DAZI DOGANALI: PUBBLICATI I MODELLI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O DI SGRAVIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con il comunicato dell'11 luglio 2016, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito, i modelli, elaborati sulla base dei requisiti indicati negli allegati dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015, da utilizzare per chiedere all'Autorità doganale l’autorizzazione/decisione al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione e all'esportazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 116 del nuovo Codice Doganale dell’Unione europea (CDU), in vigore dal 1° maggio 2016, il rimborso o lo sgravio sono ammessi qualora sussista uno dei seguenti motivi:
- il dazio è stato applicato in eccesso;
- vi è stato un errore da parte delle autorità competenti (posto che l’errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore e quest’ultimo abbia agito in buona fede);
- dalle circostanze del caso risulta chiaramente che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subìto il pregiudizio della riscossione dell’importo del dazio all'importazione o all'esportazione (motivi di equità);
- la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto.
Il rimborso dell’importo del dazio è altresì previsto nel caso in cui la dichiarazione doganale venga invalidata a norma dell’art. 174 del CDU.

I termini per la presentazione delle richieste di rimborso o di sgravio variano a seconda del motivo che le ha determinate e, ai sensi dell’art. 121 del CDU, sono:
1) entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale in caso di dazio applicato in eccesso, di errore delle autorità competenti o di rettifica per motivi di equità;
2) entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale, in caso di merci difettose o non conformi al contratto;
3) entro i termini indicati dalla norma applicabile all'invalidamento, qualora ricorra quest’ultimo caso.

Tuttavia, l’Autorità doganale può procedere anche di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio del dazio, entro gli stessi termini indicati per la presentazione delle richieste, qualora abbia constatato la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al punto 1 (e sempre che l’importo calcolato sia superiore a 10 euro).
Tale opportunità non è prevista, invece, nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 (ovvero, merci difettose o non conformi e invalidazione della dichiarazione doganale).

A norma dell’art. 92 paragrafo 2 del Reg. UE 2446/2015, le domande di rimborso o sgravio possono essere presentate con modalità diverse rispetto ai procedimenti informatici previsti dall'art. 6 del CDU, conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato. Pertanto, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 8 del 19 aprile 2016, dette istanze possono ancora essere presentate dagli operatori manualmente, per posta ordinaria o raccomandata, via fax, ovvero tramite PEC.

L'istanza deve essere presentata all'Autorità doganale competente presso il luogo in cui l'obbligazione è stata notificata (la decisione è rimessa, invece, all'Autorità competente presso il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali).

In ogni caso, l’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione e dalle informazioni necessarie all'Autorità doganale per adottare una decisione. Il soggetto tenuto alla presentazione dell’istanza è la persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi, ovvero qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi, mentre, secondo le indicazioni della citata circolare n. 8/2016, la domanda non può essere presentata da parte di coloro che operano in rappresentanza di tali soggetti.
Tuttavia, come evidenziato dal comunicato in parola, a seguito di specifico chiarimento fornito da parte della Commissione UE, tale ultima indicazione dell’Agenzia deve intendersi superata, per cui l’istanza può essere presentata anche dal rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare il dazio.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 1° maggio 2016, tutte le istanze di rimborso o sgravio devono essere presentate secondo le disposizioni previste dal nuovo CDU, anche laddove le stesse siano riferite ad operazioni doganali effettuate entro il 30 aprile 2016, vale a dire in vigenza del precedente codice doganale.

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COMUNICAZIONI IN ARRIVO PER I CONTRIBUENTI DESTINATARI DI PVC

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti elementi e informazioni di cui è in possesso e ad essi riferibili.

In particolare, dall'analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di un processo verbale di constatazione (c.d. PVC) di violazione di norme tributarie.

Con provvedimento del 15 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate individua le modalità di comunicazione - al contribuente e alla Guardia di Finanza - delle informazioni riguardanti i c.d. PVC.

I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
- codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
- anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

L'Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti ovvero, in mancanza, per posta ordinaria. La comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, anche all'interno del cassetto fiscale.

Il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Infine, può regolarizzare le violazioni constatate mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

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I CHIARIMENTI DELLE DOGANE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DOGANALE, GARANZIE E VALORE DEI BENI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In data 19 aprile 2016, l’Agenzia delle dogane, con Circolare n. 8/D/2016 e Provvedimento n. 45898/2016, ha dettato le regole applicative del nuovo quadro normativo doganale in vigore dal 1° maggio 2016.

