COSA E' LA LETTERA DI CREDITO O CREDITO DOCUMENTARIO?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La lettera di credito o credito documentario è un documento irrevocabile che si sostanzia in un impegno scritto di una banca emittente per ordine di un compratore a favore di un venditore che ne risulterà essere il beneficiario e rappresenta il metodo di pagamento più utilizzato nel commercio internazionale. Il credito può essere “confermato” o “non confermato”. Nel primo caso, la banca dovrà obbligatoriamente onorare il credito senza nessun ricorso, mentre, nel secondo caso, la stessa potrebbe non onorare il credito.
La diffusione dell’utilizzo di questo istituto nel commercio internazionale deriva principalmente dall'impossibilità - vista la lontananza fisica tra le parti - di affrontare i rischi connessi alle attività internazionali, legati sostanzialmente a problemi di credito, solvibilità e stabilità dell’assetto politico ed economico dello stato con il quale si intrattengono affari. I soggetti chiamati in causa con questo strumento di pagamento sono sostanzialmente tre: compratore, venditore ed emittente (banca).
Il pagamento verrà corrisposto da parte della banca solo a seguito della verifica della correttezza di determinati documenti e della loro conformità al testo della lettera di credito che definisce quali documenti dovranno essere presentati e con quali caratteristiche. Imprescindibile è la presenza del documento di trasporto, che attesta l’avvenuta spedizione della merce.
Elementi fondamentali che devono essere contenuti in una lettera di credito sono il nome dell’ordinante, il beneficiario, il luogo di presentazione dei documenti, il termine di scadenza e l’ammontare per il quale il compratore si è impegnato con il venditore.
Se i documenti sono formalmente viziati, la banca non sarà autorizzata a procedere al pagamento e dovrà dare notizia delle anomalie presenti nei documenti al venditore. Se le anomalie risulteranno sanabili, dopo le dovute modifiche, sbloccheranno comunque il pagamento del credito.
E' importante ricordare che il credito documentario si basa essenzialmente sulla documentazione e sulla correttezza formale dei documenti presentati, pertanto, se i documenti sono conformi a quelle richiesti dal credito, anche se le merci non dovessero corrispondere ai termini contrattuali, la banca onorerà il credito.
Il credito documentario è disciplinato dalle “Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari”, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) a partire dal 1933, una regolamentazione che assicura un trattamento uniforme a livello internazionale e viene periodicamente aggiornata.
Come tutti gli accordi, anche le lettere di credito possono nascondere alcune insidie che hanno diversa natura, sebbene siano riscontrabili maggiormente nella documentazione. Ad esempio, la data di scadenza può essere troppo vicina ed il tempo concesso è insufficiente per produrre tutta la documentazione richiesta oppure si riscontra la presenza di una clausola che non può essere soddisfatta. Pertanto, è fondamentale per l’operatore, al fine di non incorrere in spiacevoli sorprese, verificare che la lettera di credito sia irrevocabile,confermata e a vista, esaminare attentamente il credito e verificare i tempi necessari al rilascio della documentazione.
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IMPOSTE IN MISURA FISSA PER IL TRUST CON FINALITA' LIQUIDATORIA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, con sentenza del 5 febbraio 2016, conferma l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa al trust con finalità liquidatoria, in quanto non sussiste alcun interesse di liberalità, né un arricchimento dei destinatari che ricevono solo la soddisfazione dei propri crediti.
Ciò in considerazione del fatto che non trova applicazione il disposto dell’articolo 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n.262 – imposta di donazione ai vincoli di destinazione – in quanto tale norma può applicarsi per la costituzione di vincoli di destinazione effettuati con intento di liberalità ed arricchimento dei destinatari.
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2016
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Usufruire una seconda volta dell’agevolazione prima casa prima di aver venduto l’immobile agevolato? Ora è possibile, a patto di alienare il precedente acquisto entro 12 mesi.
Il contribuente, che aveva già fruito in precedenza dell’agevolazione prima casa, può nuovamente avvalersi del medesimo vantaggio fiscale senza essere obbligato a dismettere preventivamente il primo acquisto per cui era già stata richiesta l’agevolazione (come accadeva fino al 31 dicembre 2015), ma impegnandosi semplicemente a cedere il “vecchio” immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato: è questa una delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016.
