NUOVO CODICE DOGANALE DA MAGGIO 2016
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Da maggio 2016 entrerà in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, che introduce novità destinate ad avere un significativo impatto nell'operatività delle aziende che frequentemente realizzano operazioni di import ed export. Vediamo quali sono.
La certificazione AEO
Il nuovo Codice attribuisce un ruolo chiave ai soggetti AEO, Infatti, questi ultimi divengono destinatari delle principali semplificazioni previste dal medesimo.
Viene introdotto un ulteriore requisito per ottenere la certificazione AEO-C relativa alle semplificazioni doganali. In particolare, il soggetto richiedente tale certificazione deve dimostrare di possedere particolari standard di competenza o specifiche qualifiche professionali, quali, ad esempio, una comprovata esperienza di almeno tre anni in materia doganale o l’aver preso parte a corsi di formazione, riguardanti la materia doganale, organizzati dagli uffici delle dogane o da soggetti riconosciuti dalle medesime come qualificati a fornire corsi di formazione in materia.
Infine, è previsto che il soggetto richiedente, nel corso degli ultimi tre anni, non abbia commesso violazioni gravi e ripetute non solo della normativa doganale, ma, più in generale, della normativa fiscale, estendendo, in tal modo, l’ambito di indagine a settori impositivi prima esclusi.
Le Informazioni Tariffarie Vincolanti
Il nuovo Codice prevede che le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) abbiano una validità di tre anni (e non più sei) e siano vincolanti non solo per l’autorità doganale che le ha emesse, ma anche per il soggetto richiedente. Ne consegue che il richiedente la ITV sarà sempre obbligato a conformarsi al contenuto della decisione dichiarando la classificazione doganale individuata dall'autorità cui l’istanza è stata presentata.
I regimi doganali
Il nuovo Codice semplifica e raggruppa i regimi doganali in tre macro categorie:
1) immissione in libera pratica;
2) esportazione;
3) regimi speciali.
All'interno dei regimi speciali è, poi, possibile trovare la seguente distinzione:
• il transito (che comprende sia il transito interno che quello esterno);
• il deposito (che comprende il deposito doganale e le zone franche);
• l’uso particolare (che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale);
• il perfezionamento (che comprende il perfezionamento attivo e passivo).
Si rileva altresì che il nuovo Codice non contempla più il regime del perfezionamento attivo col sistema del rimborso e la procedura di trasformazione sotto controllo doganale.
Il valore in dogana
La novità più significativa è rappresentata dall'abolizione della regola del “first sale price”. Infatti, il nuovo Codice prevede chiaramente che il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima l’introduzione delle merci in tale territorio.
Conseguentemente, non sarà più possibile utilizzare, ai fini doganali, il valore di una transazione anteriore a quella in base alla quale le merci sono state importate nell'Unione Europea.
Tuttavia, per mitigare gli effetti del venir meno della regola del “first sale price”, è stata introdotta una norma transitoria in virtù della quale, fino a dicembre 2017, il valore di transazione delle merci, ai fini doganali, potrà essere ancora determinato sulla base di una vendita antecedente se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.
Lo sdoganamento centralizzato
Si tratta di una novità di assoluto rilievo. In particolare, i soggetti titolari di un certificato AEO-C relativo alle semplificazioni doganali potranno essere autorizzati a presentare, presso l’ufficio doganale competente in base al luogo in cui sono stabiliti, dichiarazioni doganali relative a merci presentate presso altri uffici doganali.
Ciò consentirà all'operatore economico di presentare le proprie dichiarazioni presso un unico ufficio delle dogane (quello di propria competenza), il quale procederà a controllare le dichiarazioni ed a riscuotere i diritti se dovuti, sebbene le merci siano materialmente introdotte nell'Unione Europea o esportate attraverso dogane diverse da quella competente per le formalità doganali.
Prescrizioni e decadenze
Il nuovo Codice prevede chiaramente che quando l’obbligazione sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni (ovvero, quello ordinario di prescrizione) è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale. Inoltre, il nuovo Codice prevede che le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa doganale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRASLOCA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
È incostituzionale la disposizione normativa contenuta nell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio della riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. E' questo il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 3 marzo 2016, n. 44, che ha dichiarato incostituzionale anche la disposizione introdotta dal decreto attuativo della delega fiscale per la riforma del contenzioso tributario nell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con due ordinanze dello stesso tenore emesse il 10 novembre 2014, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzionale, nella previsione recata nell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992, la quale prevede che le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui la sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.