Come già evidenziato, l’Unione europea ha rinnovato la disciplina in materia di scambi internazionali, adottando una serie di complessi provvedimenti di carattere regolamentare (tra tutti il nuovo codice doganale dell’Ue di cui al Regolamento n. 952/2013) che necessitano, però, di una disciplina attuativa nazionale che illustri e dettagli le modalità operative che permettano ai player nazionali di agire nel mercato globale senza soluzione di continuità.

A tale esigenza ha fatto per ora fronte l’Agenzia delle dogane con i due documenti di prassi sopra citati, che affrontano e illustrano le novità applicative da un punto di vista giuridico e sostanziale, il primo, e tecnico-operativo, il secondo.

Un primo intervento arriva, in materia di rappresentanza in dogana che, come noto, può ancora assumere le due forme classiche della rappresentanza:
- diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona;
- indiretta, se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Se è confermato che per la modalità indiretta non esistono limiti, potendo questa essere esercitata da chiunque, il ruolo di rappresentante diretto potrà essere svolto solo dal soggetto che integri alcuni requisiti indicati all'articolo 39, lettere da a) a d) del codice. Potranno, pertanto, esercitare secondo la modalità diretta i doganalisti, i CAD, tutti i soggetti AEO, nonché altri soggetti valutabili come idonei (ad esempio, soggetti la cui attività ha per oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale o che hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali, in possesso o meno dello status di AEO).

Chiarimenti arrivano poi sul tema delle garanzie, dove è esplicitata la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale e la forte riduzione dell'istituto dell'esonero nazionale dal prestare cauzione, previsto dall'articolo 90, Tuld (Testo unico delle leggi doganali). Infatti, laddove le disposizioni unionali prevedono l'obbligo della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta inapplicabile l’articolo 90, Tuld, mentre nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio nazionale, invece, sarà ancora possibile ricorrere alla norma italiana, limitatamente però alla sola fiscalità interna.

Ancora, in tema di depositi doganali privati viene precisato che, poiché non esisteranno le diverse modalità operative prima in essere (tipo C, D, E), la gestione sarà unificata e, si ritiene, tendenzialmente solo contabile. Inoltre, si sottolinea la novità riguardante la possibilità di utilizzare, per i depositi, il metodo dell'equivalenza (ad esempio, per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all'immagazzinamento comune di merce unionale, non unionale ed equivalente.

Per l’esportazione, poi, si chiarisce un altro tema che ha molto agitato gli operatori economici; è precisato che il soggetto titolare del regime di export deve essere stabilito nell'Ue, tale non essendo, ad esempio, il mero rappresentante fiscale e dovendo le imprese extracomunitarie individuare un rappresentante doganale da indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale.

In ultimo, ancorché tramutate in operazioni presso luoghi designati, le limitazioni oggettive (ad esempio, merci soggette ad accisa, Cites, armamenti, etc.) vigenti nell'ambito delle procedure di domiciliazione sono confermate.

Valore dei beni in dogana
Con Nota prot. n. 69073/2016, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la traduzione italiana del documento comunitario contenente le linee guida del valore in dogana.

Lo strumento illustra gli orientamenti della Commissione al fine di garantire l’uniformità tra le diverse Autorità doganali della Ue nell'interpretazione e nell'applicazione concreta delle disposizioni del Codice doganale UE che riguardano il valore di transazione e i corrispettivi e diritti di licenza (royalties). Se, come accaduto nel caso dell’individuazione della figura del soggetto “esportatore”, la posizione italiana e quella comunitaria non sempre coincidono, in materia di valore i dettami di Bruxelles vengono “acriticamente” recepiti dalla nostra autorità doganale.

Fin da prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione, avvenuta lo scorso 1° maggio, i servizi della Commissione hanno emanato una serie di documenti di lavoro (Taxud), diretti ad illustrare le novità apportate ai principali istituti doganali. Tra questi si segnala il documento Taxud B4/2016 n.808781 del 28 aprile 2016, redatto, in tema di valore, dal comitato degli esperti del Valore in dogana.

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BREXIT: OPERAZIONI DA E VERSO I PAESI FACENTI PARTE DEL REGNO UNITO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’uscita del Regno Unito dall'Unione europea dovrà seguire più fasi:
- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l’Unione europea;
- l’Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l’uscita, l’accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli Stati membri;
- l’accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016; solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Unione europea con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un Paese extra-Ue.

Adempimenti ancora in vigore
Nella considerazione che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

Cessione intracomunitaria di beni e servizi
La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Stato Ue, la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter e colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della "inversione contabile".