Si tratta di una modifica sulla disciplina del trasferimento della “prima casa”, la cui ratio risponde all'esigenza di risollevare il mercato immobiliare dalle difficoltà in cui si trova da tempo.
Ecco i vantaggi economici: l’agevolazione prima casa consente di pagare in misura fissa l’imposta ipotecaria (50 euro) e catastale (50 euro), versando solo il 2% dell’imposta di registro, al posto del 9% ordinario. Se l’operazione viene realizzata con un’impresa, la vendita è soggetta ad IVA e si applica l’aliquota del 4%, mentre le imposte catastale e di registro salgono, sempre in misura fissa, a 200,00 euro.
Dal 2016 è possibile, anche per chi ha già goduto in passato di tale regime agevolato, decidere di cambiare la propria abitazione con una nuova, beneficiando nuovamente dei vantaggi fiscali sopra menzionati. Tutto ciò, però, alla condizione che il vecchio immobile sia venduto entro 12 mesi dal rogito. Fino al 31 dicembre 2015, ciò era invece possibile solo se si dismetteva la titolarità del vecchio immobile entro la data di stipula del nuovo acquisto agevolato.
È utile richiamare sommariamente le considerazioni fornite dallo Studio n. 5-2016/T dal Consiglio Nazionale del Notariato in merito alla concessione dell’agevolazione prima casa alla luce della Legge di Stabilità 2016:
- possono godere dell’agevolazione le case di abitazione, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza, o se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
- nell'atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, salva l’ipotesi in cui si tratti dell’abitazione già acquistata con le agevolazioni “prima casa” che si intende alienare entro l’anno successivo. A questo proposito sembra peraltro che il regime agevolato possa essere concesso solo per immobili su cui si è già goduto dell’agevolazione, rimanendo escluse le ipotesi di “pre-possidenza” non provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni “prima casa”. Detto altrimenti sembrerebbe che essere proprietari, nello stesso Comune, di un immobile acquisito per successione ereditaria o mediante contratto di compravendita non agevolato sia causa ostativa nel poter ottenere l’agevolazione in oggetto, anche se si abbia l’intenzione di alienare detta “pre-possidenza” entro un anno dal nuovo acquisto agevolato;
- i benefici sembrano infine estesi anche alle pertinenze.
Cosa accade nel caso in cui non siano rispettate queste condizioni?
In mancanza di alienazione nel termine dei 12 mesi, al nuovo acquisto si deve applicare quanto previsto dal comma 4 della nota II – bis: l’imposta di registro dovuta nella misura ordinaria (9%) con gli interessi di mora e la sanzione amministrativa pari al 30%.
Come regolare poi l’ipotesi della volontà di non alienare più l’immobile pre-posseduto?
Si ritiene ammissibile la presentazione di un’istanza all'ufficio per chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione dell’acquisto di cui al comma 4-bis. Tale azione avrebbe la conveniente conseguenza di evitare l’applicazione delle sanzioni, così come è stato consentito dall'Agenzia delle Entrate per le ipotesi di mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi, purché l’istanza di cui si parla sia presentata pendenti tali termini.
Ovviamente il termine di 12 mesi entro il quale alienare l’immobile decorre dalla data del nuovo acquisto agevolato, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia avvenuto a titolo gratuito (successione o donazione) o a titolo oneroso.
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2016
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Usufruire una seconda volta dell’agevolazione prima casa prima di aver venduto l’immobile agevolato? Ora è possibile, a patto di alienare il precedente acquisto entro 12 mesi.
Il contribuente, che aveva già fruito in precedenza dell’agevolazione prima casa, può nuovamente avvalersi del medesimo vantaggio fiscale senza essere obbligato a dismettere preventivamente il primo acquisto per cui era già stata richiesta l’agevolazione (come accadeva fino al 31 dicembre 2015), ma impegnandosi semplicemente a cedere il “vecchio” immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato: è questa una delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016.
Si tratta di una modifica sulla disciplina del trasferimento della “prima casa”, la cui ratio risponde all'esigenza di risollevare il mercato immobiliare dalle difficoltà in cui si trova da tempo.
