CONCORDATO BIENNALE: LE MODIFICHE PER INCENTIVARNE L’ADESIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il Consiglio dei ministri del 25.7.2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, così come regolato dal D.Lgs. 13/2024.

Le ultime modifiche superano quanto previsto dal precedente decreto, approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 20.6.2024, in considerazione dei pareri espressi dalle commissioni competenti di Camera e Senato.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere maggiormente appetibile” il nuovo istituto dopo che da più parti sono state evidenziate notevoli criticità e perplessità circa l’eventuale adesione da parte dei contribuenti.

Al riguardo, si consideri che i redditi concordati stimati per il 2024 e il 2025 (per il solo 2024 nel caso dei contribuenti in regime forfettario), tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dal D.M. 14.6.2024 per i soggetti Isa e dal D.M. 15.7.2024 per i contribuenti forfettari, saranno, nella maggior parte dei casi, superiori rispetto a quanto dichiarato nel 2023.

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SVIZZERA - INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

di Team Global Investments

La libertà economica permette a qualsiasi persona, anche straniera, di esercitare un'attività artigianale, industriale o commerciale in Svizzera, anche mediante la costituzione di società. Tuttavia, al fine di esercitare in modo prolungato una tale attività, gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di lavoro e di un permesso di dimora.

Il diritto societario svizzero contempla diverse forme giuridiche. Si distingue fra società di persone (ditta individuale, società in accomandita, società in nome collettivo) e società di capitali (società anonima [SA], società a garanzia limitata [Sagl]). Alla “limited partnership” inglese corrisponde la nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol). Invece, la forma giuridica tedesca e austriaca GmbH & Co.KG (società a garanzia limitata e società in accomandita semplice) non esiste in Svizzera.

Ovviamente, non esiste una soluzione preconfezionata sempre valida, ma occorre valutare di volta in volta il tipo di attività e l’orizzonte temporale, il capitale a disposizione, i requisiti prescritti dalla legge svizzera, gli aspetti fiscali e gli obiettivi strategici dell’organizzazione.

Sotto il profilo fiscale, il sistema elvetico riflette la forma confederale dello Stato in cui la potestà impositiva è di pertinenza dei cantoni che, per alcuni aspetti, lo demandano alla Confederazione e ai Comuni. Ne consegue che il sistema e la pressione fiscale sono difformi sul territorio statale e variano da un cantone all’altro anche a causa di una certa concorrenza fiscale per attirare investimenti e contribuenti.

Le più recenti riforme fiscali hanno favorito gli investimenti tecnologici attraverso alcuni strumenti come il patent box e le deduzioni supplementari per le spese di ricerca e sviluppo.
Comunque, in via generale, il livello di tassazione è sicuramente vantaggioso benché presenti una situazione diversa da cantone a cantone.

In definitiva, questa breve sintesi evidenzia la complessità del sistema fiscale e societario in Svizzera, che tuttavia può essere ben governata da un consulente esperto in materia.


PATTO DI FAMIGLIA: LA COMPENSAZIONE A FAVORE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai sensi dell’articolo 768-bis cod. civ., è patto di famiglia il contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Si tratta di uno strumento molto interessante in ottica di pianificazione patrimoniale (sebbene la disciplina di riferimento sino ad oggi non ne abbia agevolato l’utilizzo), in quanto incide sulla successione del disponente agevolando il passaggio generazionale dell’impresa; realizza una sorta di “successione anticipata”, poiché riferibile ad una successione non ancora aperta nell’ambito dell’attività d’impresa; il trasferimento si perfeziona durante la vita dell'imprenditore, per cui è un contratto inter vivos che, tuttavia, produce anche effetti mortis causa.

Sotto il profilo soggettivo, assumono rilevanza precipuamente due categorie di individui: da un lato, il legittimario assegnatario (può essere anche più d’uno) e, dall’altro, i legittimari non assegnatari (può essere anche uno solo).

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CONCORDATO BIENNALE: QUANDO LA SCELTA SULL’ADESIONE O MENO PUÒ ESSERE MODIFICATA?