Acquisti intracomunitari di beni e servizi
Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l’ammontare dell’Iva secondo l’aliquota vigente.
Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l’ordine della numerazione:
- nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.
Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

Possibili conseguenze della Brexit
L’Europa, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l’aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.
Sarà dovuta l’Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all'accrescimento della base imponibile dell’imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell’inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.
Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell'Iva previsto per gli acquisti Ue; la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell'imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.
Inoltre l'azienda inglese, ormai fuori dall'Unione europea, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese, dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

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START UP INNOVATIVE SENZA NOTAIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Costituzione di società a responsabilità limitata senza l’intervento del notaio

Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una start up innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l’intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all’indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l’indicazione “start up costituita a norma dell’articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015”. (Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3691/C, 01/07/2016)

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START UP INNOVATIVE SENZA NOTAIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Costituzione di società a responsabilità limitata senza l’intervento del notaio

Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una start up innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l’intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all’indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l’indicazione “start up costituita a norma dell’articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015”. (Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3691/C, 01/07/2016)

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IL DECRETO BANCHE È LEGGE. QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il Decreto banche (D.L. 59/2016), approvato ieri dalla Camera in via definitiva, contiene importanti novità, quali misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alla legge fallimentare; interventi a favore delle banche in liquidazione; disposizioni finanziarie relative, tra l’altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito.

Con riferimento alle misure a sostegno delle imprese, si rileva innanzitutto che per gli imprenditori iscritti nel Registro Imprese viene introdotta la possibilità di garantire i crediti che vengono loro concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un "pegno mobiliare non possessorio", ovvero una forma di garanzia del credito che consente al debitore di non spossessarsi del bene mobile che ne è oggetto, e ciò, anche per crediti concessi a terzi, fermo restando il requisito dell’attinenza all'esercizio dell’impresa. La mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è comunque compensata da forme di pubblicità consistenti nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto banche disciplina altresì il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato, introducendo il nuovo art. 48-bis al D.Lgs. 385/93 (TUB). In particolare, la norma citata prevede che, in caso di mancato pagamento del debito, il creditore potrà attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare la volontà di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento e chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione e, ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.

Il decreto legge in parola prevede anche l’istituzione, al Ministero della Giustizia, di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, nonché misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata mediante modifiche al codice di procedura civile. Ad esempio, è previsto che il pignoramento debba contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione, a norma dell’art. 615 secondo comma terzo periodo c.p.c., è inammissibile se è proposta dopo la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.

Infine, si segnala che il provvedimento citato introduce modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzare le procedure, e prevede che i soggetti che vogliano continuare ad avvalersi della trasformazione in credito d’imposta delle DTA (imposte differite attive) iscritte in bilancio dovranno esercitare l’opzione ed effettuare il versamento del canone entro il 31 luglio 2016. A tal fine, i soggetti interessati devono esercitare apposita opzione irrevocabile e pagare un canone annuo dell'1,5% entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

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IN ARRIVO 100 MILA COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: COSA FARE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’Agenzia delle Entrate sta recapitando ai contribuenti circa 100 mila comunicazioni per segnalare possibili errori nelle dichiarazioni relative ai redditi 2012. Dopo il debutto, lo scorso anno, delle prime comunicazioni per la compliance, questa nuova tornata di invii intensifica ulteriormente la collaborazione tra Fisco e contribuenti.

I destinatari di tali comunicazioni sono i contribuenti persone fisiche, tra cui anche i titolari di partita IVA. Sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, questi ultimi non avrebbero inserito alcuni redditi nella dichiarazione presentata nel 2013 relativamente all'anno 2012, redditi rimasti quindi esclusi dalla formazione della base imponibile. Si tratta di errori o semplici dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l’avviso di accertamento e che, invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, vengono preventivamente rimessi all'attenzione del contribuente.

Le comunicazioni saranno spedite con posta ordinaria o, per i titolari di partita IVA, agli indirizzi PEC (ovvero, di posta elettronica certificata registrati nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico).

Il contribuente che riceve la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ha due possibilità:
1) se ritiene condivisibili i rilievi formulati dall'Amministrazione, può correggerli tramite il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta (1/6), correlate alla infedele dichiarazione;
2) laddove invece il contribuente necessiti di ulteriori informazioni o nel caso in cui non ritenga corrette le segnalazioni contenute nella comunicazione ricevuta, potrà contattare l’Agenzia delle Entrate oppure uno degli uffici territoriali della direzione provinciale dell'AE, utilizzando il canale di assistenza Civis, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

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REGNO UNITO: FUTURO DA PARADISO FISCALE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con il referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito si è espresso favorevolmente alla propria definitiva uscita dall'Unione Europea. Ma quali saranno le conseguenze fiscali di una scelta simile, soprattutto in ambito internazionale?