Ecco i vantaggi economici: l’agevolazione prima casa consente di pagare in misura fissa l’imposta ipotecaria (50 euro) e catastale (50 euro), versando solo il 2% dell’imposta di registro, al posto del 9% ordinario. Se l’operazione viene realizzata con un’impresa, la vendita è soggetta ad IVA e si applica l’aliquota del 4%, mentre le imposte catastale e di registro salgono, sempre in misura fissa, a 200,00 euro.
Dal 2016 è possibile, anche per chi ha già goduto in passato di tale regime agevolato, decidere di cambiare la propria abitazione con una nuova, beneficiando nuovamente dei vantaggi fiscali sopra menzionati. Tutto ciò, però, alla condizione che il vecchio immobile sia venduto entro 12 mesi dal rogito. Fino al 31 dicembre 2015, ciò era invece possibile solo se si dismetteva la titolarità del vecchio immobile entro la data di stipula del nuovo acquisto agevolato.
È utile richiamare sommariamente le considerazioni fornite dallo Studio n. 5-2016/T dal Consiglio Nazionale del Notariato in merito alla concessione dell’agevolazione prima casa alla luce della Legge di Stabilità 2016:
- possono godere dell’agevolazione le case di abitazione, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza, o se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
- nell'atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, salva l’ipotesi in cui si tratti dell’abitazione già acquistata con le agevolazioni “prima casa” che si intende alienare entro l’anno successivo. A questo proposito sembra peraltro che il regime agevolato possa essere concesso solo per immobili su cui si è già goduto dell’agevolazione, rimanendo escluse le ipotesi di “pre-possidenza” non provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni “prima casa”. Detto altrimenti sembrerebbe che essere proprietari, nello stesso Comune, di un immobile acquisito per successione ereditaria o mediante contratto di compravendita non agevolato sia causa ostativa nel poter ottenere l’agevolazione in oggetto, anche se si abbia l’intenzione di alienare detta “pre-possidenza” entro un anno dal nuovo acquisto agevolato;
- i benefici sembrano infine estesi anche alle pertinenze.
Cosa accade nel caso in cui non siano rispettate queste condizioni?
In mancanza di alienazione nel termine dei 12 mesi, al nuovo acquisto si deve applicare quanto previsto dal comma 4 della nota II – bis: l’imposta di registro dovuta nella misura ordinaria (9%) con gli interessi di mora e la sanzione amministrativa pari al 30%.
Come regolare poi l’ipotesi della volontà di non alienare più l’immobile pre-posseduto?
Si ritiene ammissibile la presentazione di un’istanza all'ufficio per chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione dell’acquisto di cui al comma 4-bis. Tale azione avrebbe la conveniente conseguenza di evitare l’applicazione delle sanzioni, così come è stato consentito dall'Agenzia delle Entrate per le ipotesi di mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi, purché l’istanza di cui si parla sia presentata pendenti tali termini.
Ovviamente il termine di 12 mesi entro il quale alienare l’immobile decorre dalla data del nuovo acquisto agevolato, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia avvenuto a titolo gratuito (successione o donazione) o a titolo oneroso.
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SANZIONI AL NOTAIO CHE ROGITA UN ATTO ISTITUTIVO DI TRUST SFUGGENTE AL FISCO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
È soggetto a sanzione il notaio che, consapevole delle finalità elusive del suo cliente, stipula atti (ad esempio, di costituzione di un fondo patrimoniale, di una rendita vitalizia e di istituzione di un trust) idonei a integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevista dall'art. 11 del D.Lgs 74/2000. Ciò in considerazione del fatto che la funzione specifica del notaio non riguarda soltanto la tutela degli affari privati delle parti contraenti, ma anche gli interessi della collettività dei cittadini e, quindi, dell'Erario.
E' questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 29 gennaio 2016, n. 1716, che, rilevando come anche strumenti negoziali leciti e che non presentano caratteri di invalidità possono realizzare l’intento fraudolento del soggetto agente, ha affermato che "l’obbligo di rogare l’atto deve essere coordinato con la facoltà di rifiutarsi quando l’atto da rogare si ponga come evidente strumento elusivo di norme pubblicistiche". Conseguentemente, gli atti ricevuti da notaio e stipulati dal cliente per la finalità criminosa di rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva di imposte non pagate sono da ritenere nulli.