Con la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale ha ravvisato la violazione - da parte dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 - dell’art. 24 Cost., avendo il legislatore individuato un criterio attributivo della competenza che finisce per impedire l’esercizio del diritto di difesa, posto che il contribuente sarebbe costretto ad un gravoso spostamento verso il luogo nel quale instaurare la propria azione giudiziaria.
A tal proposito, lo stesso legislatore, all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ha precisato che l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico. Questo onere diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un’azione da esercitarsi in una sede lontana.
Infine, la Corte ha rilevato che l’incostituzionalità della norma in commento si riviene anche nella versione della stessa modificata dal decreto legislativo recante la riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. 158/2015), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti di soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 (concessionari privati) è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.
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È SEMPRE NULLO L'ACCERTAMENTO ANTICIPATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (c.d. PVC) è nullo, anche se l'emissione anticipata è stata determinata dall'imminente spirare del termine decadenziale per l'esercizio dell'attività accertatrice. E' questo il principio sancito dalla Suprema Corte, con sentenza del 16 marzo 2016, n. 5137, conformemente al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una srl e terminata con il rilascio del PVC, cui seguiva, appena 18 giorni dopo, la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento, stante il decorso a fine anno dei termini decadenziali previsti. Quindi, la questione controversa concerne la possibilità di poter considerare l'imminente spirare del termine decadenziale per l'esercizio dell'attività accertatrice quale idoneo motivo di urgenza che, derogando all'obbligo di contraddittorio in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, consenta al Fisco di emettere l'atto prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC, durante il quale detto contraddittorio dovrebbe realizzarsi.
Orbene, come noto, le Sezioni Unite, intervenute sul tema con sentenze nn. 18184/2013 e 19667/2014, avevano già affermato che l'atto impositivo emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC è nullo, in quanto la finalità di detto termine è quella di consentire il contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce evidentemente espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede, purché non sussistano ragioni di motivata urgenza che giustifichino l'emissione anticipata dell'atto impositivo.
Con la pronuncia in commento, gli Ermellini hanno precisato che le ragioni di particolare e motivata urgenza non sono identificabili tout court nell'imminente spirare del termine di decadenza dell'attività accertatrice, atteso che ciò comporterebbe l'inammissibile effetto di una generalizzata convalida di tutti gli atti in scadenza, quando è invece dovere del Fisco attivarsi per consentire il concreto dispiegarsi del contraddittorio. Quindi, spetta all'Agenzia delle Entrate fornire la prova che l'imminente decorso del termine decadenziale sia dipeso da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.
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È SEMPRE NULLO L'ACCERTAMENTO ANTICIPATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (c.d. PVC) è nullo, anche se l'emissione anticipata è stata determinata dall'imminente spirare del termine decadenziale per l'esercizio dell'attività accertatrice. E' questo il principio sancito dalla Suprema Corte, con sentenza del 16 marzo 2016, n. 5137, conformemente al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una srl e terminata con il rilascio del PVC, cui seguiva, appena 18 giorni dopo, la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento, stante il decorso a fine anno dei termini decadenziali previsti. Quindi, la questione controversa concerne la possibilità di poter considerare l'imminente spirare del termine decadenziale per l'esercizio dell'attività accertatrice quale idoneo motivo di urgenza che, derogando all'obbligo di contraddittorio in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, consenta al Fisco di emettere l'atto prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC, durante il quale detto contraddittorio dovrebbe realizzarsi.
Orbene, come noto, le Sezioni Unite, intervenute sul tema con sentenze nn. 18184/2013 e 19667/2014, avevano già affermato che l'atto impositivo emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC è nullo, in quanto la finalità di detto termine è quella di consentire il contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce evidentemente espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede, purché non sussistano ragioni di motivata urgenza che giustifichino l'emissione anticipata dell'atto impositivo.
Con la pronuncia in commento, gli Ermellini hanno precisato che le ragioni di particolare e motivata urgenza non sono identificabili tout court nell'imminente spirare del termine di decadenza dell'attività accertatrice, atteso che ciò comporterebbe l'inammissibile effetto di una generalizzata convalida di tutti gli atti in scadenza, quando è invece dovere del Fisco attivarsi per consentire il concreto dispiegarsi del contraddittorio. Quindi, spetta all'Agenzia delle Entrate fornire la prova che l'imminente decorso del termine decadenziale sia dipeso da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.