Innanzitutto, è facile immaginare che, alla luce del risultato referendario, una serie di agevolazioni e semplificazioni, di cui godono i Paesi aderenti alla UE, decadranno automaticamente o, quantomeno, dovranno essere gestite in modo parallelo, come già avviene per i Paesi non UE aderenti allo Spazio economico europeo.

Ad esempio, le imposte dirette, le imposte doganali e l'imposta sul valore aggiunto subiranno inevitabilmente importanti modifiche. Basti pensare che dovrebbero venir meno le agevolazioni previste dalla direttiva interessi e royalties (esonero dall'imposta italiana per interessi e canoni pagati tra società consociate all'interno della UE) e dalla direttiva "madre-figlia" (esenzione dall'imposta italiana su dividendi ed altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società "figlia" italiana alla società "madre" o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro della UE).

Anche le operazioni straordinarie transnazionali che coinvolgeranno soggetti UK, nonché spostamenti di sede in UK da parte di soggetti residenti UE, dovrebbero perdere il beneficio della neutralità fiscale. Dovrebbe essere nuovamente applicabile la ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. 600/1973 sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 23 del TUIR. Inoltre, gli interessi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine alle imprese italiane erogati da banche UK dovrebbero scontare la ritenuta a titolo d’imposta di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. 600/1973.

Veniamo ora all'aspetto centrale della questione. Considerata l’autonomia in termini di aliquote fiscali che il Regno Unito ha acquisito all'indomani dell'esito referendario e le già annunciate possibili riduzioni in tal senso, potrebbe accadere che lo stesso debba essere considerato in futuro un Paese a fiscalità privilegiata. Non è inverosimile pensare infatti che il Regno Unito, a seguito dell'uscita dalla UE, possa decidere di adottare politiche fiscali più favorevoli, al fine di attrarre maggiori investimenti e competere con molti governi europei, quali Olanda, Lussemburgo e Malta.

Conseguentemente, problematiche potrebbero sorgere in tema di normativa CFC. Non essendo il Regno Unito più un Paese UE, le società controllate ivi stabilite potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina generale di cui all'art. 167, comma 1, del TUIR, che prevede la tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dai soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al successivo comma 4, che, così come modificato dalla Legge 208/2015, sancisce definitivamente l’abbandono del sistema di elencazione tassativa dei Paesi black list, prevedendo che "I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia".

Infine, tutto ciò comporterebbe conseguenze anche in termini di tassazione di dividendi e plusvalenze. Ai sensi degli artt. 47, comma 4, e 68, comma 4, del TUIR (nonché dei corrispondenti artt. 89, comma 3, e 87, comma 1, del TUIR), infatti, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.

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NULLO L'ACCERTAMENTO AL LAVORATORE AUTONOMO BASATO SOLO SULLE MOVIMENTAZIONI BANCARIE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'accertamento emesso nei confronti di un lavoratore autonomo e/o professionista che si fondi solo su movimentazioni bancarie sospette è nullo, in quanto la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973 è valida solo per gli imprenditori e non più per i lavoratori autonomi. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 21 giugno 2016, n. 12779.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, aveva dichiarato illegittima la presunzione di cui all'art. 32 citato, prevista invece per l’imprenditore, secondo cui i prelevamenti bancari operati da un libero professionista, non supportati da documentazione fiscale giustificativa, rappresentassero materiale imponibile da assoggettare a tassazione, in virtù del fatto che non può per gli stessi presumersi, posta la peculiarità delle attività autonome, che gli stessi (prelevamenti) trovino ragion d’essere nell'attività professionale svolta, come accade per l’imprenditore nella formazione del reddito d’impresa.

In altri termini, secondo la Consulta, solo nella logica d’impresa il prelievo si può ascrivere all'acquisto di fattori produttivi impiegati nella produzione di beni e servizi, non potendo affermarsi lo stesso nell'ipotesi di formazione del reddito professionale (lavoratore autonomo). E ciò, in ragione della quasi fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.

Sulla scorta di tale principio, i Giudici di Piazza Cavour, nella pronuncia in commento, hanno precisato innanzitutto che "il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta".

Successivamente, i medesimi hanno concluso affermando che il venir meno dell’equiparazione tra il professionista e l’impresa sul piano delle indagini bancarie svolte a carico dei contribuenti, è stata pienamente recepita dalla Suprema Corte che ha affermato il principio di diritto secondo cui "la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali … sicché non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori".

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