COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICABILE O FABBRICATO DA DEMOLIRE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Laddove l'oggetto del contratto di compravendita sia un complesso di fabbricati e, perciò, un "terreno già edificato", tale entità sostanziale non può essere mutata in un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera delle parti contraenti.

Pertanto, resta irrilevante l'elemento della successiva demolizione dell'edificio, che è un passaggio futuro e successivo all'atto notarile di trasferimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 aprile 2016, n. 7853, che si inserisce nel soldo già tracciato dalle sentenze nn. 4150 e 15629 del 2014.

Nella pronuncia in commento, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione di un fabbricato, ancorché destinato alla successiva demolizione, non può essere riqualificato da parte dell'Amministrazione finanziaria in una vendita di area edificabile.

In definitiva, secondo i Giudici di Piazza Cavour, a nulla rileva la circostanza che il fabbricato insorga su di un terreno che ha una ulteriore potenzialità edificatoria o che, in base ad intenzioni delle parti non oggettivamente riscontrate, lo stesso sia destinato alla demolizione.

© Riproduzione riservata


INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE I DOCUMENTI CONTABILI NON ESIBITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l'IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.

Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che "i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente".

Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti "non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio".

© Riproduzione riservata


INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE I DOCUMENTI CONTABILI NON ESIBITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l'IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.

Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che "i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente".

Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti "non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio".

© Riproduzione riservata


QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IRAP?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sentenza n. 3676/2007), il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo, da cui scaturisce la soggettività passiva dell'Irap, sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (cfr., Cass., sentenza n. 7291/2016).

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione.

Ammontare dei compensi percepiti Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012

L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo.

No Irap
Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi Cassazione n. 20610/2016

Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione

No Irap
Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni Cassazione n. 18730/2016

Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione

No Irap
Ammessa la presenza di un dipendente esecutivo Cassazione SS.UU. n. 9451/2016

La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (tipico caso il medico o l’avvocato con la segretaria)

No Irap
Ingente valore di beni strumentali Cassazione n. 17671/2016

Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l’assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell’attività

No Irap
Presenza di collaboratore familiare

(caso dubbio)

Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013

La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l’assoggettamento a Irap

Cassazione n. 17429/2016

La presenza di collaboratore familiare determina l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive

Da verificare caso per caso
Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società Cassazione n. 19327/2016

Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi

Cassazione n. 3434/2012

Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell’apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi

Da verificare caso per caso

 

© Riproduzione riservata


QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE N. 193/2016 ENTRATO IN VIGORE IL 24 OTTOBRE 2016?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il Governo, con un provvedimento di urgenza, ha varato il D.L. 193/2016, recante diverse modifiche al sistema tributario; il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre ed è entrato in vigore il medesimo giorno. Nella tabella che segue si schematizza il contenuto del provvedimento.

01   SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

L’articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. Il personale è trasferito al nuovo ente.

Entro il 30 aprile 2017, l’Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

02   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

03   POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate:

· di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;

· di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.

Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

04   DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE

L’articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:

1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

L’Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.

  1 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

Con la modifica dell’articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b) la data e il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d) l’aliquota applicata;

e) l’imposta;

f) la tipologia dell’operazione.

Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall’articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio.

Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di interscambio (SdI).

Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale riguardo, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016).

  2 Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

Il nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall’articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell’imposta. Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998), quelli relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno.

Ciascun soggetto passivo presenta un’unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività.

  2 Il controllo incrociato dei dati e gli effetti

L’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:

· gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori);

· la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate;

· la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione.

Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità di attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A questo punto il contribuente può:

· fornire i chiarimenti necessari;

· segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;

· versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni.

Si prevede infine l’applicazione della norma che consente all’Agenzia delle entrate di verificare l’effettivo versamento dell’Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell’esistenza del pericolo per la riscossione.

  2 Credito di imposta di 100 euro

Il nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 attribuisce a favore dei soggetti in attività nel 2017 un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche, previste dagli articoli 21 e 21-bis.

Il credito d’imposta:

· è pari a 100 euro;

· è riconosciuto ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro;

· non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;

· è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018;

· deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

    Ulteriore credito di imposta di 50 euro

Per i soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all’articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015) è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

  3 Sanzioni

Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, mediante l’aggiunta di due commi all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Violazioni su trasmissione fatture

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente.

Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

  4

5

Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, black list) e termine per la dichiarazione annuale Iva

Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti:

· comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973);

· presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993);

· comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5).

Termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva

In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si prevede che:

· la dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa antro il mese di febbraio 2017;

· la dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile.

  6 Trasmissione telematica dei corrispettivi

Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare:

· la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici;

· con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015);

· è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

  7 Depositi Iva

Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017:

· amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta;

· interviene sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.

In particolare, sono eliminate le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito di differire il presupposto impositivo.