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il nuovo istituto del “concordato preventivo biennale”, al fine di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Esso si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato. Nello specifico, possono fruire del concordato biennale i soggetti esercenti attività d’impresa e arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli ISA nonché, solo per il solo periodo d’imposta 2024, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che aderiscono al regime forfetario.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta di concordato per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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INOPPONIBILE AI TERZI LA NOTA DI TRASCRIZIONE INESATTA O INCOMPLETA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La trascrizione è una forma di pubblicità prevista dal nostro ordinamento per gli atti indicati all’articolo 2643 cod. civ. e finalizzata a rendere conoscibili, a chiunque, le vicende che riguardano i beni oggetto di trascrizione, in modo da garantire la cd. “sicurezza dei traffici immobiliari”.

Per realizzare tale scopo pubblicitario, l’articolo 2659 cod. civ., per gli atti inter vivos, e l’articolo 2960 cod. civ., per gli atti mortis causa, dopo aver statuito che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi (o di un acquisto a causa di morte) deve presentare, al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo o con il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, una nota in doppio originale, elencano tutte le informazioni che quest’ultima deve contenere i soggetti che sono parte dell’atto; il titolo; i beni a cui si riferisce il titolo.

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INOPPONIBILE AI TERZI LA NOTA DI TRASCRIZIONE INESATTA O INCOMPLETA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La trascrizione è una forma di pubblicità prevista dal nostro ordinamento per gli atti indicati all’articolo 2643 cod. civ. e finalizzata a rendere conoscibili, a chiunque, le vicende che riguardano i beni oggetto di trascrizione, in modo da garantire la cd. “sicurezza dei traffici immobiliari”.

Per realizzare tale scopo pubblicitario, l’articolo 2659 cod. civ., per gli atti inter vivos, e l’articolo 2960 cod. civ., per gli atti mortis causa, dopo aver statuito che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi (o di un acquisto a causa di morte) deve presentare, al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo o con il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, una nota in doppio originale, elencano tutte le informazioni che quest’ultima deve contenere i soggetti che sono parte dell’atto; il titolo; i beni a cui si riferisce il titolo.

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CONCORDATO BIENNALE: “INCERTEZZE” SULLE IPOTESI DI CESSAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”, con l’intento di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Tale istituto si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.

Più precisamente, possono fruire del concordato biennale, in via generale, i soggetti esercenti attività d’impresa e arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli ISA nonché, solo per il solo periodo d’imposta 2024, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014.

Sotto il profilo procedimentale, è stabilito che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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COME EVITARE IL FERMO AMMINISTRATIVO DI AUTO E MOTO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (es. autoveicoli e motoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (es. un mancato pagamento Iva, Irpef, Bollo auto, ICI, ecc.), oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Infatti, l’articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973, prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tuttavia, il comma 2, del citato articolo 86, D.P.R. 602/1973, prevede, a carico del Concessionario, l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva contenente “l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione”.

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RIFORMA SANZIONI: COME CAMBIA IL SISTEMA SANZIONATORIO IN AMBITO PENALE TRIBUTARIO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 87 del 14 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, modifica il sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e penale), dando attuazione all’articolo 20 della Legge delega n. 111/2023.

Tale provvedimento introduce numerose novità con l’intento di rendere più proporzionale l’impianto delle sanzioni connesse alle violazioni tributarie, attenuandone il carico e parametrandolo ai livelli già esistenti in altri Stati europei, da un lato, e garantendone l’effettiva applicazione, dall’altro. Esso risponde a tali esigenze già segnalate dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 46 del 17 marzo 2023, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di Giustizia UE.

Il decreto si compone segnatamente di quattro articoli che vanno a modificare le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, i rapporti tra processo penale e processo tributario nonché i meccanismi di attuazione del principio ne bis in idem; le misure edittali delle sanzioni amministrative concernenti le imposte sui redditi, Irap e Iva ...

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CONCORDATO BIENNALE: AMBITO SOGGETTIVO E CLIENTELA INTERESSATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”. Tale istituto mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

Sotto il profilo soggettivo, la disciplina di riferimento distingue tra contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017 e contribuenti che aderiscono al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014.

Nell’ambito dei contribuenti soggetti agli ISA, la possibilità di accedere al concordato biennale interesserà la clientela che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non ha debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini di legge, ha estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati ...

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