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È ONERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROVARE LA QUALITÀ DI EREDE DEL SOGGETTO CHIAMATO IN CAUSA PER DEBITI FISCALI DEL DE CUIUS
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati al fine di poter esigere l'adempimento dell'obbligazione del loro dante causa. E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 24 febbraio 2016, n. 3611.
La vicenda trae origine da un avviso di rettifica IVA impugnato dal contribuente e riassunto dall'Agenzia delle Entrate dopo la morte del de cuius con la chiamata in causa degli eredi individuati dalla denuncia di successione. I ricorrenti lamentavano che la mera delazione, che segue all'apertura della successione, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, che consegue solo alla accettazione espressa o tacita dell’eredità. Dunque - ritenevano i medesimi -, se l’Ufficio non fornisce dimostrazione alcuna di tale qualità in capo ai presunti eredi, essi non possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari del defunto e va rilevata la loro estraneità al giudizio.
La Suprema Corte, condividendo in toto quanto sostenuto dai ricorrenti, cassava pertanto la sentenza della CTR della Lombardia, che non aveva tenuto conto di detta eccezione, affermando il seguente principio di diritto: "in tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità".
In altri termini, secondo gli Ermellini, non può esservi dubbio che sulla parte istante incomba l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la domanda o l’impugnazione sia stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, atteso che la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
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REGIME DI DETRAZIONE IVA PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI DA USARE COME AGRITURISMI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione IVA. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 marzo 2016, n. 4606, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che gli immobili abitativi, utilizzati dal contribuente nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale le spesi di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai medesimi immobili non risentono della indetraibilità di cui all'art. 19, comma 1, lett. i) del D.P.R. 633/1972, in quanto essa trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori perché utilizzatore in proprio del bene immobile, ovvero allorché l'immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.
Dunque, secondo la Suprema Corte, il complesso normativo richiamato evidenzia come l'intento del Legislatore sia quello di considerare in modo unitario l'attività agrituristica, in quanto connessa allo svolgimento dell'attività agricola in senso stretto. Infatti, essa include tipicamente l'attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti a uso abitativo.
Ne deriva, in definitiva, che anche le spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazioni di tali immobili, la cui funzione tipica - riconosciuta dalla legge - è strumentale all'esercizio dell'attività agrituristica - devono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.
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REGIME DI DETRAZIONE IVA PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI DA USARE COME AGRITURISMI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione IVA. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 marzo 2016, n. 4606, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che gli immobili abitativi, utilizzati dal contribuente nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale le spesi di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai medesimi immobili non risentono della indetraibilità di cui all'art. 19, comma 1, lett. i) del D.P.R. 633/1972, in quanto essa trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori perché utilizzatore in proprio del bene immobile, ovvero allorché l'immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.
Dunque, secondo la Suprema Corte, il complesso normativo richiamato evidenzia come l'intento del Legislatore sia quello di considerare in modo unitario l'attività agrituristica, in quanto connessa allo svolgimento dell'attività agricola in senso stretto. Infatti, essa include tipicamente l'attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti a uso abitativo.
Ne deriva, in definitiva, che anche le spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazioni di tali immobili, la cui funzione tipica - riconosciuta dalla legge - è strumentale all'esercizio dell'attività agrituristica - devono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.
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IL PATENT BOX PREMIA LE OPERE D'INGEGNO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La legge di Stabilità 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. Patent box, un regime di tassazione agevolata su base opzionale per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali. Esso si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile applicato, che siano residenti nel territorio dello Stato o in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili.
L’opzione per la tassazione agevolata ha una durata di cinque periodi d’imposta, è irrevocabile, rinnovabile e consente di escludere dalla base imponibile - sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP - una quota del reddito derivante dall'utilizzo (diretto o indiretto) dei predetti beni. Condizione necessaria per poter applicare il regime fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di beni agevolabili.
Il decreto attuativo del regime ha precisato che:
a) per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno indicati in un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata e i successivi quattro;
b) a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
Sono oggetto di agevolazione i redditi derivanti da opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa (inclusi i marchi commerciali), disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (know-how). Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, per poter beneficiare della agevolazione, non è necessario che i beni immateriali suindicati siano registrati presso gli enti preposti, essendo sufficiente che gli stessi siano “giuridicamente tutelabili”, ovverosia che le leggi vigenti ne prevedano almeno “potenzialmente” la protezione.
