercitata l’attività imprenditoriale/professionale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio;
- accesso presso i locali ad uso promiscuo (ovvero, i locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M.;
- accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M., la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

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AMMISSIBILE IN APPELLO LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, norma che consente la produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado. È questo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 14 luglio 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto di proprietà, notificatogli dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci cartelle di pagamento per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel predetto avviso.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo annullava, rilevando la mancata prova documentale della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.

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AMMISSIBILE IN APPELLO LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, norma che consente la produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado. È questo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 14 luglio 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto di proprietà, notificatogli dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci cartelle di pagamento per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel predetto avviso.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo annullava, rilevando la mancata prova documentale della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.

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BANCHE DATI FISCALI A SUPPORTO DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’articolo 38 D.P.R. 600/1973 disciplina l’accertamento sintetico, il quale consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base:
- della spesa patrimoniale sostenuta, che viene imputata per intero nell'anno del sostenimento, al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno di acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti;
- degli indici di spesa indicati nel D.M. 24.12.2012, come aggiornato dal D.M. 16.9.2015.

La norma in oggetto consente altresì la quantificazione del reddito in forza di qualsiasi genere di spesa sostenuta dal contribuente, con la conseguenza che possono essere utilizzati anche elementi diversi da quelli contenuti nei succitati decreti ministeriali.

L'articolo 38 D.P.R. 600/1973 è stato oggetto di una consistente modifica ad opera del D.L. 78/2010, cui è seguita l’approvazione del D.M. 24.12.2012, che, da un lato, ha attribuito un ruolo preponderante alle spese effettivamente sostenute dal contribuente risultanti dalle banche dati fiscali, e, dall'altro, ha previsto ancora spese di derivazione statistica connesse al possesso di beni.

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L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO DEL REDDITO D'IMPRESA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’accertamento induttivo puro del reddito d’impresa è disciplinato dall'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, il quale prescrive, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di condizioni tassative, al fine di bilanciare la potenziale pregnante lesività dei diritti del contribuente.

In particolare, la norma succitata prevede che l’Amministrazione finanziaria possa determinare il reddito d’impresa in via induttiva:
- sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,
- con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili,
- utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

A tal fine, però, l’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, a differenza di quanto prescritto dal comma 1 della medesima disposizione per l’accertamento analitico o analitico-induttivo, richiede che sussista almeno una delle seguenti condizioni tassative ...

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IL DEPOSITO DOGANALE COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FISCALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il deposito doganale può essere definito, ai sensi degli articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU), come quel regime doganale economico e sospensivo mediante il quale le merci non unionali possono essere immagazzinate in luoghi appositamente autorizzati senza essere assoggettate:
- al pagamento dei diritti doganali;
- all'applicazione di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni.

In altri termini, secondo la normativa comunitaria il deposito doganale è quel luogo autorizzato per tale regime speciale dalle Autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, in cui possono essere immagazzinate merci non unionali, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento dei diritti doganali al momento della loro destinazione finale.

Dunque, appare evidente come la principale funzione economica del deposito doganale sia, per l’appunto, quella di consentire agli operatori economici l’immagazzinamento di merci non unionali, di cui non è nota la destinazione finale, senza che esse siano oggetto di dazi all'importazione o di misure di politica commerciale, con la conseguenza che tale istituto si presta ad essere un interessante strumento di pianificazione fiscale.

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