CON I LAVORI IN CORSO È VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE E NON DI FABBRICATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita, che venga rettificato in fabbricato di tipo villino sulla base dei lavori in corso, se alla data di trasferimento del bene non vi sia prova dell’ultimazione della costruzione.
È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 10025, depositata ieri 29 marzo dalla Corte di Cassazione, che esclude quindi la rilevanza della mera utilizzazione edificatoria dell’area su cui insiste un fabbricato in corso di costruzione.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.r.l. di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita. In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate, rettificando tale valore in fabbricato di tipo villino sulla base della documentazione attestante i lavori in corso, contestava le maggiori imposte.
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CON I LAVORI IN CORSO È VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE E NON DI FABBRICATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita, che venga rettificato in fabbricato di tipo villino sulla base dei lavori in corso, se alla data di trasferimento del bene non vi sia prova dell’ultimazione della costruzione.
È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 10025, depositata ieri 29 marzo dalla Corte di Cassazione, che esclude quindi la rilevanza della mera utilizzazione edificatoria dell’area su cui insiste un fabbricato in corso di costruzione.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.r.l. di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita. In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate, rettificando tale valore in fabbricato di tipo villino sulla base della documentazione attestante i lavori in corso, contestava le maggiori imposte.
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NOTAIO LIBERO DALL'IMPOSTA VERSATA DALLA SOCIETÀ E POI RIMBORSATA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9538, depositata ieri 24 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di imposta di registro e responsabilità solidale del notaio rogante.
La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta proporzionale di registro relativa ad atti di fusione per incorporazione di alcune società, notificata ad una contribuente in qualità di erede del notaio rogante. Il titolo, divenuto definitivo, in esecuzione del quale veniva notificata la citata cartella, era costituito da una sentenza della Corte di Cassazione, favorevole all’amministrazione finanziaria, che a suo tempo aveva intimato al citato notaio il pagamento della maggiore imposta.
A seguito dell’impugnazione di tale cartella, la contribuente risultava vittoriosa all’esito di entrambi i gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’imposta di registro relativa alle operazioni di fusione in contestazione era stata pagata dalla società, per cui la pretesa dell’Ufficio di un nuovo versamento era illegittima.
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L'EX AMMINISTRATORE NON RISPONDE DELLA FATTURA FALSA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9753, depositata ieri 22 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di reati tributari e responsabilità dell’ex amministratore, conformandosi all’orientamento sinora espresso (cfr., Cass. Sent. n. 23229/2012).
La fattispecie in esame trae origine dall’adozione della misura cautelare dell’interdizione, per la durata di un anno, dall’esercizio della qualità di imprenditore commerciale e di amministratore di società commerciali, emessa nei confronti dell’ex amministratore di una società, poiché indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000.
Avverso tale provvedimento cautelare veniva proposta istanza di revoca dinanzi al giudice per le indagini preliminari del competente Tribunale, che però la rigettava con ordinanza. Seguiva atto di appello dinanzi al Tribunale del riesame di Brescia, ma, ancora una volta, la richiesta dell’indagato veniva respinta.
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FALLIMENTO: NIENTE COMPENSO AL CURATORE “DISTRATTARIO”
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di fallimento, non ha diritto alla liquidazione del compenso dell’attività svolta, il curatore rinunciatario all’incarico che, nell’espletamento di tale mandato, abbia posto in essere una condotta illecita, consistente nella distrazione di somme dalla cassa della procedura, in quanto fattispecie di grave inadempimento che giustifica lo scioglimento dall’obbligazione di pagamento del compenso, eccepibile da parte del fallimento per il venir meno del rapporto fiduciario, anche nell’ipotesi in cui questi abbia restituito le somme distratte.
Sono queste le conclusioni desumibili dall’ordinanza n. 8530, depositata ieri 17 marzo dalla Corte di Cassazione, in relazione ad una vicenda che ha visto agire in giudizio l’ex curatore di una procedura fallimentare, con l’intento di ottenere dalla stessa il compenso per l’attività svolta.
Più precisamente, il Tribunale di Monza rigettava con decreto l’istanza di liquidazione del compenso dell’attività svolta che era stata presentata da un curatore fallimentare rinunciatario all’incarico.
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RESIDENZA FISCALE PER IL CITTADINO CON LEGAMI PERSONALI O INTERESSI ECONOMICI IN ITALIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di soggettività fiscale del cittadino italiano residente all’estero, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 Tuir e dell’articolo 43 cod.civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell’Aire.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8286, depositata ieri 15 marzo, la quale consolida, quindi, l’orientamento in materia (cfr., Cass. Sent. n. 21694/2020; Cass. Sent. n. 678/2015).
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad un cittadino italiano, iscritto all’Aire e residente all’estero, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli richiedeva maggiori imposte, ritenendolo fiscalmente residente in Italia sulla base degli elementi in esso indicati.
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ACCESO A LOCALE AD USO PROMISCUO SENZA I GRAVI INDIZI DI VIOLAZIONI FISCALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7768, depositata ieri 10 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di accesso, da parte dei verificatori fiscali, presso un locale del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come sede legale, sia come abitazione privata.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una associazione di un avviso di accertamento, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni anche al legale rappresentante della stessa, poiché considerato l’autore delle violazioni contestate.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’associazione e dal suo legale rappresentante, annullava l’atto impositivo ritenendo inutilizzabile il materiale probatorio su cui lo stesso era stato fondato, poiché acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l’abitazione del legale rappresentante in violazione dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972. E ciò, così come precisato dai giudici liguri, «stante l’insussistenza e/o comunque l’assenza dell’indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali» nell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.
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ACCESO A LOCALE AD USO PROMISCUO SENZA I GRAVI INDIZI DI VIOLAZIONI FISCALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7768, depositata ieri 10 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di accesso, da parte dei verificatori fiscali, presso un locale del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come sede legale, sia come abitazione privata.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una associazione di un avviso di accertamento, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni anche al legale rappresentante della stessa, poiché considerato l’autore delle violazioni contestate.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’associazione e dal suo legale rappresentante, annullava l’atto impositivo ritenendo inutilizzabile il materiale probatorio su cui lo stesso era stato fondato, poiché acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l’abitazione del legale rappresentante in violazione dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972. E ciò, così come precisato dai giudici liguri, «stante l’insussistenza e/o comunque l’assenza dell’indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali» nell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.
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CONTRIBUTI: L'IMPUGNAZIONE DEL RUOLO PER VIZI DI MERITO VA PROPOSTA CONTRO L’INPS
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.
La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate. In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.
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CONTRIBUTI: L'IMPUGNAZIONE DEL RUOLO PER VIZI DI MERITO VA PROPOSTA CONTRO L’INPS
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.
La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate. In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.
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