REGIME PREMIALE ISA: È POSSIBILE BENEFICIARNE ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE TARDIVA?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 62/2020”

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) sono stati introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 con l’intento di sostituire dopo più di vent’anni di operatività gli studi di settore.
Tali indici segnano il passaggio da uno strumento di accertamento standardizzato ad uno diretto a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, mediante un giudizio di sintesi sul contribuente in termini di affidabilità fiscale in una scala di valori da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
Da tale giudizio, infatti, potrebbe conseguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali, laddove il contribuente fosse ritenuto fiscalmente “affidabile”, oppure la possibile inclusione dello stesso nell’ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione.
Diventa quindi fondamentale il giudizio di affidabilità fiscale, espresso sulla base di una serie di informazioni (in parte fornite dallo stesso contribuente), cui potrebbe seguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali a seconda dei diversi livelli raggiunti.
Sotto tale profilo, ci si è chiesto se la possibilità di fruire dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 debba essere riconosciuta anche nel caso in cui i dati utili a consentire l’accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione tardiva, cioè presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.
Per rispondere all’interrogativo si è deciso di partire da una breve disamina della disciplina normativa prevista dalla disposizione citata, onde evidenziarne le più importanti novità, per poi passare ad analizzare tale specifica problematica, anche alla luce dei principali chiarimenti di prassi.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2020”

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse, se effettuati a favore dei discendenti del de cuius o del coniuge del de cuius, non sono soggetti all’imposta sulle successioni ove sussistano determinate condizioni.
Più precisamente, detti trasferimenti non scontano l’imposta sulle successioni se:
- il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (Cfr., circolare AdE n. 3/E/2008, § 8.3.2).
A tal fine, è necessario che i discendenti e/o il coniuge beneficiari del trasferimento aziendale, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, prestino una dichiarazione che indichi la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (Cfr., Cass. ord. 29.1.2019, n. 2417).
Così come chiarito dalla risposta all’interpello n. 231 del 12.7.2019, deve altresì ritenersi che non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa, il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto mortis causa, che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o di un ramo di essa.

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IL PATTO DI FAMIGLIA TRA INVALIDITÀ, SCIOGLIMENTO E REVOCATORIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 26/2020”

Con la riforma operata dalla L. 55/2006, nel nostro ordinamento giuridico, è stato introdotto l’istituto del patto di famiglia, al fine di consentire all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda (anche sotto forma di partecipazione societaria) ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e di quelle sull’impresa familiare.
Si tratta, sostanzialmente, di un contratto inter vivos ad effetti reali che comporta il trasferimento immediato della proprietà, così anticipando le disposizioni successorie, e che consente, da un lato, di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall’altro, di assegnare tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell’impresa.
Al patto di famiglia devono partecipare, per ragioni di pubblicità e garanzia, oltre al disponente (che è il titolare d’azienda o delle partecipazioni societarie) e al discendente (ovvero, il soggetto o i soggetti cui la proprietà viene trasferita a titolo gratuito), anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie deve liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima, a meno che dette quote non siano coperte dalla attribuzione di altri beni del disponente.

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IL REGIME FISCALE DEI REDDITI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI A PERSONE FISICHE NON IN REGIME DI IMPRESA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Rivista delle operazioni straordinarie n. 2/2020”

I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (azioni o quote) in uno dei soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir, e cioè in società di capitali, enti non commerciali residenti e società ed enti non residenti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, Tuir, rientrano nella categoria dei dividendi anche gli utili distribuiti nell’ambito del recesso e dell’esclusione del socio, della riduzione del capitale esuberante e della liquidazione, anche concorsuale, delle società e degli enti sopra indicati.
Tradizionalmente, la distribuzione dei dividendi ai soci, così come il realizzo di una plusvalenza derivante dalla cessione dei suddetti titoli, comporta una tassazione in capo agli stessi a seconda delle caratteristiche del soggetto percipiente e della qualificazione della partecipazione.
La Legge di Bilancio 2018, modificando gli articoli 47 e 68, Tuir, 27 D.P.R. 600/1973, 5 e 6, D.Lgs. 461/1997, ha riformato la disciplina della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi percepiti da soci persone fisiche “privati”, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, stabilendone un identico trattamento fiscale a prescindere dal possesso di partecipazioni qualificate e non.