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I VANTAGGI DEL LEASING IMMOBILIARE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Dal 1° gennaio 2016 risultano detraibili, nella misura del 19% della spesa sostenuta, i canoni di leasing immobiliare e relativi oneri accessori, compreso il costo di acquisto del riscatto, degli immobili adibiti ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. La detrazione spetta anche se l’immobile acquistato è in fase di costruzione o da costruire.
Possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche il cui reddito complessivo è uguale o inferiore a 55.000,00 euro annui all'atto della stipula del contratto di leasing e che non sono proprietarie di altri immobili ad uso abitativo.
L’agevolazione spetta in misura diversa, a seconda che il soggetto che sostiene la spesa abbia più o meno di 35 anni.
In caso di contribuenti di età inferiore ai 35 anni, la detrazione del 19% compete per un importo annuo pari a:
- massimo 8.000,00 euro in riferimento ai canoni di leasing e agli oneri accessori;
- massimo 20.000,00 euro in riferimento all'importo del riscatto.
Per i contribuenti di età pari o superiore a 35 anni, l’importo su cui calcolare la detrazione si riduce del 50% e pertanto:
- massimo 4.000,00 euro in riferimento ai canoni di leasing e agli oneri accessori;
- massimo 10.000,00 euro in riferimento all'importo del riscatto.
In caso di licenziamento non per giusta causa e involontario, il pagamento del canone può essere sospeso mediante presentazione di apposita richiesta da parte dell’utilizzatore al concedente, per una volta durante l’intera durata del contratto e per un massimo di 12 mesi. Alla scadenza di tale periodo il pagamento riprende normalmente e il contratto di leasing viene prorogato per il periodo di tempo pari alla sospensione. Si ricorda che per il rilascio dell’immobile il concedente può usufruire del procedimento di convalida di sfratto.
Contestualmente, per il trasferimento di immobili a banche e intermediari finanziari che esercitano l’attività di leasing avente per oggetto abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali l’immobile presenta le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni prima casa, l’imposta di registro è ridotta all'1,5%, l’imposta ipotecaria-catastale a 50,00 euro e sussiste l’esenzione dall'imposta di bollo e catastale.
Il valore di riscatto sconterà l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 200,00 euro ciascuna.
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ESTROMISSIONE AGEVOLATA DI IMMOBILI STRUMENTALI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La legge di stabilità 2016 ripropone una norma, introdotta più volte in passato, volta a estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, con un’imposizione sostitutiva notevolmente ridotta rispetto a quella ordinaria, in quanto sulle plusvalenze latenti del suddetto immobile è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%.
Vediamo quali sono i presupposti soggettivo e oggettivo necessari per usufruire di tali benefici fiscali.
I soggetti ammessi all'estromissione agevolata degli immobili strumentali sono esclusivamente gli imprenditori individuali.
Restano, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione dell’agevolazione:
1) gli esercenti arti o professioni;
2) le società, che possono comunque beneficiare delle disposizioni di favore sull'assegnazione ai soci, laddove ne ricorrano i presupposti previsti.
Bisogna tenere presente che:
- è irrilevante il regime contabile adottato, che può quindi essere ordinario o semplificato. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 39/2008, ammetteva ai benefici anche i contribuenti minimi (ex art. 1, comma 96 e seguenti della L. 244/2007). Tale chiarimento dovrebbe rimanere valido anche nell'attuale contesto e dovrebbe potersi riferire ai nuovi regimi agevolativi nel frattempo disciplinati dal legislatore;
- i beneficiari devono risultare in attività, sia alla data del 31.10.2015 (data in cui gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore), sia alla data dell’1.1.2016 (data alla quale vengono riferiti gli effetti dell’estromissione);
- l’agevolazione non compete, invece, all'imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2015, abbia cessato la propria attività d’impresa prima dell’1.1.2016, in quanto in quel caso il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata si è già verificato.