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.

La relazione governativa afferma che in tal modo il passaggio di un deposito Iva di beni di provenienza comunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell’imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l’introduzione di un deposito Iva, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.

Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – un soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest’ultimo recupera l’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione. Per effetto di tali modifiche si punta a contrastare più efficacemente i fenomeni di frode legati ad un utilizzo indebito dei depositi Iva.

Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell’estrazione.

Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione.

05   DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

L’articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con uno speciale meccanismo di compensazione.

  1 Dichiarazione entro il termine per l’accertamento

Il comma 1 modifica il D.P.R. 322/1998 agli articoli 2 (dichiarazione Irpef e Irap) e 8 (dichiarazione Iva) estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno.

In particolare, con riferimento all’articolo 2, la norma:

· da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione (comma 8);

· dall’altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell’effettivo utilizzo (comma 8-bis).

  2 Proroga dei termini per l’accertamento

La normativa vigente (articolo 1, comma 640, Legge di Stabilità 2015) prevede che ove sia presentata una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. 322/1998) e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.

La norma in esame:

· aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell’art. 8 (integrazione della dichiarazione Iva);

· interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai “soli” elementi oggetto dell’integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.

06   ROTTAMAZIONE CARTELLE

L’articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.

In particolare, con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.

Per accedere all’agevolazione si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.

07   RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE

Si riaprono i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31 luglio 2017.

Essa trova applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali interne.

08   FINANZIAMENTO DEL FONDO OCCUPAZIONE

Si dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, L. 92/2012, e successive modificazioni.

09   PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE DI SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA E ALLA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE UNSMIL

Si autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di una somma di circa 17 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all’operazione di supporto sanitario in Libia (operazione “Ippocrate”).

10   FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FS

Si autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa).

11   MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO REGIONALE

Si attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV Srl.

La società EAV è chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie.

É inoltre assegnato un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla Regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia Spa. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri.

12   MISURE URGENTI A FAVORE DEI COMUNI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

L'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei Comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri.

13 1 RIFINANZIAMENTO FONDO PMI

Si dispone l’incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016.

Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2010”, a titolarità del Mise.

  2

3

4

MISURE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGROALIMENTARE

I commi intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo:

· (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di ciascun intervento pari a 15.000 euro, soglia entro la quale può essere configurato un aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni per l’anno 2016;

· (comma 3) che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura; al momento l’ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;

· (comma 4) di consentire ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall’attuazione del regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari per l’attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.

14   POTENZIAMENTO DI TAX CREDIT PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO

L’articolo 14 incrementa di 30 milioni per l’anno 2016 l’importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008.

15   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il comma 1, articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.), come indicato in tabella:

Annualità Milioni di euro
2017 4.260,0
2018 4.185,5
2019 3.270,0
dal 2020 2.970,0
16   ENTRATA IN VIGORE

L’articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.

 

© Riproduzione riservata


IN CASO DI USURA NON SONO DOVUTI INTERESSI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CONTRATTO BANCARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'art. 1815 del codice civile che prevede la non debenza di interessi in caso di usura nei mutui è applicabile a tutti i contratti bancari, compresi l'apertura di credito in conto corrente ed il leasing. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 22 giugno 2016, n. 12965.

Nella pronuncia in commento, i Supremi Giudici hanno affermato che l'art. 1815 c.c. è norma applicabile a qualsiasi tipologia di contratto bancario che preveda la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente ed il leasing.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'art. 1815 citato, il quale dispone che "il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti, e che, se sono pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", non può considerarsi norma speciale applicabile esclusivamente ai contratti di mutuo.

In definitiva, quindi, secondo la Corte di Cassazione, la clausola contenuta in un contratto di conto corrente con apertura di credito che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi è nulla per contrarietà a norme imperative, in quanto tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall'art. 1815 c.c. per il mutuo, ma applicabile a qualsiasi rapporto di credito.

© Riproduzione riservata


ACCERTAMENTO DOGANALE: QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU), si registrano due importanti novità in materia di accertamento doganale.

Contraddittorio preventivo
La prima novità è rappresentata dalla obbligatorietà del contraddittorio preventivo in tema di tributi armonizzati (IVA, dogane e accise), con riferimento ai quali trova applicazione, oltre al diritto nazionale, anche il diritto dell'Unione europea, che stabilisce tale obbligo in via generale.

L'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce infatti che "1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio".

Ma non solo. L'art. 22, comma 6 del CDU, dispone parimenti che "prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente".

Pertanto, ne deriva che, in tema di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta, in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Prescrizione
La seconda novità riguarda invece il termine di prescrizione previsto per l'emissione di un avviso di rettifica dell'accertamento, nel caso in cui l'operazione di importazione si qualifichi congiuntamente fonte della obbligazione doganale e fatto rilevante sotto l'aspetto penale.