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AZIONE DI RIDUZIONE: IL CREDITORE DEL LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO PUÒ AGIRE IN SURROGATORIA?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 25/2020”

Con il testamento il de cuius, ancorché vanti il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio dopo la sua morte, non può diseredare alcuni dei parenti più stretti.
Infatti, è previsto che tale diritto non possa spingersi fino a ledere le posizioni di questi soggetti (c.d. legittimari), ai quali spetta in ogni caso una quota dell’eredità, o una parte dei beni ereditari, anche se il de cuius abbia stabilito diversamente con testamento.
In difetto di ciò, l’azione di riduzione è il rimedio concesso al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione, quindi, il legittimario (leso o totalmente pretermesso) mira a ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima.
Una problematica interessante si pone nel caso in cui il legittimario totalmente pretermesso, che è debitore nei confronti di un qualche soggetto, rimanga inerte (ovvero, senza manifestare alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti), così impedendo, di fatto, al suo creditore di soddisfarsi su quanto egli avrebbe diritto a ricevere.

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RISCOSSIONE DEI TRIBUTI: LE POSSIBILI DIFESE DEL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 59/2020”

Come noto, le somme che risultano dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria, in caso di mancato pagamento nei termini di legge, vengono iscritte a ruolo, ossia un elenco, formato dall'ente impositore, dei debitori e delle somme da essi dovute.
Nello specifico, l’agente della riscossione provvede alla predisposizione e notifica delle cartelle, alla riscossione delle somme e al riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori, nonché all'avvio dell’esecuzione forzata.
Obiettivo del presente contributo è proprio quello di analizzare le possibili difese del contribuente nella fase della riscossione, avendo particolare riguardo al provvedimento di sospensione e ai mezzi di tutela allo stesso offerti in caso di adozione di misure cautelari (fermo e ipoteca) o di riscossione, anche coattiva, dei tributi (cartella di pagamento, pignoramento).

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GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE IN ADESIONE DELL'ACCERTAMENTO ALLA CONSOLIDATA SULLA CONSOLIDANTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 58/2020”

Con la sentenza n. 30348/2019, per la prima volta, la Corte di Cassazione ha affrontato la vexata quaestio concernente l’estensione degli effetti della definizione in adesione dell’accertamento da parte della società consolidata sulla responsabilità della società consolidante che non abbia partecipato a tale procedimento, né abbia tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, così divenuto definitivo. Scopo del presente contributo è, pertanto, quello di passare in rassegna tale pronuncia, non prima di aver analizzato l’istituto del consolidato fiscale nazionale, nonché la disciplina dettata dal Tuir, in tema di obblighi e di responsabilità delle società e degli enti che hanno optato per l’applicazione di tale regime.

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IL RUOLO DELLA FONDAZIONE DI FAMIGLIA NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 24/2020”

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui i mutamenti in campo economico e sociale sono rapidi e improvvisi, diventa fondamentale operare per tempo una corretta pianificazione patrimoniale. In tale contesto, allora, è interessante verificare se la fondazione di famiglia possa essere validamente impiegata come strumento di protezione del patrimonio a tutela degli interessi dei membri della famiglia.

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AUMENTO DI CAPITALE: LA RINUNCIA AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE IN FAVORE DEL FIGLIO È DONAZIONE INDIRETTA?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su "La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2020"

In tema di aumento di capitale nella Srl, con la recente pronuncia n. 15666/2019 la Corte di Cassazione ha risolto la vexata quaestio concernente la qualificazione o meno come donazione indiretta, soggetta a collazione, della rinuncia del genitore defunto al diritto di sottoscrizione in favore di uno dei figli.

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L'INSOSTENIBILE INCERTEZZA DELLA FISCALITÀ INDIRETTA DEL TRUST

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 12/2019”

Obiettivo del presente contributo è quello di esaminare la tassazione indiretta del trust, con specifico riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, così come reintrodotta dal D.L. 262/2006, tenendo conto segnatamente, oltre che dei chiarimenti di prassi, delle discordanti pronunce della giurisprudenza di legittimità dell’ultimo quinquennio.

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