Inoltre, dai chiarimenti contenuti nelle circolari nn. 40/2002 e 39/2008 (che dovrebbero essere confermati) si evince che:
- non costituisce causa ostativa all'estromissione agevolata lo stato di liquidazione dell’impresa individuale;
- l’agevolazione non compete all'imprenditore individuale che abbia concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima della data di riferimento oggi fissata all'1.1.2016. Per la durata dell’affitto o usufrutto dell’unica azienda, l’affittante non riveste la qualifica di imprenditore, come si desume dall'art. 67, comma 1 lett. h) del TUIR;
- in caso di trasferimento dell’azienda a titolo gratuito (successione e donazione), l’estromissione può essere effettuata dall'erede o donatario dell’imprenditore deceduto o donante successivamente al 31.10.2015, a condizione che l’erede/donatario abbia proseguito l’attività del de cuius in forma individuale.
Da un punto di vista oggettivo, l’estromissione riguarda i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2 del D.P.R. 917/1986 posseduti alla data del 31.10.2015, quali:
1. gli immobili strumentali per destinazione, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale;
2. gli immobili strumentali per natura, ovvero gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Si tratta degli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10.
Occorre precisare altresì che:
- non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili di civile abitazione (classificati nelle categorie del gruppo A, fatta eccezione per la categoria A/10) utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa e per le esigenze personali o familiari dell’imprenditore;
- l’agevolazione non spetta con riferimento agli immobili posseduti in forza di contratti di leasing, in quanto essi assicurano la mera detenzione dei beni, mentre l’agevolazione ne presuppone il possesso in forza della proprietà o di altro diritto reale;
- per gli immobili strumentali per destinazione non assume alcuna rilevanza la categoria catastale. Pertanto, una volta accertata la strumentalità dell’immobile, l’oggetto dell’agevolazione potrebbe riguardare anche un immobile accatastato per esempio nella categoria A/2;
- se l’immobile estromesso è posseduto dall'imprenditore individuale in regime di comunione, l’imposta sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell’imprenditore;
- gli immobili strumentali per natura potranno essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa ovvero se dati in locazione o comodato a terzi.
Gli immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano relativi all'impresa solo se indicati:
1. nell'inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 c.c.;
2. ovvero, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili, o secondo le modalità che prevedono le annotazioni nel registro degli acquisti.
Non potranno invece essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili che:
1) costituiscono beni merce;
2) non sono strumentali né per natura né per destinazione, anche se indicati nell'inventario.
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LEGGE DI STABILITA' 2016 - terza parte
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
IRAP medici
Viene previsto che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.
Note di variazione IVA
Si sostituisce l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per superare alcuni problemi derivanti dalla norma. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti, le disposizioni vigenti rendono l’IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile.
Tra le altre cose, la norma cerca di distinguere le variazioni da risoluzione (che l’art. 90 della direttiva n. 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere) e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente il comma 2 e il comma 4 del nuovo art. 26).
Estensione reverse charge
Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment).
L’efficacia delle norme così introdotte è subordinata all'autorizzazione UE.
Compensazione cartelle esattoriali
Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Termini per gli accertamenti fiscali
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA:
- sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).
Riforma sanzioni tributarie amministrative
Si anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale.
Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di voluntary disclosure vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
Si introduce, inoltre, la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di voluntary disclosure all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura.
Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.
Rateazione debiti tributari
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.
Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015. Esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi
Si apportano alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate
Si modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito - se non già sottoposti a sequestro o confisca penale - tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte.
Con l’inserimento di un nuovo periodo, si stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM - se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito - deve darne notizia all'Agenzia delle Entrate affinché svolga i propri accertamenti.
Operazioni con Paesi black list
Vengono apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC - Controlled Foreign Companies):
- si elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;
- si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica, a determinate condizioni, anche nel caso di società residenti in Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.
Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria
Si disciplina il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.
In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180/2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.
Inoltre, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione.
Reddito di lavoro dipendente
Si modificano le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF.
Rientro ricercatori
Si proroga al 2017 la norma in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, che prevede benefici fiscali consistenti nella detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70% o dell’80%, in base al sesso del lavoratore, in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.