La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun dei predetti beni immateriali, sulla base del rapporto tra:
a) i costi rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Ai fini del computo di tale rapporto, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione e per i due successivi, i costi sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente. A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni in commento, i costi sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta in cui dette disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.
La quota di reddito agevolabile così determinata non concorre alla formazione del reddito complessivo:
- per il 50% del suo ammontare a regime;
- per il 40% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- per il 30% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
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RISPONDE DI RICICLAGGIO IL BANCARIO CHE NON SEGNALA OPERAZIONI SOSPETTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Risponde di riciclaggio, a titolo di concorso, il bancario che omette di segnalare operazioni anomale, in quanto la scelta di autorizzarle, omettendo le dovute segnalazioni, costituisce l’esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attui il riciclaggio. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte, con sentenza dell'8 marzo 2016, n. 9472.
I Giudici di merito avevano ritenuto colpevole un bancario (direttore di filiale) per non aver fatto quanto in suo potere per impedire a una donna di compiere operazioni concernenti denaro proveniente da una truffa, desumendo la volontà dello stesso di concorrere nel reato di riciclaggio dalla riconoscibilità delle operazioni chiaramente sospette.
Concordemente, i Giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto - a fronte di ripetute operazioni sospette, tutte rimaste prive delle dovute segnalazioni - che la condotta del bancario fosse voluta, in termini di accezione del rischio, “in quanto egli, posto nell'alternativa di autorizzare o meno i prelevamenti, si è autodeterminato a permetterli, violando la normativa bancaria (primaria e secondaria), pur in presenza di sicuri ed inequivocabili indici di illiceità quanto alla provenienza illecita del denaro”.
Dunque, la volontà del bancario è stata ricavata da molteplici indici sintomatici, quali l’anomalia delle operazioni connotate da qualcosa in più di un sospetto, la posizione ricoperta, le competenze in materia bancaria, e la specificità della normativa violata che è diretta a evitare il riciclaggio di denaro, “circostanze tutte che imponevano all'imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle, sicché la scelta attiva di autorizzarle, omettendo le segnalazioni, ha costituito l’esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio”.
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LA PROVA DELL'ESTRANEITÀ ALLA GESTIONE SOCIETARIA VINCE LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI EXTRABILANCIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La prova dell'estraneità del socio di società di capitale a ristretta base sociale dalla gestione societaria è idonea a vincere la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio accertati in capo alla medesima società. E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 2 febbraio 2016, n. 1932, che, richiamando la regula juris secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi, rileva però che è fatta salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria circa la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Ciò posto, occorre innanzitutto chiarire che la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio è espressamente prevista, per le società di persone, dall'art. 5, comma 1 del TUIR, secondo cui “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Nel caso, invece, di società di capitali a ristretta base sociale, il Legislatore tributario concede in via opzionale la tassazione per trasparenza ex art.116 del TUIR, denominato appunto “Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria”, del tutto esaustivo dal punto di vista letterale per quanto concerne la facoltà concessa e non l’obbligo di adottare tale regime.
Ciononostante, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato un maggior reddito in capo alle società di capitali a ristretta base sociale che non hanno adottato il regime di cui all'art. 116 indicato, può comunque accertare un maggior reddito anche in capo ai soci, i quali, secondo la presunzione esistente, avrebbero approfittato di tale reddito occultamente pervenuto, fatta salva la possibilità di offrire la prova contraria. Ed infatti, nell'ordinanza sopra citata viene disconosciuta l’esistenza implicita di rapporti tra i soci con conseguente rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e decisione favorevole per il contribuente.
La pronuncia dispone che “il principio secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale, è legittima, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione di eventuali utili extra-contabili ai soci, spesso enunciato nell'ambito di controversie in cui i pochi soci sono tra loro legati da rapporti di parentela o coniugio, non presuppone necessariamente l'esistenza di siffatti rapporti. Il principio deriva infatti dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi. Ciò legittima, anche in assenza di rapporti di parentela tra i soci, la presunzione che gli stessi siano a conoscenza degli affari sociali, siano consapevoli dell'esistenza di utili extra-bilancio e dunque se li distribuiscano in ragione delle rispettive quote di partecipazione al capitale”.
L’inesistenza di rapporti con un “vincolo di complicità”, locuzione utilizzata dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2008 per avvalorare lo stretto legame esistente tra i soci nelle società in questione, può pertanto rappresentare un elemento decisivo per superare la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio, in quanto attestante l’estraneità del socio alla gestione societaria.
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