LE NOVITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che ha l’obiettivo di creare regole coerenti in merito alla protezione dei dati per tutte le aziende con sede nell'Unione europea.

Anche se molti dei principi da esso previsti si basano sulle attuali norme di protezione dei dati dell'Unione europea, il GDPR prevede un ambito di applicazione più ampio, standard più prescrittivi e multe fino al 4 per cento dei ricavi globali annui per determinate violazioni.

Per avere maggiori informazioni scarica la GUIDA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI predisposta dall'Autorità di vigilanza.

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NOTIFICA NULLA SENZA RACCOMANDATA INFORMATIVA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In caso di irreperibilità relativa del contribuente, configurabile anche quando quest'ultimo non venga reperito dall'agente postale dopo diversi tentativi di accesso, la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi segue la procedura di cui all’articolo 140 c.p.c., il quale richiede la spedizione e l’effettiva ricezione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 6 aprile 2018, n. 8478.

La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui i giudici di seconde cure avevano ritenuto illegittima una cartella di pagamento, in quanto invalidamente notificata seguendo la procedura di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973.

Essi avevano, infatti, rilevato come il soggetto fosse soltanto temporaneamente irreperibile, e non assolutamente indisponibile, in quanto residente nello stesso Comune in cui andava effettuata la notifica. Pertanto, contrariamente a quanto effettuato, la procedura da seguire era quella prevista dall’articolo 140 c.p.c..

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LA DECADENZA IMMINENTE GIUSTIFICA L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, a meno che l’Amministrazione finanziaria provi la sussistenza di ragioni di urgenza consistenti in elementi di fatto che esulano dalla propria sfera di controllo e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, fra i quali non può però rientrare l’imminente decadenza dal potere impositivo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 10 aprile 2018, n. 8749.

La controversia risolta dai giudici di Piazza Cavour prende le mosse da un ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle risultanze di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, nei locali dell’impresa, i cui risultati venivano esposti in un processo verbale di constatazione regolarmente notificato.

Il ricorrente impugnava il suddetto avviso, deducendo la violazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, secondo il quale fra il rilascio della copia del processo verbale di constatazione e l’emissione dell’avviso di accertamento devono necessariamente intercorrere sessanta giorni, salvi i casi di particolare, motivata e provata urgenza.

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MEZZA ADESIONE, TUTTO DA RIFARE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di accertamento con adesione, il mancato perfezionamento della procedura, ancorché faccia rivivere, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria, non determina l’inattendibilità del successivo avviso recante una quantificazione delle imposte nella misura rideterminata in contraddittorio, né consente di attribuire all’atto di adesione sottoscritto ma non perfezionato il valore di riconoscimento del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18 aprile 2018, n. 9485.

La vicenda trae origine dalla constatazione, a seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate, di maggiori ricavi a danno di una società. Ad essa seguiva la notifica di un invito al contraddittorio, ex articolo 5 D.Lgs. 218/1997, che si concludeva con la sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, con cui l’originaria pretesa impositiva veniva concordemente ridotta.

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POSSIBILE L'ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, la quale dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.

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POSSIBILE L'ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, la quale dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.

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ACCISE DOVUTE ANCHE SE I PRODOTTI SONO STATI RUBATI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7 novembre 2017, n. 26419.

Nel caso di specie, una società che svolgeva attività di depositaria autorizzata di alcol, a seguito di diniego alla richiesta di sgravio delle accise dovute sui prodotti di cui aveva subito il furto ad opera di ignoti, riceveva il relativo avviso di pagamento, che veniva tempestivamente impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. In accoglimento delle doglianze sollevate dalla società contribuente, i giudici di prime cure, e successivamente anche quelli di appello, annullavano l’atto impugnato.

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SÌ AL GIUDICATO FAVOREVOLE PER IL CONDEBITORE NON OPPONENTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di contenzioso tributario, l’annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal condebitore opponente esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente inerti, in quanto tale annullamento colpisce l’unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3204.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività di controllo avente ad oggetto una compravendita immobiliare, notificava, sia al venditore che all’acquirente, un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, originato dal riscontro di un’incongruenza fra il valore dell’immobile, cosi come effettivamente accertato, e quello dichiarato nel contratto.

L’acquirente, diversamente dal venditore, intentava ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rideterminava al ribasso il valore dell’immobile accertato dall’Agenzia delle Entrate. Tale decisione, confermata dalla CTR Lombardia e in mancanza di ricorso per cassazione, acquisiva la forza del giudicato.

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NUOVA APERTURA SUL GIUSTIFICATO MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Non sussiste il reato di omesso versamento di ritenute certificate per carenza dell’elemento soggettivo, qualora la condotta omissiva dell’imputato sia dipesa da una crisi di liquidità dell’impresa che lo abbia obbligato, tra pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti e versamento delle ritenute fiscali, ad optare per la prima, trovando il diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione fondamento e tutela nella Costituzione. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 12 febbraio 2018, n. 6737.

La vicenda prende le mosse dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bergamo, che condannava l’imputato per il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000 per avere omesso, quale legale rappresentante di una S.p.A., di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti di imposta entro i termini di legge.

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NOTIFICA DELLA SENTENZA E DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso la sede della parte indicata nell’elezione di domicilio, ma a difensore diverso da quello costituito in giudizio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2018, n. 1047.

Il caso affrontato dai Giudici di piazza Cavour trae origine dalla pronuncia della Corte d’appello di Firenze che dichiarava l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Inps perché proposto oltre il termine breve di impugnazione.

Tale statuizione si fondava sulla ritenuta validità della notificazione della sentenza di primo grado all’Inps, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e sulla ritenuta irrilevanza dell’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura.

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