Detrazioni per redditi di pensione
Aumentano, a decorrere dal 2016, le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione. La detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:
- 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:
- 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
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NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE IMBARCAZIONI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
I contribuenti che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle proprie imbarcazioni possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 20% da applicare ai fini IRPEF o IRES ai proventi derivati dall'attività di noleggio, comunicando semplicemente agli Enti competenti i dati necessari e identificativi oggetto del noleggio stesso.
Ecco una check list degli adempimenti obbligatori.
Occorre subito precisare che il limite oltre il quale non si può configurare l’occasionalità dell’attività di noleggio è di 42 giorni all'anno. Tale limite è stato modificato dal D.L. 69/2013, in quanto in precedenza la possibilità di fruire di tale regime era delimitata dall'importo totale annuo dei proventi derivanti dall'attività di noleggio, quantificabile in 30.000,00 euro.
Gli adempimenti che il contribuente deve assolvere sono:
- sottoscrizione del modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate compilato e firmato in ogni sua parte;
- comunicazione via PEC all'indirizzo dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it dell’Agenzia delle Entrate del modello sopra indicato. Occorre precisare che tale modello deve essere trasmesso prima dell’inizio di ogni noleggio e la mancata comunicazione preclude al contribuente la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo o la decadenza dal medesimo regime;
- comunicazione alla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- nel caso in cui il contratto di noleggio preveda la presenza di lavoratori con contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio, il contribuente dovrà effettuare la comunicazione anche all'Inps e all'Inail;
- conservazione, fino ai termini di decadenza dell’attività di accertamento, dell’originale del modello di comunicazione, della ricevuta d’invio della comunicazione e della documentazione relativa ai pagamenti ricevuti a seguito dei proventi prodotti dall'attività di noleggio.
Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, andrà a determinare l’imposta da versare a titolo sostitutivo dei redditi prodotti con il noleggio occasionale della propria imbarcazione e provvederà al versamento dell’importo utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 1847.
Infine, occorre precisare che i proventi prodotti dal contribuente per l’attività di noleggio occasionale assoggettati (su richiesta del contribuente stesso) all'imposta sostitutiva del 20% si vedono precludere la possibilità della detrazione o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.
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ORDINE DI BORSA IMPARTITO TELEFONICAMENTE ALLA BANCA DAL CLIENTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L'ordine di borsa di acquisto o di vendita impartito telefonicamente alla banca dal cliente è valido anche se non registrato ed in assenza di una attestazione scritta dell'esecuzione, poiché né la normativa primaria contenuta nel TUF, né la Delibera Consob n.16190/2007 prescrivono tale adempimento.
E' questo il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza del 15 gennaio 2016, n. 612. In particolare, l’art. 57 (registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) della Delibera Consob n. 16190/2007 prescrive che gli intermediari devono registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e devono mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, nella sentenza indicata, ha osservato che l'art. 57 della Delibera Consob n. 16190/2007, così come la normativa primaria contenuta nel TUF, non prescrivono in nessun punto che l'intermediario debba obbligatoriamente (a pena di invalidità) registrare l'ordine di negoziazione ricevuto telefonicamente e nemmeno dispongono un onere per la banca di invio di una attestazione relativamente agli ordini medesimi.
Su tali basi, la Suprema Corte ritiene pertanto che la registrazione dell'ordine conferito telefonicamente non possa qualificarsi quale requisito di forma, sia pure ad probationem, dell'ordine di acquisto o di vendita in tal modo conferito all'intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova e che debba escludersi che con le citate disposizioni regolamentari la Consob abbia introdotto un mezzo esclusivo di prova da parte dell'intermediario dell'ordine conferito dal cliente, potendo l'intermediario provare anche in altro modo l'esistenza e la validità dell'ordine comunque ricevuto, seppure non registrato.
Conseguentemente, l’ordine di borsa di acquisto o di vendita, impartito telefonicamente dal cliente, anche se non registrato, può essere provato dalla banca in giudizio con piena libertà di mezzi, anche, eventualmente, attraverso presunzioni (queste non sindacabili in sede di legittimità).
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