In passato, qualora la notizia di reato (c.d. notitia criminis) non fosse stata trasmessa alla Procura della Repubblica entro tre anni dall'operazione, il successivo accertamento doganale doveva ritenersi illegittimo. Oggi, invece, l'art. 103, comma 2 del CDU, prevede che "quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale".

© Riproduzione riservata


IL DECRETO FISCALE APRE AI SALDI PER RUOLI E CARTELLE DI PAGAMENTO ENTRO IL 23 GENNAIO 2017

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Per effetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto fiscale (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016), il contribuente può fruire di una rottamazione di ruoli e cartelle di pagamento affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, qualora presenti apposita istanza entro il 23 gennaio 2017 e paghi nei termini le somme dovute.

Per comprendere concretamente i benefici derivanti dalla c.d. rottamazione di ruoli e cartelle di pagamento, si riporta di seguito un caso ipotetico:

Importi dovuti originariamente
Irpef                          29.318,00
Addizionali Irpef           1.758,00
Sanzioni                     37.323,70
Interessi per ritardata   1.244,12
iscrizione a ruolo
Notifica atti                         8,75
Interessi di mora          2.679,75
Aggio                           2.800,00
Totale da versare     75.131,62

Importi dovuti a seguito di rottamazione
Irpef                           29.318,00
Addizionali Irpef            1.758,00
Sanzioni                         #####
Interessi per ritardata   1.244,12
iscrizione a ruolo
Notifica atti                          8,75
Interessi di mora             #####
Aggio                            2.585,60
Totale da versare      34.905,72

Si ricorda, infine, che la possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.

In tal caso, la rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle.

Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all'esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.

© Riproduzione riservata


DECRETO FISCALE: PREVISTA LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ENTRO IL 23 GENNAIO 2017

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) è stata introdotta la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali, la quale consente di ottenere l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

La sanatoria non pone particolari limitazioni: potranno essere rottamati tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del codice della strada, purché affidati all'Agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.

La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme e potrà avvenire in un massimo di quattro rate, di cui le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.

La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate. La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell'aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all'esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l'istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall'adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.


TRUST AUTODICHIARATO CON IMPOSTA DI DONAZIONE SOLO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO FINALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il trust autodichiarato in cui siano conferiti immobili e partecipazioni sconta, in sede di costituzione, le sole imposte ipotecaria e catastale fisse, atteso che esso non determina alcun trasferimento. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando quest'ultimo sarà effettivamente realizzato, ovvero quando i beni saranno trasferiti dal trustee ai beneficiari designati. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21614, contrariamente a quanto dalla stessa sancito in alcune ordinanze del 2015 e del 2016.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, dopo aver inquadrato il trust autodichiarato tra le liberalità indirette, afferma che, per mezzo di tale istituto, il disponente intende beneficiare i soggetti prescelti in modo indiretto, ovvero servendosi del trustee, che ha il compito di eseguire il programma del trust definito dal disponente. Pertanto, il trust autodichiarato ha effetti meramente segregativi, atteso che il trustee non ne diventa proprietario ma solo amministratore e che i beni in trust non potranno che essere attribuiti ai beneficiari scelti dal disponente.

Secondo i Supremi Giudici, questa ricostruzione consente di rifiutare l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, che riteneva esistente un "trasferimento" nel trust autodichiarato e di superare anche quanto sancito nelle precedenti ordinanze della Cassazione, che, basandosi su elementi esclusivamente letterali, affermano che l'imposta sui vincoli di destinazione di cui all'art. 2, comma 47 del D.L. 262/2006 prescinde dal presupposto impositivo dell'imposta di donazione.

Infatti, osserva la Corte di Cassazione, il D.L. 262/2006, che ha reistituito l'imposta sulle donazioni, vi ha, sì, incluso anche i "vincoli di destinazione", ma non per escluderli dal presupposto impositivo dell'imposta di donazione, bensì proprio per assoggettarli ad essa. In altri termini, l'intento del legislatore del 2006 non era quello di assoggettare ad imposta di donazione vincoli di destinazione privi di trasferimento, bensì quello di evitare che i trasferimenti di ricchezza realizzati mediante vincoli di destinazione potessero sfuggire all'imposta di donazione a causa della "vecchia" definizione dell'oggetto del tributo.

Alla luce di tale ragionamento, i Giudici di Piazza Cavour concludono che il trust autodichiarato, in assenza di ogni trasferimento di beni o ricchezza, non soddisfa il presupposto impositivo né dell’imposta sulle donazioni, né, ove concerna immobili, delle imposte ipotecaria e catastale. Le imposte sul trasferimento saranno applicate pertanto solo quando l'effettivo trasferimento di beni e l'arricchimento dei beneficiari si realizzerà.

© Riproduzione riservata